Decreto Legislativo
Non_Fiscale
Decreto Legislativo 315/1994
Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni, nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 315/1994
# DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315
## Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva
77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per
azioni, nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale
sociale della stessa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 , ed in particolare l'art. 14, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azione nonchè la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa; Ritenuta l'opportunità di provvedere alla attuazione della direttiva predetta, essendo scaduto il relativo termine; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, di grazia e giustizia, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Acquisto delle azioni proprie Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile è sostituito dal seguente: "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1993). L'art. 14 così recita: "Art. 14. (Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto; b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale delle società controllante e di quella controllata; c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima; d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall' art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 ". - La direttiva del Consiglio 92/101/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 347 del 28 novembre 1992. - La direttiva del Consiglio 77/91/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 26 del 31 gennaio 1977. Nota all'art. 1: - Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile così recitava: "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 315/1994 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1994
Rettifica del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente …
Regolamento UE 2100
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione
nell'elenco di cui al…
Decreto del Presidente della Repubblica 777
Regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconos…
Decreto Ministeriale 776
Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale naz…
Decreto Ministeriale 775
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mater…
Decreto Ministeriale 774