Decisione UE In vigore

Decisione UE 2663/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 della Commissione, del 23 dicembre 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia notificata con il numero C(2025) 9239

Pubblicato: 23/12/2025 In vigore dal: 23/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/2663 della Commissione, del 23 dicembre 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia [notificata con il numero C(2025) 9239] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/2663 of 23 December 2025 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Croatia (notified under document C(2025) 9239)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2663 30.12.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2663 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2025 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia [notificata con il numero C(2025) 9239] (Il testo in lingua croata è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di peste dei piccoli ruminanti in caprini od ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini od ovini. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione e una zona di sorveglianza. (3) La Croazia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione epidemiologica per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nel suo territorio in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia in ovini e caprini nel comune di Prgomet, nella contea di Spalato e della Dalmazia, confermato il 13 dicembre 2025, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni che comprende zone di protezione e di sorveglianza in cui si applicano le misure di controllo delle malattie previste in tale regolamento delegato. (4) Al fine di controllare la diffusione della malattia, di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione la zona soggetta a restrizioni, istituita dalla Croazia, per l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, che comprende le zone di protezione e di sorveglianza. (5) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite negli allegati X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, tra cui la situazione epidemiologica per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché il livello del rischio di ulteriore diffusione di detta malattia in tale Stato membro e nell'Unione. Inoltre la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) ( 4 ) . (6) Date l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Croazia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (7) Di conseguenza, la zona soggetta a restrizioni identificata come zone di protezione e di sorveglianza in Croazia dovrebbe figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Croazia provvede affinché: a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni che comprende zone di protezione e di sorveglianza a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite; b) le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione. Articolo 2 La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/ . ALLEGATO « ALLEGATO AREE ISTITUITE A LIVELLO DELL'UNIONE COME ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI, COMPRENDENTI ZONE DI PROTEZIONE E ZONE DI SORVEGLIANZA IN CROAZIA Numero di riferimento ADIS del focolaio Area comprendente Termine ultimo di applicazione HR-PPR-2025-00001 Aree comprese nella zona di protezione: a) Splitsko dalmatinska županija — općina Prgomet, naselja Bogdanovići i Trolokve — općina Lećevica, naselja Divojevići, Kladnjice, Lećevica i Radošić 3.1.2026 HR-PPR-2025-00001 Aree comprese nella zona di sorveglianza: a) Splitsko dalmatinska županija — Grad Kaštela, naselja Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Novi, Kaštel Stari, Kaštel Sućurac i Kaštel Štafilić — općina Klis, naselja Brštanovo, Dugobabe, Konjsko, Korušce, Nisko, Prugovo, Veliki Bročanac i Vučevica — općina Marina, naselja Blizna Donja, Blizna Gornja, Dograde, Gustirna, Mitlo, Najevi, Poljica, Pozorac, Rastovac, Vinovac i Vrsine — općina Muć, naselja Bračević, Crivac, Donje Ogorje, Donje Postinje, Donji Muć, Gizdavac, Gornje Ogorje, Gornje Postinje, Gornji Muć, Mala Milešina, Pribude, Radunić, Ramljane i Velika Milešina — općina Okrug, naselja Okrug Gornji i Okrug Donji — općina Prgomet, naselja Labin, Prgomet i Sitno — općina Primorski Dolac, naselje Primorski Dolac — općina Seget, naselja Bristivica, Ljubitovica, Prapatnica, Seget Donji, Seget Gornji i Seget Vranjica — Grad Solin, naselja Blaca i Solin — Grad Split, naselje Slatine — Grad Trogir, naselja Arbanija, Divulje, Mastrinka, Plano, Trogir i Žedno b) Šibensko kninska županija — Grad Drniš, naselja Kričke i Sedramić — općina Primošten, naselja Kruševo i Široke — općina Ružić, naselja Baljci, Čavoglave, Gradac, Kljake, Mirlović Polje, Moseć, Ružić i Umljanović — Grad Šibenik, naselja Boraja, Danilo, Danilo Kraljice, Lepenica, Mravnica, Perković, Podine, Sitno Donje, Slivno, Vrpolje i Vrsno — općina Unešić, naselja Cera, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Vinovo, Gornje Utore, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Nevest, Ostrogašica, Podumci, Unešić i Visoka 15.1.2026 HR-PPR-2025-00001 Aree comprese nella zona di sorveglianza: a) Splitsko dalmatinska županija — općina Prgomet, naselja Bogdanovići i Trolokve — općina Lećevica, naselja Divojevići, Kladnjice, Lećevica i Radošić 4.1.2026-15.1.2026 » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2663/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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