Decreto Legislativo
Non_Fiscale
Decreto Legislativo 155/1948
Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 155
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 155/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 1948, n. 155
## Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 L'esame per i posti di sostituto avvocato di 2ª classe ha luogo in Roma e consta di quattro prove scritte e due orali. Le prove scritte consistono: a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile; b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano; c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario; d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale. Le prove orali consistono: a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, ((diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunità europee)) diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano; ((3)) b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima. Le due prove orali devono svolgersi per ciascun candidato in giorni differenti. La classificazione dei concorrenti è determinata dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e orali. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 10 gennaio 1979.
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