Decisione (UE) 2024/3023 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo I di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneurome
Decisione (UE) 2024/3023 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo I di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie
EN: Council Decision (EU) 2024/3023 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union in the Customs Sub-Committee established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, with regard to a decision concerning the amendment of Protocol I to that Agreement as regards permeability between the Regio
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3023
6.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3023 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in merito a una decisione di modifica del protocollo I di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2014/495/Euratom del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1
o
luglio 2016.
(2)
A norma dell’articolo 74, paragrafo 3, dell’accordo, il sottocomitato doganale istituito a norma dell’articolo 74, paragrafo 1, dell’accordo («sottocomitato doganale») adotta decisioni per attuare il capo 5 e i protocolli I e II dell’accordo. A norma dell’articolo 4 del protocollo I dell’accordo, il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
(3)
Alla prossima riunione il sottocomitato doganale sara’ chiamato a prendere una decisione su una modifica del protocollo I dell’accordo.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel sottocomitato doganale, poiché la decisione del sottocomitato doganale avrà effetti giuridici.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio
(
3
)
, il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 gennaio 2025.
(6)
Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.
(7)
L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.
(8)
Dal 1
o
settembre 2021 fra diverse parti contraenti della convenzione
(
4
)
è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie. Per quanto riguarda la Georgia, il protocollo I dell’accordo è sostituito da un nuovo protocollo I con decisione n. 1/2021 del sottocomitato doganale UE-Georgia
(
5
)
. Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo I.
(9)
L’obiettivo delle norme transitorie è prevedere norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci conformi alle norme di origine stabilite nella convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie ai sensi delle norme transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, e 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci . Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine di cui alla convenzione, creando così due zone distinte di cumulo di origine. In tale contesto, può accadere che le merci rientrino simultaneamente in entrambe le serie di norme di origine. Conformemente al principio di permeabilità di cui al protocollo I, appendice A, articolo 21, paragrafo 1, lettera (d), dell’accordo («permeabilità»), le merci che hanno acquisito lo status di originarie ai sensi di un insieme di norme di origine possono essere considerate originarie anche ai sensi di un insieme di norme di origine. Al fine di agevolare l’applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme transitorie, l’articolo 8 dell’appendice A, protocollo I, dell’accordo dovrebbe pertanto essere modificato.
(10)
La posizione dell’Unione in sede di sottocomitato doganale dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, («accordo») nella sua prossima riunione in relazione a una decisione di modifica del protocollo I dell’accordo per quanto riguarda la permeabilità tra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da una parte, e le norme di origine transitorie incluse nell’appendice A del protocollo I dell’accordo, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
SZIJJÁRTÓ P.
(
1
)
Decisione 2014/495/Euratom del Consiglio, del 16 giugno 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (
GU L 261 del 30.8.2014, pag. 744
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (
GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1
).
(
4
)
Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (incluso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Færøer, Stato di Israele, Regno hashemita di Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Repubblica di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.
(
5
)
Decisione n. 1/2021 del sottocomitato doganale UE-Georgia, del 1
o
settembre 2021, che modifica l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, sostituendo il suo protocollo I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1858] (
GU L 381 del 27.10.2021, pag. 78
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3023/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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