Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 23/2021

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00026)

Pubblicato: 04/03/2021 In vigore dal: 02/02/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 23/2021 in materia di controlli veterinari sugli animali e le merci provenienti da altri Stati membri dell'UE?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 23/2021 adegua la normativa italiana al Regolamento UE 2017/625, disciplinando i controlli ufficiali sugli animali, il materiale germinale, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero della salute, attraverso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, organizza e coordina questi controlli con modalità a campione e non discriminatorie, verificando la conformità alla normativa UE, incluse le disposizioni sul benessere animale. Il decreto attribuisce al Ministero della salute il ruolo di organo di collegamento responsabile dello scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, secondo le norme sull'assistenza amministrativa previste dal Regolamento UE 2017/625. Qualora i controlli evidenzino non conformità che costituiscono rischi sanitari o violazioni ripetute, il Ministero della salute deve informare senza ritardo le autorità dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato interessato per consentire indagini appropriate.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 23/2021 # DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23 ## Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00026) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge del 4 ottobre 2019, n. 117 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 12, comma 3, lettere f) e i); Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001 , (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE , 1999/74/CE , 2007/43/CE , 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE , 89/662/CEE , 90/425/CEE , 91/496/CEE , 96/23/CE , 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»); Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 , recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, come modificato in attuazione dell' articolo 56 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997); Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 , recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 , recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2015; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante codice dell'amministrazione digitale ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 3 dicembre 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il Ministero della salute, tramite gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, organizza e coordina i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625 , per verificare, secondo modalità a campione e non discriminatorie, la conformità alla normativa dell'Unione europea degli animali, ivi comprese le disposizioni in materia di benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625 . 3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, il Ministero della salute, avvalendosi degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dal presente decreto, in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625 . Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle normative dell'Unione europea al punto da costituire, ai sensi dell' articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625 , un rischio sanitario per l'uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative, il Ministero della salute informa senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Il testo dell' art. 12, comma 3, lettere f) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, così recita: «Art. 12. - (Omissis). 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: (omissis); f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure; (omissis); i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.». - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001 , (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE , 1999/74/CE , 2007/43/CE , 2008/119 / CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE , 89/662/CEE , 90/425/CEE , 91/496/CEE , 96/23/CE , 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95. - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31. - Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 , recante «Attuazione delladirettiva 2004/41/CErelativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O., abrogato dall'art. 5 del presente decreto, recava «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica». - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, S.O., abrogato dall'art. 5 del presente decreto, recava «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 , recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82. - Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Note all'art. 1: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 , si veda nelle note alle premesse.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 23/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Legislativo 23/2021 è il riferimento normativo per chi opera nel settore veterinario e dei controlli sugli scambi intracomunitari, disciplinando controlli ufficiali, benessere animale, prodotti di origine animale e assistenza amministrativa tra Stati membri. Operatori del settore agroalimentare, veterinari ufficiali e autorità competenti lo consultano per comprendere obblighi di conformità, procedure di controllo a campione e comunicazioni tra autorità competenti secondo il Regolamento UE 2017/625.

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito… Provvedimento AdE 234 Accertamento cambio valute estere marzo 2021 Provvedimento AdE 3365007 Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in cors… Provvedimento AdE 50 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile dai titolari di impianti … Provvedimento AdE 73