Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (21G00202)
Quali sono le pratiche commerciali vietate nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare secondo il Decreto Legislativo 198/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 198/2021 disciplina le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, vietando le pratiche commerciali sleali imposte unilateralmente. La normativa si applica alla cessione di prodotti agricoli e alimentari quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato delle parti e dal luogo di stabilimento del fornitore (Italia, altri Stati UE o Paesi terzi). Non si applica invece ai contratti conclusi direttamente tra fornitori e consumatori finali. Il decreto rafforza la tutela dei fornitori e degli operatori della filiera, definendo come vietate tutte le pratiche contrarie ai principi di buona fede e correttezza che vengono imposte unilateralmente da una parte all'altra. Le disposizioni sulle pratiche vietate (articoli 3, 4, 5 e 7) sono norme imperative e prevalgono su qualsiasi altra disciplina di settore, rendendo nulle le clausole contrattuali difformi, sebbene l'invalidità della singola clausola non comporti l'annullamento dell'intero contratto.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 198/2021
# DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198
## Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia
di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (21G00202)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto l' articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ; Vista la direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, gli articoli 1, 7 e l'allegato A, n. 9); Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in particolare l'articolo 2, comma 203; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», in particolare l'articolo 62 concernente la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 ; Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di attuazione della direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE ; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199 , recante regolamento di attuazione dell' articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 23 novembre 2012; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. (( 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. )) 3. Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori. 4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
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Il Decreto Legislativo 198/2021 è il riferimento normativo per chi opera nella filiera agroalimentare in materia di pratiche commerciali sleali, buona fede contrattuale e tutela dei fornitori. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare la conformità dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, le clausole unilaterali imposte dagli acquirenti e le norme imperative sulla correttezza nelle relazioni commerciali B2B.
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