((Disciplina dell'esecuzione delle pene nei
confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui
all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno
2017, n. 103)).
(18G00147)
Quali sono le finalità e i principi fondamentali dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni secondo il Decreto Legislativo 121/2018?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 121/2018 disciplina come devono essere eseguite le pene detentive e le misure penali di comunità nei confronti dei minorenni condannati. Questa normativa si applica a tutti i procedimenti di esecuzione della pena a carico di persone di età inferiore ai 18 anni e rappresenta un'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario voluta dal legislatore nel 2017. La legge stabilisce che l'esecuzione della pena non deve essere meramente punitiva, ma deve perseguire obiettivi educativi e di reinserimento sociale del minorenne, garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle direttive europee. In pratica, il decreto prevede che durante l'esecuzione della pena il minore deve essere coinvolto in programmi di istruzione, formazione professionale, educazione alla cittadinanza, attività culturali e sportive, nonché in percorsi di giustizia riparativa, con l'obiettivo di favorire la responsabilizzazione, lo sviluppo psico-fisico e la preparazione alla vita libera, prevenendo così la recidiva.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 121/2018
# DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121
## <em><strong>((Disciplina dell'esecuzione delle pene nei
confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui
all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno
2017, n. 103))</strong></em>.
(18G00147)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103 , recante «Modifiche al codice penale , al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p); Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 , recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante «Approvazione del codice di procedura penale »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 , recante «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »; Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28, espressa nella seduta del 1° agosto 2018; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Regole e finalità dell'esecuzione 1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonchè per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale , della legge 26 luglio 1975, n. 354 , del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230 , e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 , assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonchè dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ((, dell'11 maggio 2016 ,)) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. 2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 . Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.
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Il Decreto Legislativo 121/2018 è il riferimento normativo per l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, disciplinando pene detentive, misure penali di comunità, giustizia riparativa e programmi educativi. Operatori del settore penale, magistrati di sorveglianza e operatori penitenziari lo consultano per questioni relative a responsabilizzazione del minore, inclusione sociale, diritti fondamentali e garanzie procedurali secondo la direttiva UE 2016/800/UE.
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