Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 28/1948

Delegazione al Presidente della Repubbllca per la concessione di amnistia e di indulto.

Pubblicato: 07/02/1948 In vigore dal: 29/01/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1948, n. 28

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 28/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1948, n. 28 ## Delegazione al Presidente della Repubbllca per la concessione di amnistia e di indulto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 79 della Costituzione ; Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere: I) amnistia per i delitti preveduti dalle leggi, le quali disciplinano il conferimento agli ammassi del grano, dell'orzo, della segala, del granoturco, del risone, dell'olio e degli altri prodotti agricoli, nonchè dei grassi suini, del latte, del burro e degli altri generi alimentari: a) se il fatto è stato commesso su quantitativi esigui e tali da fare ritenere che il colpevole ha agito al fine di provvedere al fabbisogno dell'alimentazione familiare od alle esigenze della propria azienda agricola; b) ovvero se il colpevole, non avendo in tutto o in parte osservato le norme relative al conferimento dei generi suddetti all'ammasso entro il termine originariamente indicato, si è uniformato alle norme medesime entro il nuovo termine che sia stato successivamente fissato dall'ufficio competente; II) amnistia per le contravvenzioni; III) amnistia per i delitti politici per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, con esclusione dei delitti preveduti nei capi I, II, IV e V, titolo I, libro II del Codice penale e dei reati preveduti nell' art. 3 del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234 .

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