Decreto Legislativo Agevolazioni

Decreto Legislativo 1121/1948

Proroga di norme relative alle esenzioni fiscali in favore dell'industria delle costruzioni navali.

Pubblicato: 27/08/1948 In vigore dal: 07/05/1948 Documento ufficiale

Quali esenzioni fiscali e agevolazioni doganali vengono prorogate fino al 1951 per l'industria della costruzione navale italiana?

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Il Decreto Legislativo 1121/1948 proroga fino al 31 dicembre 1951 una serie di benefici fiscali e doganali destinati all'industria navale italiana nel periodo post-bellico. Le agevolazioni riguardano principalmente le importazioni in franchigia di materiali, dotazioni, ricambi e macchinari necessari per l'esercizio e la costruzione di navi mercantili, draghe, rimorchiatori e pontoni di sollevamento di bandiera nazionale. Il decreto si applica sia ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione navale per conto di soggetti nazionali, sia alle costruzioni e riparazioni effettuate per conto di Stati esteri e cittadini stranieri. Queste disposizioni rappresentano un intervento straordinario di sostegno al settore cantieristico italiano nel difficile periodo della ricostruzione post-guerra, consentendo alle imprese di importare senza dazi i componenti necessari e di beneficiare di agevolazioni sui pagamenti per i lavori eseguiti entro il termine della proroga.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1121

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 1121/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1121 ## Proroga di norme relative alle esenzioni fiscali in favore dell'industria delle costruzioni navali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948; Art. 1 L'efficacia delle disposizioni appresso indicate e delle relative norme regolamentari contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 , è prorogata fino al 31 dicembre 1951: 1) art. 8 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330 , modificato dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779 , per quanto riguarda le importazioni in franchigia di tutti i materiali e oggetti di dotazioni o di ricambio occorrenti per l'esercizio delle navi mercantili, delle draghe, dei rimorchiatori pontati e dei pontoni di sollevamento nazionali, nonchè per tutti i macchinari finiti o parti staccate di essi da sistemarsi su navi mercantili, draghe, rimorchiatori pontati e pontoni di sollevamento nazionali; 2) art. 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330 , modificato dall' art. 4 del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363 , e dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779 , limitatamente al beneficio della importazione in franchigia; 3) art. 11 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330 , ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo stesso; 4) decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 77 , recante agevolazioni fiscali nei riguardi dell'industria delle costruzioni navali, per quanto riguarda i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione navali per conto di nazionali, nonchè per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri; 5) art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779 , per quanto riguarda i pagamenti per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 1951, relativi alle costruzioni, riparazioni, modificazioni, trasformazioni navali per conto di nazionali e per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri.

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Il decreto riguarda esenzioni fiscali, franchigia doganale e agevolazioni per l'industria delle costruzioni navali, disciplinando l'importazione di materiali e ricambi navali. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questi benefici nel calcolo dei costi di produzione, nella gestione doganale e nella determinazione del reddito d'impresa per i cantieri navali. Il provvedimento incide sulla deducibilità dei costi di importazione e sulla tassazione dei corrispettivi per lavori navali eseguiti nel periodo di validità della proroga.

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