Quali modifiche apporta il Decreto Legislativo 170/1999 al decreto legislativo 143/1998 in materia di commercio con l'estero?
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Il Decreto Legislativo 170/1999 introduce una disposizione integrativa e correttiva al decreto legislativo 143/1998, che disciplina la materia del commercio con l'estero. La modifica principale riguarda l'articolo 3, dove viene aggiunto un nuovo comma (1-bis) che amplia le competenze dell'Istituto per il commercio estero. In particolare, il decreto consente all'Istituto di stipulare accordi e convenzioni specificamente con le finanziarie regionali, al fine di promuovere l'accesso ai servizi per le piccole e medie imprese e gli operatori del settore. Questa disposizione si inserisce nel contesto più ampio della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa, delegata al Governo dalla legge 59/1997. La norma rappresenta un'estensione della capacità contrattuale dell'Istituto, che già poteva stipulare accordi con soggetti pubblici e privati, ma ora può farlo in modo specifico con gli strumenti finanziari regionali per facilitare l'accesso alle PMI ai servizi di supporto al commercio estero.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. 170
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 170/1999
# DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. 170
## Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in particolare l'articolo 11, comma 3; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L. Il testo dell'art. 11, comma 3, così recita: "3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore". Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 reca: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c) , e dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Si riporta il testo vigente dell'art. 3 come modificato dal presente decreto: "Art. 3 (Organizzazione) - 1. L'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente all'assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie. 1-bis. In particolare l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori".
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Il Decreto Legislativo 170/1999 modifica la disciplina del commercio con l'estero e riguarda specificamente le convenzioni tra l'Istituto per il commercio estero e le finanziarie regionali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le modalità di accesso ai servizi di supporto all'export, le agevolazioni per le PMI e il ruolo degli enti regionali nel finanziamento delle attività di commercio internazionale.
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