Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019 - pdf
Testo normativo
Prot. n. 164664/2019
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile
2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile
2018 concernente “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei
dati delle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi transfrontaliere e
per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e
6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, come modificato dai
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del
29 aprile 2019
1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018,
come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 8-bis “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” :
(cid:1) al primo periodo, le parole “a decorrere dal 31 maggio 2019” sono
sostituite dalle parole “a decorrere dal 1° luglio 2019”;
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(cid:1) al quarto periodo, le parole “entro 30 giorni” sono sostituite dalle
parole “entro 60 giorni”;
b) al punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o
dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”:
(cid:1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di strutturare la
funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono
aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture
emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della
funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare
l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 31 ottobre 2019), l’Agenzia
delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle
fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al
cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari
da questi delegati.”;
(cid:1) all’ultimo periodo, le parole “entro 30 giorni” sono sostituite dalle
parole “entro 60 giorni”.
MOTIVAZIONI
L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di
fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il
Sistema di Interscambio.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile
2018 sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il
Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni
di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle
ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127.
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Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018
sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento del 30 aprile 2018, con
cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli
operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute
nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire
agli operatori IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore
finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2019 è stato
disposto lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione previsti
dal citato provvedimento del 21 dicembre 2018.
In particolare, è stato previsto che la funzionalità di adesione al servizio di
consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019 e che, al fine di consentire ai
contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, sia possibile
effettuare l’adesione fino al 2 settembre 2019.
Sono pervenute alcune richieste da parte degli ordini professionali e delle associazioni
di categoria che hanno evidenziato la necessità di un ulteriore ampliamento dei termini
per effettuare l’adesione al servizio, tenuto conto anche della concomitanza di altri
adempimenti nello stesso periodo dell’anno.
Con il presente provvedimento si prevede, pertanto, che la funzionalità di adesione al
suddetto servizio di consultazione sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e
che sia possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019.
Inoltre, per consentire all’Agenzia delle entrate di disporre di un periodo di tempo
maggiore, data la delicatezza e la complessità dell’operazione, per procedere alla
cancellazione dei file xml delle fatture elettroniche nei casi previsti dal citato
provvedimento del 30 aprile 2018, si dispone che la cancellazione dei suddetti file xml
memorizzati nel periodo transitorio sia effettuata, in caso di mancata adesione al
servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici, entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione stessa.
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Analogamente si prevede la modifica anche del termine, stabilito al punto 8-bis del
provvedimento del 30 aprile 2018, per la cancellazione dei file xml delle fatture
elettroniche nei casi di adesione al servizio di consultazione. Si stabilisce, infatti, che la
cancellazione sia effettuata entro 60 giorni - in luogo dei 30 giorni inizialmente previsti
- dal termine del periodo di consultazione, ossia il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di
Interscambio.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
‒ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
‒ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
‒ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
‒ Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Normativa di riferimento:
‒ Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
‒ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di
fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018,
che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati
delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per
l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
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‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre
2018, recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018;
‒ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 107524 del 29 aprile
2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 30 aprile 2018 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2018.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 maggio 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente
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