Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo
Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo
Testo normativo
Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-
ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione
idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza
delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, e
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le
“Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Allo scopo di consentire alle imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato,
qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui
redditi, che si trovino, rispetto a imprese non residenti o alle proprie stabili
organizzazioni estere, in una o più delle fattispecie indicate nell’articolo 110, comma 7,
nell’articolo 152, comma 3, e nell’articolo 168-ter, comma 10, del Testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, di beneficiare della non applicazione delle sanzioni per infedele
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base alle attribuzioni conferitegli dalle
disposizioni riportate nella rubrica del presente provvedimento,
DISPONE
1. Definizioni
1.1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi punti del presente
provvedimento valgono le definizioni che seguono:
a) per “piccole e medie imprese” si intendono le imprese che realizzano un volume
d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro per il periodo di
imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento. Non
rientrano comunque in tale definizione i soggetti che direttamente o
indirettamente controllano o sono controllate da un soggetto non qualificabile
come “piccola e media impresa”;
b) per “Linee guida OCSE” si intendono le Linee Guida OCSE sulla
determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le
amministrazioni fiscali, pubblicate in data 10 luglio 2017, e successivi
aggiornamenti;
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0360494.23-11-2020-U
c) per “metodo transazionale tradizionale” si intende uno dei metodi di
determinazione dei prezzi di trasferimento declinati all’articolo 4, comma 2,
lettere da a) a c) del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14
maggio 2018;
d) per “metodo transazionale reddituale” si intende uno dei metodi di
determinazione dei prezzi di trasferimento declinati all’articolo 4, comma 2,
lettere d) ed e) del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14
maggio 2018;
e) per “entità locale” si intendono:
1) le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, ai
sensi dell’art. 73 del TUIR;
2) altri soggetti residenti che conseguono reddito di impresa ai sensi
dell’articolo 55 del TUIR;
3) le stabili organizzazioni nel territorio dello stato di società non residenti
di cui all’articolo 162 del TUIR;
f) per “documentazione idonea” si intende la documentazione che, se rispettosa
delle condizioni di cui al punto 5.3.3. del presente provvedimento e consegnata
nel corso di attività di controllo o di altra attività istruttoria, consente al
contribuente di beneficiare della non applicazione delle sanzioni per infedele
dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
g) per “accordo preventivo sui prezzi di trasferimento” si intende un accordo, una
comunicazione o qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili, anche
emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, secondo
quanto previsto dall’articolo 3, punto 15, della Direttiva 2011/16/UE, come
modificata dalla Direttiva 2015/2376, anche se non relativo a uno Stato
Membro;
h) per “ruling preventivo transfrontaliero” si intende un accordo, una
comunicazione o qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili, anche
emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, secondo
quanto previsto dall’articolo 3, punto 14 della Direttiva 2011/16/UE, come
modificata dalla Direttiva 2015/2376, anche se non relativo ad uno Stato
Membro, se comunque relativo all’allocazione del reddito tra due o più Stati;
i) per “imprese associate” si intendono l’impresa residente nel territorio dello Stato
e le società non residenti in relazione alle quali:
1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel
controllo o nel capitale dell’altra, o
2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione,
nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese
j) per “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale” si intende:
1) la partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto o
negli utili di un’altra impresa, oppure
2
2) l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di
vincoli azionari o contrattuali.
k) per “gruppo multinazionale” si intende un gruppo di imprese associate stabilite
in due o più Paesi.
2. Documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2 comma
4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
2.1 La documentazione idonea è costituita da:
a) un documento denominato Masterfile; e da
b) un documento denominato Documentazione Nazionale.
2.2 Masterfile
Il Masterfile contiene informazioni relative al gruppo multinazionale e deve
essere articolato nei seguenti capitoli e paragrafi, ciascuno contenente le
informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali
indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di
un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da
specifiche politiche di prezzi di trasferimento.
1. Struttura organizzativa [questo capitolo illustra la struttura organizzativa
del gruppo attraverso schede illustrative e diagrammi di sintesi atti a
rappresentare l’assetto giuridico e partecipativo del gruppo multinazionale
e l’ubicazione geografica delle entità locali].
2. Attività svolte [questo capitolo contiene una descrizione generale delle
attività svolte dal gruppo ivi incluse le informazioni elencate nei paragrafi
che seguono]
2.1 Principali fattori di generazione dei profitti del gruppo [in questo
paragrafo dovranno essere descritte, in linea generale, le attività
economicamente rilevanti che consentono al gruppo, nel suo complesso,
di generare valore].
2.2 Flussi delle operazioni [in questo paragrafo dovrà essere fornita, anche
sotto forma di scheda o diagramma, una descrizione della catena
produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del
gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o
servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo].
2.3 Accordi per la prestazione di servizi infragruppo [in questo paragrafo
dovrà essere fornito un elenco e una breve descrizione dei principali
contratti o accordi disciplinanti la prestazione di servizi infragruppo (ad
eccezione dei servizi di ricerca e sviluppo che trovano collocazione nel
capitolo 3), ivi inclusa una descrizione dei fattori alla base della
capacità delle principali sedi di fornire servizi importanti nonché della
politica dei prezzi di trasferimento relativa all’allocazione dei costi e
alla determinazione dei prezzi dei servizi infragruppo].
3
- Servizi di tipo 1;
- Servizi di tipo 2;
- Servizi di tipo n.
2.4 Principali mercati [in questo paragrafo va fornita una descrizione dei
principali mercati geografici dei prodotti e dei servizi del gruppo ai
quali si è fatto riferimento nel precedente punto 2.2].
2.5 Struttura operativa e catena del valore [il paragrafo contiene una breve
analisi funzionale che descriva i principali contributi delle singole entità
del gruppo alla creazione del valore, cioè le funzioni principali svolte, i
principali rischi assunti e i principali beni strumentali utilizzati].
2.6 Operazioni di riorganizzazione aziendale [il paragrafo contiene una
descrizione delle eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale,
acquisizioni e dismissioni - se rilevanti - realizzate nel periodo d’imposta
di riferimento].
3. Beni immateriali del gruppo multinazionale
3.1 Strategia del gruppo [in questo paragrafo dovrà essere fornita una
descrizione generale della strategia globale del gruppo multinazionale
per lo sviluppo, la proprietà e lo sfruttamento dei beni immateriali,
inclusa la localizzazione delle principali strutture di ricerca e sviluppo e
della gestione dell’attività di ricerca e sviluppo].
3.2 Beni immateriali [in questo paragrafo dovrà essere fornito un elenco dei
beni immateriali o dei gruppi di beni immateriali detenuti da ciascuna
impresa coinvolta nelle operazioni rilevanti ai fini dei prezzi di
trasferimento; dovranno essere indicati anche quali soggetti hanno la
titolarità giuridica dei predetti beni immateriali].
3.3 Accordi relativi a beni immateriali [in questo paragrafo si avrà cura di
elencare i principali accordi relativi ai beni immateriali identificando
anche le imprese associate tra cui gli stessi sono stati stipulati, compresi
gli accordi sulla ripartizione dei costi, i principali accordi per la
prestazione di servizi di ricerca e sviluppo e gli accordi di licenza].
3.4 Politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo [in
questo paragrafo si fornirà una descrizione generale delle politiche del
gruppo in materia di prezzi di trasferimento relative alla ricerca e
sviluppo e ai beni immateriali].
3.5 Operazioni rilevanti [in questo paragrafo si avrà cura di fornire una
generale descrizione di ogni operazione rilevante relativa ai beni
immateriali tra imprese associate avvenuta nel periodo d’imposta di
riferimento, unitamente all’indicazione delle entità, degli Stati coinvolti e
della relativa remunerazione].
4. Attività finanziarie infragruppo
4.1 Modalità di finanziamento [in questo paragrafo si dovrà fornire una
descrizione generale delle modalità di finanziamento del gruppo, con
4
indicazione dei principali contratti di finanziamento con finanziatori
indipendenti].
4.2 Funzioni di finanziamento accentrate [in questo paragrafo devono essere
indicate le entità del gruppo multinazionale che svolgono funzioni di
finanziamento accentrate per il gruppo, con indicazione della
legislazione dello Stato in base alla quale l’impresa è costituita, nonché
dell’effettiva sede di direzione della stessa].
4.3 Politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie
[questo paragrafo contiene una descrizione generale delle politiche di
gruppo in materia di prezzi di trasferimento relative a operazioni
finanziarie tra le imprese associate].
5. Rapporti finanziari del gruppo multinazionale
5.1 Bilancio consolidato [in questo paragrafo va allegato il bilancio
consolidato del gruppo multinazionale per il periodo d’imposta di
riferimento, se previsto ai fini dell’informativa finanziaria,
regolamentare, di gestione interna, ai fini fiscali o per altre finalità].
5.2 Accordi relativi a operazioni finanziarie [in questo paragrafo dovranno
essere forniti un elenco e una breve descrizione degli “accordi preventivi
sui prezzi di trasferimento” (APA) e dei “ruling preventivi
transfrontalieri” sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni
fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera, descrivendo oggetto, contenuti e
periodi di validità. La struttura dovrà seguire un’articolazione per Stato
di riferimento].
2.3 Documentazione Nazionale
La Documentazione Nazionale raccoglie le informazioni concernenti le
operazioni infragruppo relative all’entità locale, articolate in capitoli, paragrafi
e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa
titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre.
1. Descrizione generale dell’entità locale (storia, evoluzione recente e
lineamenti generali dei mercati di riferimento)
1.1 Struttura operativa [il paragrafo contiene una descrizione della
struttura operativa dell’entità locale, l’organigramma e l’indicazione
degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare,
specificando il Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti
individui].
1.2 Attività e strategia imprenditoriale perseguita [il paragrafo contiene la
descrizione dell’attività e della strategia imprenditoriale perseguita
dall’entità locale, ivi comprese specifiche strategie legate a particolari
settori o mercati ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al
periodo d’imposta precedente. Nella descrizione è necessario indicare
anche se l’entità locale sia stata coinvolta o interessata da operazioni
di riorganizzazione del gruppo o da trasferimenti di beni immateriali
nel periodo di imposta di riferimento o in quello precedente, fornendo
5
una illustrazione degli effetti derivanti da dette operazioni nei
confronti dell’entità locale. Il paragrafo dovrà altresì contenere
indicazioni specifiche sui principali concorrenti dell’entità locale,
unitamente a una descrizione delle attività svolte da questi ultimi].
2. Operazioni infragruppo [Il presente capitolo può essere suddiviso in tanti
paragrafi (da 2.1 a 2.n e relativi sottoparagrafi) quante sono le
operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo. Per ogni
operazione o categoria omogenea di operazioni infragruppo, non
marginale rispetto al totale delle operazioni infragruppo, in cui l’entità è
coinvolta, occorre fornire le informazioni riportate nei suddetti
paragrafi. Categorie omogenee di operazioni potranno essere trattate
unitariamente, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 5 del decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2018. In
ognuno dei suddetti paragrafi si dovrà avere cura di definire con
precisione la natura delle operazioni aventi ad oggetto i beni e/o servizi
oggetto di trattazione. Nella parte introduttiva del capitolo dovrà essere
fornito un sommario delle operazioni declinate nei successivi paragrafi e
un quadro di dettaglio dei flussi delle operazioni, ivi inclusi i relativi
importi.]
2.1 Operazioni di tipo 1
2.1.1 Descrizione delle operazioni [in questo sottoparagrafo dovrà essere
fornita anche l’indicazione dei soggetti appartenenti al gruppo con i
quali le operazioni sono realizzate. Qualora medesime o analoghe
operazioni fossero realizzate nei confronti di soggetti indipendenti,
dovrà parimenti esserne fornita esplicita indicazione. Dovranno
essere inoltre descritti gli elementi di seguito riportati:]
a) Ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti [in questa sezione
vanno descritti, per esempio, i pagamenti effettuati e/o ricevuti
per prodotti, servizi, royalties, interessi ecc., suddivisi per
ciascuna categoria di operazioni e per ciascuna giurisdizione
fiscale del pagatore o del beneficiario non residente];
b) Identificazione delle imprese associate coinvolte [in questa
sezione sono individuate e indicate le imprese associate coinvolte
nelle operazioni, nonché le relazioni tra di esse, o tra eventuali
soggetti indipendenti coinvolti nelle medesime o analoghe
operazioni];
c) Operazioni comparabili indipendenti (esterne e interne) e
indicatori finanziari [in questa sezione dovrà essere fornito
l’elenco e la descrizione delle eventuali operazioni ritenute
comparabili e degli eventuali indicatori finanziari di imprese
indipendenti scelti per condurre l’analisi dei prezzi di
trasferimento];
6
2.1.2 Analisi di comparabilità [in questo sottoparagrafo dovrà essere
illustrata l’analisi delle caratteristiche economicamente rilevanti,
ivi inclusa l’analisi funzionale, per delineare in modo accurato
l’operazione effettivamente intercorsa tra le imprese associate.
Occorre includere eventuali variazioni rispetto a periodi di
imposta precedenti].
2.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento
delle operazioni
a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua
conformità al principio di libera concorrenza [in questa
sezione dovranno essere anche richiamati gli esiti dell’analisi
di comparabilità che hanno determinato la qualificazione del
metodo adottato come metodo più appropriato alle circostanze
del caso. Nel caso di selezione di un metodo transazionale
reddituale, in presenza del potenziale utilizzo di un metodo
transazionale tradizionale, occorrerà dare conto delle
motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo. Stesso
discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso dal
metodo del confronto del prezzo, in presenza di potenziale
utilizzo di tale ultimo metodo];
b) Criteri di applicazione del metodo prescelto [in questa sezione,
in particolare, dovrà essere accuratamente riprodotta la
procedura di selezione di transazioni comparabili e, se del
caso, dovrà parimenti essere data chiara indicazione delle
ragioni di identificazione dell’intervallo di risultati conformi
al principio di libera concorrenza. Dovranno essere esplicitati
i seguenti elementi]:
i. impresa associata da sottoporre ad analisi [sarà indicata
qualora il metodo considerato più appropriato per la
determinazione dei prezzi di trasferimento comporti la
necessità di scegliere una delle parti quale soggetto da
sottoporre ad analisi (cd. “tested party”)];
ii. analisi pluriennale [qualora l’analisi si basi su dati
pluriennali, dovrà essere fornita una illustrazione delle
ragioni alla base di tale scelta];
iii. rettifiche di comparabilità [laddove sia stata ritenuta
necessaria, ai fini di una migliore affidabilità dei risultati,
l’effettuazione di rettifiche di comparabilità, dovrà essere
fornita una esaustiva descrizione delle rettifiche effettuate
e una spiegazione delle ragioni per cui tali rettifiche sono
state effettuate. Sarà altresì indicato se tali rettifiche siano
state apportate ai risultati della tested party, alle
operazioni comparabili indipendenti o a entrambi];
7
iv. strategia di ricerca [dovrà essere accuratamente riprodotta
la procedura di selezione delle operazioni e/o dei soggetti
comparabili, compresa la descrizione della metodologia di
ricerca dei comparabili, unitamente alle fonti di
informazioni utilizzate (es. database) nonché degli
indicatori finanziari scelti per condurre l’analisi dei prezzi
di trasferimento];
v. intervallo di valori conformi al principio di libera
concorrenza [dovrà essere rappresentato l’intervallo di
valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in
applicazione del metodo più appropriato nonché le ragioni
della scelta del posizionamento più appropriato all’interno
del predetto intervallo].
2.1.4 Risultati [nel sottoparagrafo dovrà fornirsi una sintesi dei risultati
derivanti dall’applicazione del metodo di determinazione dei
prezzi di trasferimento].
2.1.5 Assunzioni critiche adottate nell’applicazione del metodo scelto
[in questo sottoparagrafo dovrà essere fornito un quadro sintetico
delle principali assunzioni adottate a base dell’applicazione del
metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con
l’indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse].
Qualora per un’operazione o una categoria omogenea di operazioni
infragruppo il contribuente scelga l’approccio semplificato di
valorizzazione di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Economia
e delle finanze del 14 maggio 2018, il contribuente deve fornire i contenuti
indicati ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del presente provvedimento.
3. Informazioni finanziarie
La Documentazione Nazionale dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
3.1 I conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione.
Qualora disponibili, dovranno essere allegate le relazioni di
certificazione rilasciate da revisori indipendenti.
3.2 I prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i
dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di
determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati
con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione
equivalente.
3.3 I prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti
comparabili utilizzati nell’analisi e le fonti da cui questi dati sono stati
ottenuti.
8
4. Allegati
ALLEGATO 1 - Copia di tutti gli accordi infragruppo conclusi dall’entità
locale riferiti alle operazioni rappresentate, ivi compresi gli eventuali accordi
per la ripartizione dei costi a cui l’impresa partecipa.
ALLEGATO 2 - Copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento
unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi
transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino
comunque collegati alle operazioni infragruppo sopra descritte.
3. Documentazione relativa alle stabili organizzazioni
3.1. Per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti di cui
all’articolo 162 del TUIR si applicano, in quanto compatibili, i punti 2.2 e 2.3.
3.2. Per le società residenti nel territorio dello Stato con stabili organizzazioni all’estero
si applicano, in quanto compatibili, i punti 2.2 e 2.3.
4. Documentazione idonea per le piccole e medie imprese
4.1. Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui ai punti
da 2.1.1 a 2.1.5 del paragrafo 2 “Le operazioni infragruppo” della
Documentazione Nazionale con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a
quello cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si
basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e sempreché gli
elementi di cui al punto 2.1.2 non subiscano modifiche significative in detti
periodi di imposta.
5. Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea
5.1. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale
5.1.1. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua
italiana; tuttavia il Masterfile può essere presentato in lingua inglese.
5.1.2. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal
legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma
elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione
della dichiarazione dei redditi.
5.1.3. Tutta la documentazione di cui al presente provvedimento deve essere
presentata in formato elettronico ed è esibita entro il termine di cui al punto
5.2.1.
5.2. Termini di consegna della documentazione
5.2.1. La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve
essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
5.2.2. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l’esigenza di
disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle
contenute nella documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria
9
predisposta ai sensi del presente provvedimento, le stesse devono essere
fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in
funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché
tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti
termini, l’Agenzia delle entrate non è vincolata all’applicazione dell’articolo
1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
5.3. Estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea
5.3.1. La documentazione deve essere redatta su base annuale, produce effetti
esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere
conservata fino al termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5.3.2. La presentazione della documentazione nel corso di attività di controllo non
vincola l’amministrazione finanziaria all’applicazione dell’articolo 1,
comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471:
a. quando, pur rispettando la struttura formale di cui ai punti 2.2 e 2.3 del
presente provvedimento, la stessa non presenta nel complesso, salvo
quanto previsto dal punto 5.3.3, contenuti informativi completi e
conformi alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ivi
compresa la firma elettronica con marca temporale; ovvero
b. quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non
corrispondono in tutto o in parte al vero.
5.3.3. Salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.2, la documentazione deve essere
considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di
controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi
delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con specifico riguardo
alla accurata delineazione delle transazioni e all’analisi di comparabilità,
compresa l’analisi funzionale, a prescindere dalla circostanza che il metodo
di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni
o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli
individuati dall’Amministrazione finanziaria.
5.3.4. Le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di
compromettere l’analisi degli organi di controllo non costituiscono causa
ostativa all’applicazione dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma
4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
5.3.5. Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o
verifica, il giudizio in merito ai punti 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4 deve essere
effettuato dagli addetti al controllo e, in caso di giudizio negativo, essere
specificamente motivato. Rimane comunque fermo il potere dell’Ufficio
competente di valutare criticamente tale giudizio ai fini dell’irrogazione
delle sanzioni.
5.3.6. L’Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella
Documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente
riconducibili all’attività di controllo.
10
5.3.7. Resta ferma la facoltà di presentare la documentazione di cui ai punti 2.2 e
2.3 con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. In tal caso la
disciplina di all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si applica con esclusivo
riguardo alle operazioni descritte e considerate idonee in base ai punti 5.3.3.
6. Comunicazione del possesso della documentazione idonea
6.1. Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’articolo 1, comma 6, e
all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la
relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata con la
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. In caso di successiva
dichiarazione presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per correggere errori od
omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle
condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l'indicazione di
un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d'imposta ovvero di un
maggiore credito, la documentazione di cui all’articolo 1 comma 6, e all’articolo
2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 può essere
integrata o modificata e la relativa specifica comunicazione all’Agenzia delle
entrate viene effettuata unitamente alla presentazione della suddetta dichiarazione.
6.2. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi del punto 6.1
effettuata entro il 31 dicembre 2020 e con esclusivo riguardo ai periodi di imposta
antecedenti a quello in corso alla data di pubblicazione del presente
provvedimento non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nei casi
in cui risulti applicabile l’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il presente punto si applica ai periodi d’imposta per i quali, alla data di
pubblicazione del presente provvedimento, non sia decorso il termine di
decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e non siano iniziati accessi, ispezioni o
verifiche.
7. Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto
Per utilizzare l’approccio semplificato di valorizzazione in base al principio di libera
concorrenza di un’operazione controllata consistente nella prestazione di servizi a basso
valore aggiunto di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze del 14 maggio 2018, il contribuente è tenuto a predisporre apposita
documentazione con i contenuti di seguito indicati, articolata in sezioni, ciascuna
contenente i dati e gli elementi desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori
eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre.
7.1. Descrizione dei servizi infragruppo [la sezione contiene una descrizione delle
categorie di servizi infragruppo a basso valore aggiunto forniti e, per ciascuna
categoria di servizi, dovranno essere esplicitati: l’identità dei beneficiari; le
ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati a basso valore aggiunto in
base all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14
maggio 2018; le ragioni alla base della fornitura di servizi all’interno del
11
contesto di business del gruppo multinazionale; i benefici ottenuti o attesi; i
criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri
producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti. Inoltre,
dovrà essere fornita una conferma del margine di profitto applicato].
7.2. Contratti di fornitura dei servizi [nella sezione dovranno essere contenuti i
contratti o accordi scritti per la fornitura di servizi a basso valore aggiunto e le
relative modifiche, che dimostrino l’accordo delle parti coinvolte all’utilizzo dei
criteri di ripartizione prescelti. Tali contratti o accordi scritti potranno anche
consistere in documenti contestuali, relativi al periodo in esame, che identifichino
le parti coinvolte, identifichino e descrivano la natura dei servizi, e i termini
contrattuali in base ai quali tali servizi sono forniti].
7.3. Valorizzazione delle operazioni [in questa sezione dovranno essere documentati e
illustrati i calcoli che illustrano la determinazione dell’aggregato di costi diretti e
indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato,
con una dettagliata rappresentazione di tutte le categorie e di tutti gli importi dei
costi rilevanti, inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito esclusivamente a
un solo membro del gruppo multinazionale].
7.4. Calcoli [in questa sezione dovranno essere riportati, anche tramite fogli di
calcolo allegati, i calcoli che dimostrano l’applicazione dei criteri di ripartizione
indicati nella sezione 1].
7.5. Alla documentazione di cui al punto 7 si applicano i termini di consegna di cui al
punto 5.2.
8. Decorrenza
8.1. Le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono le indicazioni del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. 2010/137654, del 29
settembre 2010.
8.2. Il presente provvedimento si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla
data della sua pubblicazione.
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Motivazioni
L’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 14 maggio
2018 ha reso necessaria l’emanazione del presente provvedimento che sostituisce il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 2010/137654 del 29
settembre 2010. In particolare, l’articolo 8 del citato decreto prevede che, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano aggiornate le disposizioni
relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di
idoneità della stessa, in funzione dell’accesso al regime di cui agli articoli 1, comma 6, e
2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. L’articolo 7 del
medesimo decreto, inoltre, introduce un approccio semplificato per la valorizzazione di
servizi a basso valore aggiunto.
L’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che, a seguito
delle modifiche apportate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha sostituito
senza variazioni il comma 2-ter del medesimo articolo, prevede la non applicazione
della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, qualora il
contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento
praticati nelle transazioni con imprese associate. A tal fine, la documentazione così
predisposta deve essere ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al
valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.
L’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede la
non applicazione della sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo in caso di
rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui
all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle
aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il
valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora,
nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente
consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro
della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
La documentazione idonea è costituita da un Masterfile e da una Documentazione
Nazionale.
Il Masterfile fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la
natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di
trasferimento e l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, al
fine di consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo
rischio dei prezzi di trasferimento.
La documentazione nazionale fornisce informazioni più dettagliate relative a specifiche
operazioni infragruppo. La documentazione nazionale focalizza l’attenzione sulle
informazioni concernenti l’analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni tra
una impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti.
Al fine di rendere meno oneroso l’accesso alle piccole e medie imprese, così come
definite nel presente provvedimento, è stato previsto che le stesse, a determinate
condizioni, possano non aggiornare annualmente taluni dati dell’analisi di
comparabilità.
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Il regime documentale, applicato con diligenza e buona fede, risponde da un lato, a
un’istanza di certezza da parte dei contribuenti definendo gli elementi conoscitivi
utilizzati dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo e, dall’altro, incrementa
l’efficacia dell’azione di valutazione del rischio fiscale e dell’eventuale attività di
controllo.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4].
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917- Testo Unico delle
imposte sui redditi (articolo 110, comma 7).
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 maggio 2018.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (articolo 1, comma 6, e all’articolo 2,
comma 4-ter).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma,
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria RUFFINI
firmato digitalmente
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