Regolamento UE In vigore Procedimenti

Regolamento UE 0047/2026

Regolamento delegato (UE) 2026/47 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione per quanto riguarda le informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali

Pubblicato: 10/12/2025 In vigore dal: 10/12/2025 Documento ufficiale

Quali informazioni devono fornire le autorità fiscali e doganali agli uffici statistici nazionali secondo il Regolamento delegato (UE) 2026/47?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2026/47 modifica le regole su quali dati le autorità fiscali e doganali di ogni Stato membro devono comunicare agli uffici statistici nazionali (ASN) per produrre statistiche europee sugli scambi internazionali di beni. Le autorità fiscali devono fornire informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA relative a cessioni e acquisti intra-UE, vendite a distanza extra-UE di beni importati, trasferimenti di beni propri, e movimenti di prodotti sottoposti ad accisa. Le autorità doganali devono invece trasmettere dati dalle dichiarazioni doganali accettate, includendo informazioni su esportatori, importatori, paesi di origine e destinazione, descrizione delle merci, valori e modalità di trasporto. Questo regolamento estende l'obbligo informativo anche ai nuovi regimi IVA speciali introdotti per il commercio elettronico e ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa, garantendo che gli uffici statistici nazionali possano raccogliere dati completi e armonizzati a livello europeo per analizzare i flussi commerciali internazionali.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2026/47 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione per quanto riguarda le informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2026/47 of 10 December 2025 amending Annexes V and VI to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1704 as regards the statistical information to be provided by tax and customs authorities

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/47 20.4.2026 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/47 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2025 che modifica gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione per quanto riguarda le informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 specificano le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle autorità statistiche nazionali (ASN) competenti. Tali informazioni sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione ( 2 ) . (2) Al fine di garantire che l’obbligo, per le autorità fiscali, di fornire informazioni alle ASN a fini statistici riguardi anche le informazioni sulle vendite a distanza extra-UE di beni importati e sui trasferimenti intra-UE di beni propri, è necessario modificare l’allegato V del regolamento (UE) 2019/2152. (3) La direttiva (UE) 2020/262 ( 3 ) del Consiglio stabilisce il regime generale delle accise. Tale regime prevede tra l’altro le procedure da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa o i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo. È necessario modificare gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 al fine di garantire che le ASN possano ricevere dalle rispettive autorità fiscali e autorità doganali le informazioni sui movimenti di prodotti sottoposti ad accisa qualora tali autorità siano l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ( 4 ) relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise. (4) I requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali sono stabiliti nell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 5 ) . Per la produzione di statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, le autorità doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti un sottoinsieme di elementi dei dati tratti dalle dichiarazioni doganali. Al fine di specificare questo sottoinsieme di elementi dei dati è necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2021/1704. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 e il regolamento delegato (UE) 2021/1704, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento (UE) 2019/2152 Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/1704 Il regolamento delegato (UE) 2021/1704 è così modificato: (1) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Informazioni relative alle dichiarazioni in dogana Le informazioni di cui all’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152 comprendono tutte le informazioni richieste dall’ASN per la produzione di statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e comprendono almeno gli elementi dei dati, inclusi i rispettivi sottoelementi, di cui all’allegato I del presente regolamento.» . (2) L’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI ( GU L 339 del 24.9.2021, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1704/oj ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj . ( 4 ) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ( GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/389/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ALLEGATO I « ALLEGATO V Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 2: a) informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE o acquisti intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera c), della stessa; b) informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell’IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE; c) informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ( 1 ) ; d) informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA presentate allo Stato membro di identificazione da soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni di beni nell’ambito di tale regime a norma dell’articolo 369 octies di detta direttiva; e) informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA presentate allo Stato membro di identificazione da soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, che hanno dichiarato, per il periodo in questione, vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell’ambito di tale regime a norma dell’articolo 369 unvicies di detta direttiva; f) informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA presentate allo Stato membro di identificazione da soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, della direttiva 2006/112/CE, che hanno dichiarato, per il periodo in questione, trasferimenti di beni propri nell’ambito di tale regime a norma dell’articolo 369 quinvicies octies di detta direttiva; g) informazioni connesse ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, della direttiva 2006/112/CE, rese accessibili a tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010; h) informazioni scambiate nell’ambito delle procedure di cui agli articoli da 20 a 25, 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ( 2 ) , qualora l’autorità fiscale sia l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ( 3 ) relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise. ALLEGATO VI Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 3: a) informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggetti alla procedura doganale di perfezionamento attivo; b) dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell’Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 4 ) ; c) dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e: i) che sono state depositate presso di loro; o ii) per le quali la dichiarazione complementare, a norma dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è messa a loro disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione; o iii) che sono state da esse ricevute in applicazione dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013; d) informazioni sulle procedure e sulle semplificazioni applicate o sulle autorizzazioni concesse agli operatori commerciali, e informazioni che permettono di identificare tali operatori commerciali; e) informazioni scambiate nell’ambito delle procedure di cui agli articoli da 20 a 25, 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262, qualora l’autorità doganale sia l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.. » ( 1 ) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ( GU L 121 del 8.5.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/389/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ALLEGATO II « ALLEGATO I Gli elementi dei dati elencati di seguito corrispondono a quelli di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 1 ) . Tipo di dichiarazione Tipo di dichiarazione complementare Regime Regime aggiuntivo Documento precedente Autorizzazione Esportatore Speditore Destinatario Importatore Dichiarante Rappresentante Venditore Acquirente Riferimento fiscale aggiuntivo Condizioni di consegna Dazi e imposte Valuta di fatturazione Importo totale fatturato Importo articolo fatturato Preferenza Valore postale Spese postali Valore intrinseco Spese di trasporto e assicurazione fino a destinazione Data di accettazione Data effettiva di esportazione Paese di destinazione Regione di destinazione Paese di spedizione Paese di esportazione Paese di origine Regione o paese di origine/status preferenziale Regione di spedizione Ufficio doganale di presentazione Massa netta Unità supplementare Massa lorda Descrizione delle merci Codice delle merci Indicatore del container Modo di trasporto fino alla frontiera Modo di trasporto interno Natura dell’operazione Valore statistico » ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/47/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2026/47 riguarda la trasmissione di dati statistici da parte di autorità fiscali e doganali, interessando dichiarazioni IVA, cessioni intra-UE, acquisti intra-UE, vendite a distanza di beni importati, trasferimenti di beni propri e movimenti di prodotti sottoposti ad accisa secondo la Direttiva 2020/262. Commercialisti e consulenti doganali devono conoscere questi obblighi informativi per garantire la corretta comunicazione dei dati alle autorità competenti e la conformità alle procedure di cooperazione amministrativa in materia di accise previste dal Regolamento 389/2012.

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