Decreto Legislativo Agevolazioni

Decreto Legislativo 102/2004

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Pubblicato: 23/04/2004 In vigore dal: 29/03/2004 Documento ufficiale

Qual è l'obiettivo del Fondo di Solidarietà Nazionale e quali interventi prevede per le imprese agricole danneggiate?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 102/2004 istituisce il Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) come strumento di sostegno alle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi eccezionali, avversità atmosferiche o epizoozie. Il Fondo si applica a danni alle produzioni, alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole, operando entro i limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. La normativa prevede tre tipologie di intervento: misure assicurative per incentivare la stipula di polizze sperimentali, interventi compensativi per le imprese non coperte dal Piano di gestione dei rischi, e interventi di ripristino delle infrastrutture agricole e irrigue. Gli interventi compensativi possono essere distribuiti su un periodo massimo di tre anni quando i danni si protraggono oltre una singola annualità, garantendo così una ripresa economica graduale delle aziende colpite.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 102/2004 # DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102 ## Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 ; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ; Vista la decisione della Commissione europea 2004/89/CE del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003; Vista la nota n. 1510 dell'11 settembre 2003 con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 , lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 10 dicembre 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Titolo I FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE Art. 1 (Finalita) 1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonchè ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. ((Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha altresì l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonchè alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi, nei limiti delle disponibilità del Fondo)) . 2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, ((eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive,)) epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonchè le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. 3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole. 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.

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