Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. (14G00032)
Quali sono i prodotti interessati dal Decreto Legislativo 20/2014 e quali norme generali sulla sicurezza alimentare si applicano?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 20/2014 attua in Italia la direttiva europea 2012/12/UE e riguarda i succhi di frutta e i prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Si applica ai prodotti definiti nell'allegato I parte I del decreto legislativo 151/2004, escludendo invece i succhi e nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta. Il decreto introduce un importante collegamento normativo: oltre alle specifiche disposizioni sui succhi, questi prodotti rimangono soggetti alle norme generali sulla sicurezza alimentare, in particolare al Regolamento CE 178/2002, che stabilisce i principi fondamentali della legislazione alimentare europea e le procedure di controllo. Questo significa che i produttori e i commercianti di succhi di frutta devono rispettare sia le regole specifiche del settore sia tutti gli obblighi generali in materia di tracciabilità, etichettatura, igiene e responsabilità sulla sicurezza dei prodotti alimentari. Per le aziende del settore, il decreto rappresenta l'adeguamento della normativa italiana agli standard europei più recenti, garantendo un quadro normativo coerente e armonizzato.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 20/2014
# DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20
## Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva
2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana. (14G00032)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 ; Vista la direttiva 2001/112/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; Vista la direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; Vista la direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione del 7 agosto 2013 che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 19 dicembre 2013; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 «Campo di applicazione» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 1. Al comma 1, dopo le parole: «allegato I» sono inserite le seguenti: «parte I». 2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 , reca: «Attuazione della direttiva 2001/112/CE , concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana». - La direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 , è relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi. - La direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 , è relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. - La direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009 , prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonchè di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà. Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 , nel testo risultante dalle modifiche apportate: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica ai succhi di frutta e prodotti analoghi, destinati all'alimentazione umana e definiti all'allegato I, parte I. 1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II. 2. Ai prodotti definiti all'allegato III si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono. 3. Il presente decreto non si applica ai succhi e ai nettari ottenuti da materie prime diverse dalla frutta.».
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Il Decreto Legislativo 20/2014 è il riferimento normativo per succhi di frutta e prodotti analoghi, disciplinando conformità alle direttive europee 2001/112/CE e 2012/12/UE. Aziende alimentari e operatori del settore devono applicare il Regolamento CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare, tracciabilità e responsabilità del produttore. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare obblighi di etichettatura, definizioni di prodotto e conformità normativa nel comparto bevande e succhi.
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