Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 241/1948

Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Pubblicato: 12/04/1948 In vigore dal: 19/03/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 241

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 241/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 241 ## Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: Art. 1 Coloro che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, ad operazioni della guerra di liberazione, nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane od alleate ("Maiella", "Modena", "Patrioti Apuani", "Pippo", "Ravenna", "Tigre"), sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti della guerra di liberazione impiegati in azioni di guerra. La equiparazione di cui al comma precedente ha luogo anche per i componenti delle formazioni che, nelle condizioni ivi previste, abbiano partecipato alla guerra di liberazione in territorio estero, semprechè tale partecipazione risulti attestata dai Comandi delle Forze armate al seguito delle quali le formazioni stesse operarono. Il periodo minimo di tre mesi, previsto nel primo comma, non è richiesto per i caduti, i mutilati e gli invalidi contemplati nel successivo art. 2, nonchè per coloro che, facendo parte di dette formazioni, siano stati decorati al valor militare o feriti in combattimento. La equiparazione di cui ai precedenti comma non ha effetto ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva.

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