Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 147/2023

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, in materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature. (23G00155)

Pubblicato: 19/10/2023 In vigore dal: 26/09/2023 Documento ufficiale

Quali modifiche introduce il Decreto Legislativo 147/2023 alla disciplina delle attività sportive e ricreative nel Trentino-Alto Adige/Südtirol?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 147/2023 modifica il DPR 475/1975 introducendo specifiche disposizioni per garantire il riconoscimento delle peculiarità linguistiche dei territori del Trentino-Alto Adige/Südtirol nel settore sportivo. La normativa si applica all'organizzazione territoriale del CONI, delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA) e degli enti di promozione sportiva (EPS), richiedendo che questi considerino le specificità linguistiche nella loro articolazione territoriale. In particolare, il decreto consente al Verband der Sportvereine Südtirol (VSS) e all'Unione delle Società Sportive Altoatesine (USSA) di essere riconosciuti come enti di promozione sportiva in deroga ai requisiti territoriali ordinari, purché posseggano gli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo. La Provincia di Bolzano acquisisce inoltre funzioni di controllo specifiche su questi enti, rafforzando il ruolo amministrativo provinciale nella materia sportiva e ricreativa, in coerenza con l'autonomia speciale riconosciuta dalla Costituzione al Trentino-Alto Adige/Südtirol.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. 147

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 147/2023 # DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. 147 ## Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, in materia di attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature. (23G00155) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 9 e 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 recante «Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature» e, in particolare, gli articoli 2 e 3; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 1 . All' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 , dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tiene conto delle specificità linguistiche dei territori. Le specificità linguistiche dei territori sono altresì prese in considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale. In ragione delle specificità linguistiche il Verband der sportvereine südtirol (VSS) e l'Unione delle società sportive altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo.». 2. All' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le funzioni di controllo degli enti di cui all'articolo 2, quarto comma.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Abodi, Ministro per lo sport e i giovani Piantedosi, Ministro dell'interno Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301: «Art. 9. Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) commercio; 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale; 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; 11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.» «Art. 16 - Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia. Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto. Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato. La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 , recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1975, n. 252. - Il testo dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , è il seguente: «Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.» Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo 3, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 , come modificato dal presente decreto: «Art. 2 - Resta ferma la competenza del C.O.N.I. e delle relative federazioni sportive affiliate alle federazioni internazionali limitatamente alle attività competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale. Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tiene conto delle specificità linguistiche dei territori. Le specificità linguistiche dei territori sono altresì prese in considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale. In ragione delle specificità linguistiche il Verband der sportvereine düdtirols (VSS) e l'Unione delle Società Sportive Altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo. Al fine di rendere razionale l'impiego dei mezzi finanziari destinati alle attività sportive ed ai relativi impianti ed attrezzature, il C.O.N.I. e le Province di Trento e di Bolzano coordinano periodicamente in un programma gli interventi di rispettiva competenza. Il C.O.N.I. fissa annualmente d'intesa con le province di Trento e di Bolzano l'ammontare del suo intervento finanziario da erogare alle province stesse tenendo conto delle esigenze concernenti le attività sportive e relativi impianti ed attrezzature di loro competenza. L'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente d'intesa con le Province di Trento e di Bolzano, l'ammontare complessivo e la destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del rispettivo territorio provinciale.» «Art. 3 - Le province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto. La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le funzioni di controllo degli enti di cui all'articolo 2, quarto comma. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma il personale dipendente è trasferito a domanda alle province conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni immobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle province.».

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Il decreto riguarda l'attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di attività sportive e ricreative, con particolare attenzione alle specificità linguistiche territoriali, al riconoscimento degli enti di promozione sportiva (EPS) e alle competenze amministrative delle Province autonome. Amministratori locali e gestori di impianti sportivi devono considerare le deroghe ai requisiti territoriali per VSS e USSA, nonché le funzioni di controllo provinciale previste dall'articolo 3 modificato.

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