Decisione (UE) 2023/2692 del Consiglio, del 9 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adattamento delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2
Decisione (UE) 2023/2692 del Consiglio, del 9 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adattamento delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2
EN: Council Decision (EU) 2023/2692 of 9 November 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Specialised Committee on Road Transport established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, on the adaptation of technical specifications of the smart tachograph 2
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2692
29.11.2023
DECISIONE (UE) 2023/2692 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adattamento delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio
(
1
)
ed è entrato in vigore il 1
o
maggio 2021.
(2)
A norma dell’articolo 468, paragrafo 5, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), di detto accordo, può decidere misure intese a preservare il corretto funzionamento della rubrica terza, titolo I, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(3)
L’articolo 465, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che i conducenti che effettuano viaggi di cui all’articolo 462 del medesimo accordo devono rispettare le norme in materia di uso dei tachigrafi in conformità dell’allegato 31, parte B, sezioni da 2 a 4, di detto accordo. A norma dell’articolo 466, paragrafo 2, di detto accordo, i veicoli che effettuano tali viaggi devono essere muniti di un tachigrafo conformemente alla parte C, sezione 2, dello stesso allegato.
(4)
A norma dell’allegato 31, parte C, sezione 2, articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera f), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i veicoli che effettuano i viaggi di cui all’articolo 462 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e che sono immatricolati per la prima volta oltre due anni dopo l’entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui all’allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di detto accordo, vale a dire il 21 agosto 2023, devono essere muniti di un tachigrafo intelligente 2.
(5)
Il tachigrafo intelligente 2 è definito all’allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il quarto trattino di tale lettera prevede che detti tachigrafi debbano essere conformi alle specifiche definite negli atti di esecuzione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, secondo l’adattamento di una decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada.
(6)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione
(
3
)
ha stabilito, nell’allegato I C, le specifiche per il tachigrafo intelligente 1, che hanno subito adattamenti nell’appendice 31-B-4-3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione
(
4
)
, cui fa riferimento l’allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è stato inoltre adottato sulla base dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 165/2014. Modificando l’allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 ha stabilito le specifiche tecniche dettagliate del tachigrafo intelligente 2. È entrato in vigore il 19 agosto 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione
(
5
)
ha introdotto misure transitorie supplementari. L’allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, come modificato, dovrebbe pertanto essere adattato da una decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada, a norma dell’allegato 31, parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), quarto trattino, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
(7)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, poiché l’atto previsto sarà vincolante per l’Unione.
(8)
Sia nell’Unione che nel Regno Unito sono già disponibili apparecchiature che garantiscono la registrazione automatica degli attraversamenti delle frontiere, la registrazione delle attività di carico e scarico e la registrazione delle finalità di trasporto del veicolo, vale a dire se vengono trasportati merci o passeggeri; per i veicoli di nuova immatricolazione di entrambe le parti che effettuano viaggi internazionali, l’obbligo di essere muniti di tale tachigrafo si applica a decorrere dal 21 agosto 2023, conformemente al diritto interno di ciascuna parte. Tuttavia le imprese saranno in grado di soddisfare il requisito di cui all’allegato 31, parte C, sezione 2, articolo 3, paragrafo 2, lettera f), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione solo a partire dal momento in cui le specifiche dettagliate del tachigrafo intelligente 2 saranno state adattate dalla decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada. Al fine di garantire un periodo di tempo adeguato e chiarezza giuridica in merito all’applicazione di tale requisito, e considerando che la decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada sarà adottata oltre due anni dopo l’entrata in vigore delle specifiche dettagliate del tachigrafo intelligente 2, è opportuno stabilire una data di applicazione. La decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 21 febbraio 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), per quanto riguarda l’uso dei tachigrafi intelligenti e l’adattamento delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente 2, è stabilita nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(
1
)
Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2
).
(
2
)
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (
GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (
GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti (
GU L 273 del 30.7.2021, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 (
GU L 134 del 22.5.2023, pag. 28
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2692/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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