Decisione UE In vigore

Decisione UE 2754/2023

Decisione (UE) 2023/2754 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (ETS per il settore marittimo e da fonti fisse)

Pubblicato: 04/12/2023 In vigore dal: 04/12/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/2754 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (ETS per il settore marittimo e da fonti fisse) EN: Council Decision (EU) 2023/2754 of 4 December 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment to Annex XX (Environment) to the EEA Agreement (ETS Maritime and Stationary)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2754 8.12.2023 DECISIONE (UE) 2023/2754 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (ETS per il settore marittimo e da fonti fisse) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE. (3) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , la decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e la decisione (UE) 2023/1575 della Commissione ( 6 ) . (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE. (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente F. BOLAÑOS GARCÍA ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 105 ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134 ). ( 5 ) Decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 ( GU L 110 del 25.4.2023, pag. 21 ). ( 6 ) Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione, del 27 luglio 2023, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE ( GU L 192 del 31.7.2023, pag. 30 ). PROGETTO DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l'inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi ( 1 ) . (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( 2 ) . (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il numero di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 ( 3 ) . (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2023/1575 della Commissione, del 27 luglio 2023, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE ( 4 ) . (5) Il quantitativo totale di quote da rilasciare per il 2027 nell'ambito del nuovo sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori deve essere pubblicato dalla Commissione entro il 1 o gennaio 2025 e, così come l'attuale sistema di scambio di quote di emissioni, stabilirà il massimale come quantitativo di quote per l'intero SEE. Gli Stati EFTA-SEE dovrebbero fornire i dati di input e saranno consultati durante il processo di preparazione della pertinente decisione della Commissione. (6) L'integrazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio non pregiudica la valutazione, da parte degli Stati EFTA, del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima nel contesto dell'ambito di applicazione dell'accordo SEE. (7) Sulla base dell'unione regionale del Liechtenstein con la Svizzera e conformemente al trattato bilaterale sugli oneri ambientali ( 5 ) , nel Liechtenstein è applicata un'imposta sulle emissioni di CO 2 , la cui amministrazione, compresi la riscossione, il monitoraggio e la comunicazione, è effettuata da autorità e soggetti svizzeri. Per il Liechtenstein, pertanto, per quanto riguarda il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, è opportuno riesaminare la data di scadenza della deroga di cui all'articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e un'esenzione dalle relative norme amministrative fino a quel momento, e apportare i corrispondenti adeguamenti delle fonti di dati sulle emissioni. (8) Conformemente alla direttiva (UE) 2023/959, i dati del quantitativo unionale di quote per il 2024 pubblicati nella decisione (UE) 2023/1575 e la riduzione annuale delle quote da rilasciare risultante dall'applicazione del fattore di riduzione lineare comprendono gli Stati EFTA. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato: 1. il punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: i) è aggiunto il trattino seguente: «– 32023 L 0959 : Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134 )»; ii) l'adattamento d) è sostituito dall'adattamento seguente: «d) L'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, l'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarta frase, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, e l'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera h), primo comma, non si applicano agli Stati EFTA.»; iii) all'adattamento e), i termini «all'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti» sono sostituiti dai termini «all'articolo 9, dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti»; iv) l'adattamento j) è soppresso; gli adattamenti da f) a i) diventano adattamenti da g) a j); v) dopo l'adattamento e) è inserito l'adattamento seguente: «f) all'articolo 9, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: “Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre considerate per il calcolo del quantitativo di quote da rilasciare per l'insieme del SEE a partire dal 2024, conformemente al presente articolo, figurano nella parte B dell'appendice.” »; vi) gli adattamenti t) e u) diventano adattamenti z) e za); gli adattamenti da l) a s) diventano adattamenti da o) a v); l'adattamento k) diventa adattamento l); vii) dopo l'adattamento j) è inserito l'adattamento seguente: «k) all'articolo 10 bis , paragrafo 1, dopo i termini “dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” sono inseriti i termini “, o di obblighi equivalenti conformemente al diritto nazionale degli Stati EFTA,»»; viii) dopo l'adattamento l) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «m) all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: “Le decisioni riguardanti gli Stati EFTA sono adottate dal Comitato misto SEE secondo le procedure stabilite nell'accordo SEE.”; n) dopo l'articolo 12, paragrafo 3 -quater, è inserito il comma seguente: “Le decisioni riguardanti le richieste presentate da due Stati EFTA sono adottate dal Comitato misto SEE secondo le procedure stabilite nell'accordo SEE.” »; ix) il testo dell'adattamento o) è sostituito dal seguente: «all'articolo 16, paragrafo 3, dopo la seconda frase è aggiunta la frase seguente: “Gli Stati EFTA istituiscono ammende per le emissioni in eccesso equivalenti a quelle applicate negli Stati membri dell'UE.” »; x) il testo dell'adattamento s) è sostituito dal seguente: «all'articolo 18 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: “Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l'assistenza dell'EMSA o di un'altra organizzazione pertinente e possono concludere a tal fine opportuni accordi con tali organizzazioni.” »; xi) dopo l'adattamento v) sono inseriti gli adattamenti seguenti: «w) all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, sesto comma, è aggiunta la frase seguente: “Il caso di cui al presente comma non pregiudica la percentuale di quote degli Stati EFTA resa disponibile per il Fondo sociale per il clima a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della presente direttiva, del paragrafo 3 del presente articolo e del presente comma.” »; x) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente: «lo Stato EFTA interessato notifichi all'Autorità di vigilanza EFTA tale tassa nazionale sul carbonio al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della decisione …/2023 del Comitato misto SEE del … [la presente decisione] e documenti il livello di tassazione fornendo riferimenti allo strumento nazionale pertinente per quanto riguarda l'aliquota d'imposta in vigore e le aliquote d'imposta indicate fino al 2030; lo Stato EFTA interessato notifica all'Autorità di vigilanza EFTA ogni successiva modifica della tassa nazionale sul carbonio; l'Autorità di vigilanza EFTA comunica senza indugio alla Commissione, e comunque entro un mese, ogni notifica di uno Stato EFTA;»; y) all'articolo 30 sexies, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti: «Per il Liechtenstein, l'applicazione della data di scadenza della deroga, ossia 31 dicembre 2030, sarà riesaminata nell'ambito della prossima decisione del Comitato misto concernente la direttiva 2003/87/CE a seguito del riesame della direttiva del luglio 2026, tenendo conto delle norme applicabili in Liechtenstein in virtù della sua unione regionale con la Svizzera, in particolare della tassa sul CO 2 e la relativa amministrazione quali disciplinate dal trattato bilaterale sugli oneri ambientali, alla luce dell'equivalenza con il sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori e, nella misura del possibile, alla luce dei risultati del riesame della Commissione dell'attuazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 30 decies della stessa direttiva. Fino all'entrata in vigore della prossima decisione del Comitato misto concernente la direttiva 2003/87/CE, gli articoli 30 ter e 30 septies della direttiva 2003/87/CE non si applicano al Liechtenstein. Fintanto che non siano disponibili i dati di monitoraggio di cui all'articolo 30 septies della direttiva, i dati pertinenti per l'adeguamento del quantitativo unionale di quote per il Liechtenstein nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni istituito a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE saranno ricavati dagli inventari sulle emissioni di gas a effetto serra della convenzione UNFCCC relativi al Liechtenstein.»; xii) all'adattamento za), il testo della parte B dell'appendice è sostituito dal testo seguente: «PARTE B Cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo e l'adeguamento del quantitativo di quote per l'intero SEE da rilasciare dal 2021 al 2030 a norma degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE Per calcolare queste cifre è stato applicato il fattore lineare di 2,2 % dal 2021 al 2023, di 4,3 % dal 2024 al 2027 e di 4,4 % dal 2028. MASSIMALE 2021-2030 Islanda Norvegia 2021 1 432 642 16 304 948 2022 1 393 440 15 858 793 2023 1 354 238 15 412 638 2024 1 227 504 14 242 697 2025 1 148 901 13 331 215 2026 1 045 721 12 140 314 2027 967 476 11 235 954 2028 887 411 10 310 563 2029 807 347 9 385 171 2030 727 282 8 459 779 Queste cifre non considerano le quote corrispondenti all'inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva ETS delle emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di CO 2 generate dalle attività di trasporto marittimo dal 1 o gennaio 2026 e della copertura delle emissioni delle navi offshore dal 1 o gennaio 2027, sulla base delle loro emissioni per l'anno più recente per il quale sono disponibili dati.»; 2. al punto 21alj (decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti: «— 32023 D 0852 : Decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023 ( GU L 110 del 25.4.2023, pag. 21 ) — 32023 L 0959 : Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134 )»; 3. dopo il punto 21apn (Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione) è inserito il punto seguente: «21apo. 32023 D 1575 : Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione, del 27 luglio 2023, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE ( GU L 192 del 31.7.2023, pag. 30 )»; 4. il punto 21aw (Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato: i) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE»; ii) è aggiunto il trattino seguente: «– 32023 R 0957 : Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 105 )». Articolo 2 Il testo del regolamento (UE) 2023/957, della direttiva (UE) 2023/959 e delle decisioni (UE) 2023/852 e (UE) 2023/1575 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , fa fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il … o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . [Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023.] Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il … Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE ( 1 ) GU L 130 del 16.5.2023, pag. 105 . ( 2 ) GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134 . ( 3 ) GU L 110 del 25.4.2023, pag. 21 . ( 4 ) GU L 192 del 31.7.2023, pag. 30 . ( 5 ) Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen Eidgenossenschaft betreffend die Umweltabgaben im Fürstentum Liechtenstein, abgeschlossen am 29. Januar 2010 (LGBl. 2010 N. 12). ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2754/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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