Decisione (UE) 2024/3221 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai me
Qual è l'obiettivo della Decisione UE 2024/3221 e come incide sulla determinazione dell'origine dei prodotti nel commercio tra UE e Libano?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3221 del Consiglio del 12 dicembre 2024 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare il Protocollo n. 4 dell'Accordo euromediterraneo con la Repubblica libanese. Questo protocollo disciplina la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa nel commercio bilaterale. L'obiettivo principale è allineare il protocollo alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, la quale è stata modificata dalla Decisione n. 1/2023 del comitato misto e entra in vigore il 1° gennaio 2025. La modifica introduce un riferimento dinamico alla convenzione, garantendo che il protocollo rimandi sempre alla versione più recente della convenzione in vigore, senza necessità di ulteriori modifiche formali. Questo meccanismo è essenziale per assicurare l'efficace applicazione del sistema del cumulo diagonale, che consente ai produttori di utilizzare materiali originari da diversi paesi partner per beneficiare delle preferenze tariffarie. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025, periodo entro il quale il consiglio di associazione dovrà formalizzare la modifica del protocollo.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2024/3221 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2024/3221 of 12 December 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 4 thereto concerning the definition of the concept of ‘orig
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3221
20.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3221 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 2006/356/CE del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1
o
aprile 2006.
(2)
Il protocollo n. 4 dell’accordo («protocollo n.
o
4») definisce la nozione di «prodotti originari» e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa. A norma dell’articolo 38 del protocollo n.
o
4, il consiglio di associazione istituito ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, dell’accordo («consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n.
o
4.
(3)
Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere, il consiglio di associazione deve prendere una decisione che modifica l’accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 4.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione («parti contraenti»), che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(6)
La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(
3
)
(«modifica della convenzione»).
(7)
La modifica della convenzione entra in vigore il 1
o
gennaio 2025 per tutte le parti contraenti.
(8)
L’articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine è opportuno che il consiglio di associazione prenda una decisione che sostituisca il protocollo n. 4 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore. In assenza di tale riferimento, non sarebbe garantita l’efficace applicazione della modifica della convenzione, con possibili ripercussioni sul sistema del cumulo diagonale, ai sensi della convenzione.
(9)
La posizione dell’Unione in seno al comitato di associazione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, si basa sul progetto di atto del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
(
1
)
Decisione 2006/356/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra (
GU L 143 del 30.5.2006, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Decisione N. 1/2023 del Comitato Misto della Convenzione Regionale Sulle Norme di Origine Preferenziali Paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3221/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2024/3221 è rilevante per operatori commerciali e consulenti che gestiscono scambi commerciali con il Libano, in quanto disciplina le regole di origine preferenziale, il cumulo diagonale e la certificazione di prodotto originario. Aziende esportatrici e importatrici devono comprendere le norme di origine, i metodi di cooperazione amministrativa e l'applicazione della convenzione paneuromediterranea per beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dall'accordo euromediterraneo.
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