Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 3016/2024

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Pubblicato: 18/03/2024 In vigore dal: 18/03/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2024/3016 del Consiglio riguardo all'accordo commerciale tra l'Unione europea e il Cile?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3016 del 18 marzo 2024 approva a nome dell'Unione europea l'Accordo interinale sugli scambi commerciali con la Repubblica del Cile, precedentemente firmato il 13 dicembre 2023. Questo accordo si applica alle relazioni commerciali tra i 27 Stati membri dell'UE e il Cile, riguardando imprese esportatrici, importatori e operatori commerciali di entrambe le parti. La decisione autorizza la Commissione europea a gestire modifiche tecniche degli allegati relativi ai dazi doganali, alle regole di origine e agli accordi su vino e bevande alcoliche, previa consultazione del comitato della politica commerciale. In pratica, l'accordo entra in vigore con la notifica del consenso dell'Unione, eliminando o riducendo barriere tariffarie e facilitando gli scambi commerciali tra le due regioni.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile EN: Council Decision (EU) 2024/3016 of 18 March 2024 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Interim Agreement on Trade between the European Union and the Republic of Chile

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3016 20.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3016 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 2024 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) In conformità della decisione (UE) 2023/2761 del Consiglio ( 2 ) , l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile («accordo») è stato firmato il 13 dicembre 2023 con riserva della conclusione dell’accordo in data successiva.In conformità di tale decisione, è stata approvata, a nome dell’Unione, la dichiarazione comune dell’Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, allegata all’accordo. (2) È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione. (3) A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell’Unione alcune modifiche dell’accordo che devono essere adottate con procedura semplificata a norma dell’articolo 21.20 e dell’articolo 33.11, paragrafo 6, dell’accordo e da un organismo istituito dall’accordo a norma dell’articolo 25.34 e dell’articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x). (4) In conformità dell’articolo 33.14, all’interno dell’Unione l’accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile ( 3 ) è approvato a nome dell’Unione. Articolo 2 Ai fini dell’articolo 21.20 dell’accordo, qualsiasi modifica o rettifica degli allegati 21-A e 21-B dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale. Articolo 3 Ai fini dell’articolo 25.34 e dell’articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x), dell’accordo, qualsiasi modifica dell’allegato 25-C dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale. Articolo 4 Ai fini dell’articolo 33.11, paragrafo 6, dell’accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale: a) le modifiche delle appendici dell’accordo sul commercio del vino di cui all’allegato V dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra ( 4 ) , firmato, il 18 novembre 2002 («accordo di associazione»), quale integrato nell’accordo; b) le modifiche delle appendici dell’accordo sul commercio di bevande alcoliche e aromatizzate di cui all’allegato VI dell’accordo di associazione, quale integrato nell’accordo. Articolo 5 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 33.9, paragrafo 1, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo ( 5 ) . Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2024 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Approvazione del 29 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/2761 del Consiglio, del 4 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile ( GU L, 2023/2761, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj ). ( 3 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2024/2953, 20.12.2024 (ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2953/oj ). ( 4 ) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3 . ( 5 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/3016 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale tra UE e Cile, disciplinando tariffe doganali, regole di origine delle merci e accordi preferenziali. Esportatori, importatori e consulenti commerciali la consultano per comprendere le agevolazioni tariffarie, l'accesso al mercato cileno e le procedure doganali semplificate previste dall'accordo interinale.

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