Decreto Legislativo Agevolazioni

Decreto Legislativo 114/1948

Provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina.

Pubblicato: 12/03/1948 In vigore dal: 24/02/1948 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto Legislativo 114/1948 per l'acquisto di piccole proprietà contadine?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 114/1948 introduce agevolazioni fiscali significative per favorire la formazione di piccole proprietà contadine in Italia nel dopoguerra. Le riduzioni fiscali si applicano alle compravendite e alle concessioni in enfiteusi di fondi rustici stipulate entro quattro anni dall'entrata in vigore del decreto, con imposte di registro e ipotecaria ridotte al 50% nelle aree ordinarie e a un decimo nelle regioni meridionali (Italia meridionale, Sicilia e Sardegna). Le agevolazioni riguardano esclusivamente i coltivatori diretti che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e che non posseggono altri fondi rustici, oppure che acquistano per arrotondamento di proprietà insufficiente al fabbisogno familiare. Il fondo deve essere idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine secondo la destinazione colturale e l'imponibile catastale, determinati da una commissione provinciale composta dall'ispettore agrario, dall'intendente di finanza e da un tecnico agricolo. Inoltre, l'acquirente non deve aver venduto altri fondi rustici nel biennio precedente al contratto, salvo casi particolari esaminati dalla commissione provinciale. Le stesse disposizioni si estendono agli affitti e alle compartecipazioni a miglioria con cessione parziale della proprietà.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1948, n. 114

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 114/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1948, n. 114 ## Provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura, e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 febbraio 1948: Art. 1 Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette all'imposta normale di registro ed alla imposta ipotecaria normale, ridotte a metà, se si verifichino le seguenti condizioni: a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi; c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione colturale ed all'imponibile catastale; d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo. Gli atti, di cui al precedente comma, che, nella ricorrenza delle condizioni e nel periodo di tempo ivi specificati, siano stipulati relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed a quella fissa ipotecaria. È abrogato l' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 , salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio. L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio, e quella dei requisiti di cui alle lettere b) e d) mediante esplicita contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta. Per quanto concerne la lettera c) una commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agricolo nominato dal prefetto determina, in relazione alla diversa destinazione culturale, entro quale limite d'imponibile catastale si riscontri l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina. Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 11 dicembre 1952, n. 2362 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di due anni previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932".

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Il decreto disciplina le agevolazioni fiscali su imposta di registro e imposta ipotecaria per le transazioni immobiliari rurali, rappresentando uno strumento di politica agraria per la redistribuzione fondiaria. Commercialisti e notai devono verificare i requisiti del coltivatore diretto, l'assenza di altre proprietà fondiarie e la conformità catastale per applicare correttamente le riduzioni d'imposta su compravendite e enfiteusi di terreni agricoli.

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