Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 33/2013

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

Pubblicato: 05/04/2013 In vigore dal: 14/03/2013 Documento ufficiale

Qual è il principio generale di trasparenza stabilito dal Decreto Legislativo 33/2013 e a quali soggetti si applica?

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Il Decreto Legislativo 33/2013 introduce il principio generale di trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Questo principio si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e mira a tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la loro partecipazione all'attività amministrativa e favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza rappresenta una condizione essenziale per garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto a una buona amministrazione. Nel rispetto dei vincoli legittimi (segreto di Stato, segreto d'ufficio, protezione dei dati personali), la trasparenza concorre all'attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Per i professionisti e le aziende, questo decreto è rilevante perché stabilisce obblighi di pubblicazione e diffusione di informazioni che le amministrazioni pubbliche devono rispettare, influenzando i rapporti tra privati e pubblica amministrazione e creando diritti di accesso civico ai dati amministrativi.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 33/2013 # DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 ## <em><strong>((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))</strong></em> (13G00076) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 , recante: &laquo;Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalit&agrave; nella pubblica amministrazione&raquo;, ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: &laquo;Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi&raquo;; Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: &laquo;Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit&agrave; nonch&egrave; in materia di processo civile&raquo;; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante: &laquo; Codice dell'amministrazione digitale &raquo;; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , recante: &laquo;Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttivit&agrave; del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni&raquo;, ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; Considerato che le disposizioni gi&agrave; contenute nell' articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Principio generale di trasparenza 1. La trasparenza &egrave; intesa come accessibilit&agrave; totale ((dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivit&agrave; amministrativa e)) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialit&agrave;, buon andamento, responsabilit&agrave;, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrit&agrave; e lealt&agrave; nel servizio alla nazione. Essa &egrave; condizione di garanzia delle libert&agrave; individuali e collettive, nonch&egrave; dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 3. Le disposizioni del presente decreto, nonch&egrave; le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altres&igrave; esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

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