Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 3200/2024

Decisione (UE) 2024/3200 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea i n sede di Comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, relativo alle norme di origine (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 05/12/2024 In vigore dal: 05/12/2024 Documento ufficiale

Qual è l'obiettivo della Decisione UE 2024/3200 e come modifica il Protocollo 4 dell'Accordo SEE sulle norme di origine?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3200 del 5 dicembre 2024 autorizza l'Unione europea a adottare una posizione nel Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) per sostituire il Protocollo 4 dell'Accordo SEE, che disciplina le norme di origine dei prodotti. La modifica principale introduce un "riferimento dinamico" alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, garantendo che il SEE applichi sempre la versione più aggiornata della convenzione, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Questo meccanismo evita che le norme di origine SEE rimangono ancorate a versioni obsolete della convenzione, assicurando coerenza normativa tra i sistemi bilaterali e il quadro multilaterale. La decisione mantiene le disposizioni specifiche SEE (come le norme di origine SEE e le dichiarazioni comuni) e prevede che le prove di origine possano essere rilasciate retrospettivamente per le esportazioni effettuate tra il 1° gennaio 2025 e l'entrata in vigore della decisione stessa.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3200 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea i n sede di Comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, relativo alle norme di origine (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2024/3200 of 5 December 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee set up by the Agreement on the European Economic Area as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 thereto on rules of origin (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3200 19.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3200 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea i n sede di Comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, relativo alle norme di origine (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») è stato concluso dall’Unione con la decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ( 1 ) ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) Il protocollo n. 4 dell’accordo SEE («protocollo n. 4») definisce la nozione di «prodotti originari» e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa. A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 92 dell’accordo SEE («Comitato misto») può decidere di modificare il protocollo n. 4 di tale accordo. (3) Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere, il Comitato misto è chiamato ad adottare una decisione che modifica l’accordo SEE sostituendo il protocollo n. 4. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto, poiché la decisione del Comitato misto avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione («parti contraenti»), che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 3 ) («modifica della convenzione»). (7) La modifica della convenzione entra in vigore il 1 o gennaio 2025 per tutte le parti contraenti, anche fra le parti dell’accordo SEE. (8) L’articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine il Comitato misto è chiamato ad adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che preveda un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore. In assenza di tale riferimento, non sarebbe garantita l’efficace applicazione della modifica della convenzione e si creerebbe pertanto una situazione in cui l’origine SEE sarebbe determinata sulla base di norme di origine diverse da quelle previste dalla modifica della convenzione. (9) Oltre alla previsione di un riferimento dinamico alla convenzione, le disposizioni del protocollo n. 4 specifiche del SEE, quali le norme d’origine SEE, dovrebbero essere mantenute nel nuovo protocollo, e le dichiarazioni comuni, che dovrebbero rimanere invariate, dovrebbero essere anch’esse mantenute. (10) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») nella prossima riunione per quanto riguarda la modifica dell’accordo SEE sostituendo il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo con un nuovo protocollo che prevede un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee relativo alle norme di origine è basata sul progetto di decisione del Comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente NAGY B. ( 1 ) Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ( GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/2024 DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l'accordo sullo Spazio economico europeo sostituendo il suo protocollo n. 4 sulle norme di origine IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'articolo 9 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») fa riferimento al protocollo n. 4 dell'accordo SEE («protocollo n. 4»), che stabilisce le norme di origine. (2) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) («la convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti delle norme di origine stabiliti in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (3) L'Unione, il Principato del Liechtenstein («Liechtenstein») e il Regno di Norvegia («Norvegia») hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011 e l'Islanda ha firmato la convenzione il 30 giugno 2011. (4) La Norvegia, il Liechtenstein, l’Islanda e l'Unione, hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 9 novembre 2011, il 28 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 26 marzo 2012. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore il 1 o gennaio 2012 per il Liechtenstein e la Norvegia e il 1 o maggio 2012 per l'Unione e l'Islanda. (5) La decisione n. 1/95 del Consiglio SEE ( 2 ) stabilisce le modalità di applicazione del protocollo n. 4 al Liechtenstein. (6) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 3 ) («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entra in vigore il 1 o gennaio 2025 per tutte le parti contraenti. (7) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. (8) È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che preveda un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore. (9) Oltre alla previsione di un riferimento dinamico alla convenzione, le disposizioni del protocollo n. 4 specifiche del SEE, quali le norme d’origine SEE, dovrebbero essere mantenute nel nuovo protocollo e le dichiarazioni comuni, che dovrebbero rimanere invariate, dovrebbero essere anch’esse mantenute. (10) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 4 affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2025, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli articoli da 1 a 39 degli allegati nonché le dichiarazioni comuni del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo SEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Ai fini dell'applicazione della presente decisione, le prove dell'origine possono essere rilasciate retrospettivamente per le esportazioni effettuate tra il 1 o gennaio 2025 e la data di entrata in vigore della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore una volta che tutte le notifiche siano state effettuate, a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2025. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a …, … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4 . ( 2 ) Decisione del Consiglio SEE n. 1/95 del 10 marzo 1995, concernente l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein ( GU L 86 del 20.4.1995, pag. 58 ). ( 3 ) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 7 dicembre 2023 relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU UE L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj ). ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] ALLEGATO «PROTOCOLLO n. 4 RELATIVO ALLE NORME DI ORIGINE Articolo 1 Norme di origine 1.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) (“convenzione”), quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , si applicano e sono integrate nell'accordo SEE e ne fanno parte, mutatis mutandis . 2.   Tutti i riferimenti all'“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle relative disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti all'accordo SEE. Articolo 2 Disposizioni specifiche per lo Spazio economico europeo 1.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE i seguenti prodotti sono considerati originari del SEE: a) i prodotti interamente ottenuti nel SEE; b) i prodotti ottenuti nel SEE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti nel SEE, a condizione che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel SEE. Ai fini dell'origine SEE, i territori delle parti contraenti dell'accordo SEE cui si applica l'accordo sono considerati come un unico territorio. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del Liechtenstein è escluso dal territorio SEE ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti di cui al protocollo 3, tabelle I e II; questi prodotti sono considerati originari del SEE unicamente se interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati nei territori delle altre parti contraenti ( 2 ) . 3.   Fatta salva la definizione di “territori” di cui all'appendice I della convenzione, il termine “territori” comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali delle parti contraenti dell'accordo SEE a cui si applica l'accordo stesso. 4.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE, il termine “SEE” non comprende Ceuta e Melilla. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato V della convenzione. Articolo 3 Disposizioni supplementari in materia di cumulo 1.   Le parti contraenti convengono di estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della convenzione all'importazione di prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63. 2.   Le parti contraenti dell'accordo SEE convengono di esentare dall'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione “CUMULATION APPLIED WITH (nome del paese/dei paesi in inglese)”. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ACCETTAZIONE DELLE PROVE DELL'ORIGINE RILASCIATE NEL QUADRO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE PER PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA, DELL'ISLANDA O DELLA NORVEGIA 1. Le prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'appendice I, articolo 7, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia sono accettate ai fini della concessione del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo SEE. 2. Quando sono incorporati in un prodotto ottenuto nel SEE, detti prodotti sono considerati materiali originari del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 3. Se i suddetti prodotti sono contemplati dall'accordo SEE, inoltre, essi si considerano originari del SEE in caso di riesportazione verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA 1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis , ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis , ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL RECESSO DI UNA PARTE CONTRAENTE DALLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE 1. Qualora una parte contraente dell'accordo SEE notifichi per iscritto al depositario della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la parte contraente che recede avvia immediatamente i negoziati sulle norme di origine con tutte le altre parti contraenti del SEE ai fini dell'applicazione del presente accordo. 2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi mutatis mutandis tra la parte contraente che recede e le altre parti contraenti del SEE. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la parte contraente che recede e le altre parti contraenti del SEE.». ( 1 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4 . ( 2 ) GU L 86 del 20.4.1995, pag. 58 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3200/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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