Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato – modalità di calcolo dell'acconto – articolo 2, comma 5, del decreto–legge n. 133 del 2013
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Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 55/2024
OGGETTO: Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di
risparmio amministrato – modalità di calcolo dell'acconto – articolo 2,
comma 5, del decreto–legge n. 133 del 2013
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente
riportato.
L'istante, in qualità di intermediario professionale, è abilitata all'applicazione
del c.d. ''regime del risparmio amministrato'', disciplinato dall'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con riferimento ai redditi diversi di natura
finanziaria.
Conseguentemente versa, entro il 16 dicembre di ciascun anno, ai sensi
dell'articolo 2, comma 5, del decretolegge 30 novembre 2013, n. 133 convertito in
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legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 un
importo a titolo di acconto, parametrato all'imposta sostitutiva pagata nel medesimo
periodo d'imposta.
L'istante ad oggi vanta un consistente credito, relativo all'imposta sostitutiva
sui redditi diversi di natura finanziaria, maturato per effetto dei versamenti in eccesso
dell'acconto effettuati nel corso degli anni precedenti.
Ciò premesso, l'istante chiede conferma circa la possibilità di:
« determinare l'Acconto secondo un metodo c.d. di tipo ''previsionale'', ovverosia
parametrando il versamento non già al valore storico dell'ammontare delle imposte
sostitutive versate sui redditi finanziari per l'anno in corso, ma all'ammontare delle
imposte sostitutive che si prevede di versare per l'anno successivo (Primo quesito);
utilizzare l'eventuale credito, scaturente da versamenti in eccesso dell'Acconto
rispetto all'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di
risparmio amministrato effettivamente dovuta, in compensazione ''orizzontale'' ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (Secondo quesito)».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante ritiene che:
con riferimento al primo quesito, «considerato l'espresso rimando effettuato
dal comma 11 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997 alle norme applicabili in materia di
imposte sui redditi e, inoltre, vista l'assenza di una preclusione legislativa espressa
al versamento dell'Acconto calcolato con il metodo previsionale, com'è nel caso che
qui ci interessa, dovrebbe essere consentito effettuare il calcolo degli acconti, tenendo
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conto dei redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato
che effettivamente si prevede di conseguire, coerentemente con la ratio evidenziata
dalla stessa Amministrazione finanziaria di evitare di anticipare somme che in ultimo
risulterebbero non dovute»;
con riferimento al secondo quesito, «Coerentemente con quanto ... affermato
dalla stessa Amministrazione finanziaria [con la risposta ad interpello del 25 agosto
2022, n. 435/E, ndr] ... l'Acconto in questione potrà, quindi, tanto essere versato con
il modello F24 quanto utilizzato in compensazione orizzontale per versare altre somme
indicate nel comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 in forza, proprio, della sua
inclusione nell'elenco ivi previsto.
Peraltro, tale soluzione interpretativa sembrerebbe coerente anche con il tenore
letterale [dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 5, del decretolegge n. 133 del 2013,
ndr] che attribuisce al contribuente solo la facoltà e non l'obbligo di utilizzo dell'Acconto
in questione in compensazione interna e inoltre, ci pare l'unica costituzionalmente
orientata in grado di mantenere quindi un legame tra l'obbligazione tributaria e il suo
presupposto».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2, comma 5, del decretolegge n. 133 del 2013, prevede, a carico degli
intermediari finanziari, l'obbligo di versare un acconto relativo ai prelevamenti effettuati
a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria
in regime di risparmio amministrato.
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Testualmente la norma stabilisce che, «A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che
applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono
tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di
acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei
primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6.
Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva».
Successivamente, l'Agenzia delle entrate, con le risoluzioni n. 88/E del 9 dicembre
2013 e n. 91/E del 12 dicembre 2013, ha fornito agli operatori rispettivamente il codice
tributo per il versamento mediante Modello F24 ed alcuni importanti chiarimenti sulle
modalità di calcolo dell'acconto.
Nello specifico è stato chiarito che «La citata disposizione prevede che l'acconto è
pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici
mesi del medesimo anno.
Pertanto, poiché il versamento dell'imposta avviene entro il sedicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l'importo da versare entro il 16
dicembre 2013 deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze
del periodo che va da novembre 2012 a settembre 2013, a lordo delle compensazioni
eventualmente effettuate.
Come previsto dal citato art. 2, comma 5, il versamento dell'acconto potrà
essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente dai
versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva.
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L'eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d'acconto rispetto
all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, è scomputabile dal versamento
dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo».
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, si osserva che,
in base all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 «Per
la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte
sui redditi».
Detto rinvio, tuttavia, opera limitatamente agli aspetti non espressamente
disciplinati dalle norme che regolamentano l'imposta sostitutiva, purché con esse
compatibili.
Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, si ritiene che il Legislatore abbia
contemplato un sistema ad hoc ai fini della determinazione e versamento dell'acconto
entro il 16 dicembre di ciascun anno, introducendo un ''metodo di calcolo appositamente
disciplinato'' in deroga alle regole ordinarie disposte per le imposte sui redditi , in
quanto parametrato all'imposta da versare con riferimento ai «primi undici mesi del
medesimo anno».
La normativa in parola, invero, prevede un criterio di calcolo ''agevolato'', poiché,
come chiarito dalla citata risoluzione n. 91/E del 2013, l'acconto dell'anno X deve essere
pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da
novembre dell'anno X1 a settembre dell'anno X, di fatto escludendo dal calcolo una
mensilità.
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Non v'è spazio e margine, dunque, per ipotizzare l'utilizzo del cd. ''metodo
previsionale'' nei termini proposti dall'istante, ovvero calcolando gli acconti tenendo
conto dei redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato che
prevedibilmente saranno conseguiti dalla propria clientela.
A supporto di tale interpretazione si ricorda che, in altre circostanze, il
Legislatore, volendo introdurre un metodo di calcolo dell'imposta sostitutiva parametrato
al dato ''effettivo'', ne ha previsto una disciplina ad hoc [cfr. l'articolo 11, comma 4,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 in tema di versamento dell'imposta
sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine
rapporto lì dove prevede che «L'acconto può essere commisurato al 90 per cento delle
rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto»].
Passando all'esame del secondo quesito, si ricorda che la risoluzione n. 91/E
del 2013 già ha chiarito che «il versamento dell'acconto potrà essere scomputato, a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi
alla medesima imposta sostitutiva.
L'eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d'acconto rispetto
all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, è scomputabile dal versamento
dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo» [evidenziazione aggiunta, ndr].
Invero, il documento di prassi ha inteso precisare che la ''compensazione''
consentita mediante Modello F24, ai fini del recupero dell'acconto dell'imposta
sostitutiva, è esclusivamente quella ''verticale''.
Tale indicazione, invero, è in linea con il contenuto della Relazione Tecnica,
lì dove precisa: «Quanto poi all'acconto dell'imposta sostitutiva sul risparmio
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amministrato, pari al 100 per cento dei versamenti dovuti nei primi 11 mesi dell'anno
di riferimento, gli effetti finanziari dell'incremento dell'acconto valutati sulla base dei
versamenti effettuati con F24 nell'anno in corso sono indicati pari a 670 mln di euro per
il solo anno 2013. Per le annualità successive non si stimano effetti di gettito attesa la
compensazione con i versamenti successivi dell'imposta sostitutiva» [evidenziazione
aggiunta, ndr].
Ciò conferma l'intento del Legislatore di escludere la compensazione di
un'eventuale eccedenza a credito con i debiti relativi ad altre imposte o contributi.
Da ultimo, è opportuno chiarire che con le risposte ad interpello n. 435/E del 25
agosto 2022 e n. 395/E del 25 luglio 2023 è stato chiarito che, se una somma può essere
riscossa tramite Modello F24, «allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando
in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che
possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto
un divieto espresso al pagamento tramite compensazione».
Quanto innanzi chiarito, tuttavia, non comporta che anche i ''relativi crediti''
possano essere utilizzati in compensazione ''orizzontale'' con i debiti di altre imposte e
contributi, laddove la normativa di riferimento ne stabilisca una destinazione specifica,
ovvero, nel caso in esame, lo scomputo «dal versamento dell'acconto da eseguire nel
medesimo periodo».
Una simile eccezione, d'altronde, è già è stata declinata sempre con i predetti
documenti di prassi con riferimento alle accise, lì dove è stato chiarito che «è possibile,
utilizzando il modello di pagamento unificato F24Accise, versare le somme a
debito indicate nella sezione ''Accise/Monopoli ed altre versamenti non ammessi
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in compensazione'' mediante compensazione con i crediti esposti nelle altre sezioni
dello stesso, mentre non è consentito utilizzare le eccedenze a credito indicate nella
citata sezione del modello in parola per compensare i debiti relativi ad altre imposte e
contributi».
In conclusione, le soluzioni prospettate dall'istante non possono essere condivise.
IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
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