Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 307/1948

Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di eta' per il loro collocamento a riposo.

Pubblicato: 23/04/1948 In vigore dal: 02/04/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 307

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 307/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 307 ## Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di eta' per il loro collocamento a riposo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministro con deliberazione del 4 marzo 1948; Art. 1 I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48 anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso. Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottoufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 18 gennaio 1952, n. 40 ha disposto (con l'art. 18) che "In deroga all' art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguito la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di età".

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