Decreto Legislativo
Imposte_Indirette
Decreto Legislativo 1040/1948
Approvazione della convenzione stipulata con la Societa' italiana degli autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1040
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 1040/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1040
## Approvazione della convenzione stipulata con la Societa' italiana
degli autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui
pubblici spettacoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: Art. 1 Articolo unico. È approvata l'allegata convenzione stipulate, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, con il rappresentante della, Società italiana degli autori ed editori addì 20 dicembre 1947, con la quale viene rinnovata, con modificazioni, la convenzione 15 dicembre 1937, approvata col regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68 , per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse a libro e al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere compresi i concorsi pronostici abbinati a manifestazioni sportive, a gare di qualsiasi genere o con qualunque mezzo effettuate, disciplinati dalle leggi vigenti, nonchè dell'imposta generale sull'entrata derivante dai detti pubblici spettacoli e scommesse e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni e radio diffusioni di opere cadute in pubblico dominio. La durata della predetta convenzione è limitata al previsto periodo iniziale obbligatorio di tre anni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 27. - FRASCA
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