Decisione UE In vigore

Decisione UE 2640/2023

Decisione (UE) 2023/2640 del Consiglio, del 20 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia: quadro metodologico comparativo)

Pubblicato: 20/11/2023 In vigore dal: 20/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2640 del Consiglio, del 20 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia: quadro metodologico comparativo) EN: Council Decision (EU) 2023/2640 of 20 November 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment to Annex IV (Energy) to the EEA Agreement (EPBD: comparative methodology framework)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2640 23.11.2023 DECISIONE (UE) 2023/2640 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo la modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia: quadro metodologico comparativo) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE. (3) È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione ( 3 ) . (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente H. CREVITS ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi ( GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi ( 1 ) . (2) Date le peculiarità del parco immobiliare islandese, relativamente recente e uniforme, è stata accordata all’Islanda, con decisione del Comitato misto SEE n. 135/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE, una deroga temporanea e condizionale all’applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. La deroga vale per la direttiva 2010/31/UE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione non dovrebbe pertanto applicarsi all’Islanda. La deroga è rigorosamente limitata nel tempo e dovrebbe applicarsi solamente fino al raggiungimento di un accordo sull’integrazione nell’accordo SEE della direttiva 2010/31/UE quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/844. L’accordo dovrebbe considerarsi raggiunto una volta che sia stata integrata nell’accordo SEE la direttiva 2010/31/UE quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/844. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell’allegato IV dell’accordo SEE, dopo il punto 17 (Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente: "17a. 32012 R 0244 : Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi ( GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: il regolamento non si applica all’Islanda.". Articolo 2 Il testo del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , fa fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE ( *1 ) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 135/2022 del 29 aprile 2022 ( 2 ) . Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] ( 2 ) GU L 246 del 22.9.2022, pag. 87 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2640/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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