Decisione UE In vigore

Decisione UE 2719/2023

Decisione (UE) 2023/2719 della Commissione, del 6 dicembre 2023, sulla conferma del riconoscimento di equivalenza per i prodotti biologici di cui all’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

Pubblicato: 06/12/2023 In vigore dal: 06/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2719 della Commissione, del 6 dicembre 2023, sulla conferma del riconoscimento di equivalenza per i prodotti biologici di cui all’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra EN: Commission Decision (EU) 2023/2719 of 6 December 2023 on the confirmation of equivalence recognition with regard to organic products provided for in Annex 14 to the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2719 7.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2719 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2023 sulla conferma del riconoscimento di equivalenza per i prodotti biologici di cui all’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) L’allegato 14, articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 2 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), prevede il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari dell’Unione europea e del Regno Unito sui prodotti biologici elencati nelle appendici 14-A e 14-B dell’allegato 14. (2) L’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che, in considerazione della data di applicazione del 1 o gennaio 2022 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , il riconoscimento dell’equivalenza di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo è riesaminato entro il 31 dicembre 2023. (3) All’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2021/689, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adottare, a nome dell’Unione, la decisione di confermare o sospendere il riconoscimento dell’equivalenza in esito a una nuova valutazione dell’equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato 14 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (4) Le parti dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione hanno discusso la questione nella seconda e terza riunione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi il 24 ottobre 2022 e il 18 ottobre 2023. Le discussioni tecniche tra le parti si sono svolte nel corso del 2023 e si sono concluse il 28 settembre 2023. (5) La Commissione ha effettuato la valutazione delle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito in materia di prodotti biologici di cui all’allegato 14, articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. A seguito di tale valutazione e delle discussioni svoltesi in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi, la Commissione ha concluso che le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito in materia di prodotti biologici sono equivalenti al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo. (6) Il Consiglio e il Parlamento europeo sono stati informati dei risultati della valutazione della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Unione conferma che, per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato 14, appendice 14-A, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito elencate nell’appendice 14-C di tale allegato sono equivalenti al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, che hanno sostituito le disposizioni legislative e regolamentari elencate nell’appendice 14-D di tale allegato. Articolo 2 La posizione dell’Unione di cui all’articolo 1 in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi è notificata al Regno Unito. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj. ( 2 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj. ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2719/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 2719/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124