Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di societa' e norme per la registrazione degli aumenti di capitale derivanti da rivalutazione monetaria.
Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto Legislativo 1057/1948 per le fusioni tra società e come si applica la tassazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 1057/1948 introduce agevolazioni fiscali significative per incentivare le fusioni tra società commerciali nazionali, purché regolarmente costituite prima dell'entrata in vigore del decreto. La norma si applica agli atti di fusione di società di qualunque tipo che esercitano attività commerciale, rappresentando una misura di politica economica post-bellica per favorire la concentrazione e la riorganizzazione industriale. In pratica, gli atti di fusione sono soggetti a imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa molto ridotta di sole cento lire, anziché alle aliquote ordinarie proporzionali. Aspetto cruciale per le aziende: le società fuse e i soci non sono sottoposti a tassazione per imposta di ricchezza mobile in conseguenza della fusione, salvo l'obbligo di pagare le imposte già definitivamente accertate alla data della deliberazione di fusione, garantendo così una neutralità fiscale dell'operazione di concentrazione.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1057
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 1057/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1057
## Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di societa' e
norme per la registrazione degli aumenti di capitale derivanti da
rivalutazione monetaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni adesso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'industria e commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948. Art. 1 Gli atti di fusione delle società nazionali di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, semprechè risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire cento. Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti così delle società come dei soci ad alcuna tassazione per imposta di ricchezza mobile fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta già definitivamente accertata alla data della deliberazione di fusione.
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Il Decreto Legislativo 1057/1948 è il riferimento normativo per le agevolazioni fiscali su fusioni e concentrazioni di società, disciplinando l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e la ricchezza mobile. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per operazioni di fusione, neutralità fiscale delle concentrazioni societarie e rivalutazione monetaria del capitale sociale nel periodo post-bellico.
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