Quali imposte possono essere definite con adesione del contribuente secondo il Decreto Legislativo 218/1997?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 218/1997 disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione, un meccanismo che consente al contribuente di raggiungere un accordo con l'Amministrazione Finanziaria per definire controversie fiscali. In primo luogo, l'accertamento delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell'IVA può essere definito con adesione del contribuente, così come il recupero dei crediti indebitamente compensati. Inoltre, anche l'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale può essere definito con adesione, anche se in questo caso è sufficiente l'adesione di uno solo degli obbligati.
La procedura prevede che l'Amministrazione comunichi al contribuente uno schema di atto che contiene sia l'invito a formulare osservazioni sia l'invito a presentare istanza per la definizione con adesione. Questo meccanismo rappresenta un'alternativa al contenzioso tradizionale, permettendo una risoluzione più rapida e consensuale delle controversie. L'accertamento con adesione è particolarmente rilevante per commercialisti e aziende perché consente di evitare lunghi procedimenti contenziosi e di raggiungere certezza fiscale in tempi brevi.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 218/1997
# DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218
## Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizione degli accertamenti 1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè il recupero dei crediti indebitamente compensati ((...)) possono essere definiti con adesione del contribuente. (23) 2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. (23) 2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo. (23) --------------- AGGIORNAMENTO (23) Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
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L'accertamento con adesione è lo strumento principale disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 per la definizione consensuale di controversie fiscali riguardanti IRPEF, IRES, IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale. Commercialisti e consulenti tributari lo utilizzano come alternativa al contenzioso amministrativo e giudiziale, in particolare per gestire rettifiche e recuperi di crediti indebitamente compensati.
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