Decisione di esecuzione (UE) 2024/2884 del Consiglio, del 5 novembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2884 del Consiglio, del 5 novembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2024/2884 of 5 November 2024 amending Implementing Decision (EU) 2018/1994 authorising Croatia to introduce a special measure derogating from point (a) of Article 26(1) and Articles 168 and 168a of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2884
13.11.2024
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2884 DEL CONSIGLIO
del 5 novembre 2024
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE disciplinano il diritto dei soggetti passivi di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.
(2)
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio
(
2
)
autorizza la Croazia a limitare al 50 % il diritto alla detrazione dell’IVA versata sull’acquisto e il leasing di determinate autovetture, aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, inclusi l’acquisto di tutti i beni e servizi ivi afferenti, qualora dette autovetture non siano usate a fini esclusivamente professionali. L’autorizzazione dispensa inoltre i soggetti passivi dall’obbligo di equiparare l’uso non professionale di tali autovetture a una prestazione di servizi a titolo oneroso.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 è stata prorogata dalla decisione (UE) 2021/1997
(
3
)
il 31 dicembre 2024.
(4)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 3 aprile 2024 la Croazia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto alla detrazione sulle spese relative a talune autovetture non utilizzate a fini esclusivamente professionali («misura speciale»).
(5)
In conformitàdell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Croazia con lettera del 14 maggio 2024. Con lettera del 15 maggio 2024 la Commissione ha comunicato alla Croazia di disporre di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(6)
Conformemente all’articolo 6, secondo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994, la Croazia ha presentato una relazione che comprendeva un riesame della percentuale fissata ai fini della limitazione del diritto alla detrazione. Sulla base di tale relazione, la Croazia sostiene che la limitazione del 50 % rimane giustificata e adeguata.
(7)
Poiché tale misura speciale ha avuto un impatto positivo per quanto riguarda l’onere amministrativo per i contribuenti e per le autorità fiscali semplificando la riscossione dell’IVA ed evitando l’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta, la Croazia dovrebbe essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale. La proroga di tale misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo, ossia fino al 31 dicembre 2027, per consentire di valutare la sua efficacia e l’adeguatezza della percentuale.
(8)
Qualora la Croazia ritenga che sia necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2027, è opportuno che entro il 31 marzo 2027 presenti alla Commissione una richiesta di proroga. Tale richiesta dovrebbe essere corredata di una relazione sull’applicazione della misura comprendente un riesame della percentuale applicata.
(9)
La misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso dalla Croazia nella fase del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(10)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1
o
gennaio 2019 al 31 dicembre 2027.
Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’articolo 1.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
VARGA M.
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 320 del 17.12.2018, pag. 35
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1997 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 408 del 17.11.2021, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2884/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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