Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 133/2013

Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato – modalità di calcolo dell'acconto – articolo 2, comma 5, del decreto–legge n. 133 del 2013

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato – modalità di calcolo dell'acconto – articolo 2, comma 5, del decreto–legge n. 133 del 2013 - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Risposta n. 55/2024 OGGETTO: Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato – modalità di calcolo dell'acconto – articolo 2, comma 5, del decreto–legge n. 133 del 2013 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO [ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato. L'istante, in qualità di intermediario professionale, è abilitata all'applicazione del c.d. ''regime del risparmio amministrato'', disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria. Conseguentemente versa, entro il 16 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto­legge 30 novembre 2013, n. 133 ­ convertito in Pagina 2 di 8 legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 ­ un importo a titolo di acconto, parametrato all'imposta sostitutiva pagata nel medesimo periodo d'imposta. L'istante ad oggi vanta un consistente credito, relativo all'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, maturato per effetto dei versamenti in eccesso dell'acconto effettuati nel corso degli anni precedenti. Ciò premesso, l'istante chiede conferma circa la possibilità di: «­ determinare l'Acconto secondo un metodo c.d. di tipo ''previsionale'', ovverosia parametrando il versamento non già al valore storico dell'ammontare delle imposte sostitutive versate sui redditi finanziari per l'anno in corso, ma all'ammontare delle imposte sostitutive che si prevede di versare per l'anno successivo (Primo quesito); ­ utilizzare l'eventuale credito, scaturente da versamenti in eccesso dell'Acconto rispetto all'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato effettivamente dovuta, in compensazione ''orizzontale'' ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (Secondo quesito)». SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE In sintesi, l'istante ritiene che: ­ con riferimento al primo quesito, «considerato l'espresso rimando effettuato dal comma 11 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997 alle norme applicabili in materia di imposte sui redditi e, inoltre, vista l'assenza di una preclusione legislativa espressa al versamento dell'Acconto calcolato con il metodo previsionale, com'è nel caso che qui ci interessa, dovrebbe essere consentito effettuare il calcolo degli acconti, tenendo Pagina 3 di 8 conto dei redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato che effettivamente si prevede di conseguire, coerentemente con la ratio evidenziata dalla stessa Amministrazione finanziaria di evitare di anticipare somme che in ultimo risulterebbero non dovute»; ­ con riferimento al secondo quesito, «Coerentemente con quanto ... affermato dalla stessa Amministrazione finanziaria [con la risposta ad interpello del 25 agosto 2022, n. 435/E, ndr] ... l'Acconto in questione potrà, quindi, tanto essere versato con il modello F24 quanto utilizzato in compensazione orizzontale per versare altre somme indicate nel comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 in forza, proprio, della sua inclusione nell'elenco ivi previsto. Peraltro, tale soluzione interpretativa sembrerebbe coerente anche con il tenore letterale [dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 5, del decreto­legge n. 133 del 2013, ndr] che attribuisce al contribuente solo la facoltà e non l'obbligo di utilizzo dell'Acconto in questione in compensazione interna e inoltre, ci pare l'unica costituzionalmente orientata in grado di mantenere quindi un legame tra l'obbligazione tributaria e il suo presupposto». PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 2, comma 5, del decreto­legge n. 133 del 2013, prevede, a carico degli intermediari finanziari, l'obbligo di versare un acconto relativo ai prelevamenti effettuati a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato. Pagina 4 di 8 Testualmente la norma stabilisce che, «A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva». Successivamente, l'Agenzia delle entrate, con le risoluzioni n. 88/E del 9 dicembre 2013 e n. 91/E del 12 dicembre 2013, ha fornito agli operatori rispettivamente il codice tributo per il versamento mediante Modello F24 ed alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di calcolo dell'acconto. Nello specifico è stato chiarito che «La citata disposizione prevede che l'acconto è pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno. Pertanto, poiché il versamento dell'imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l'importo da versare entro il 16 dicembre 2013 deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2012 a settembre 2013, a lordo delle compensazioni eventualmente effettuate. Come previsto dal citato art. 2, comma 5, il versamento dell'acconto potrà essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva. Pagina 5 di 8 L'eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d'acconto rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, è scomputabile dal versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo». Da ultimo, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, si osserva che, in base all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 «Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi». Detto rinvio, tuttavia, opera limitatamente agli aspetti non espressamente disciplinati dalle norme che regolamentano l'imposta sostitutiva, purché con esse compatibili. Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, si ritiene che il Legislatore abbia contemplato un sistema ad hoc ai fini della determinazione e versamento dell'acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno, introducendo un ''metodo di calcolo appositamente disciplinato'' ­ in deroga alle regole ordinarie disposte per le imposte sui redditi ­, in quanto parametrato all'imposta da versare con riferimento ai «primi undici mesi del medesimo anno». La normativa in parola, invero, prevede un criterio di calcolo ''agevolato'', poiché, come chiarito dalla citata risoluzione n. 91/E del 2013, l'acconto dell'anno X deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre dell'anno X­1 a settembre dell'anno X, di fatto escludendo dal calcolo una mensilità. Pagina 6 di 8 Non v'è spazio e margine, dunque, per ipotizzare l'utilizzo del cd. ''metodo previsionale'' nei termini proposti dall'istante, ovvero calcolando gli acconti tenendo conto dei redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato che prevedibilmente saranno conseguiti dalla propria clientela. A supporto di tale interpretazione si ricorda che, in altre circostanze, il Legislatore, volendo introdurre un metodo di calcolo dell'imposta sostitutiva parametrato al dato ''effettivo'', ne ha previsto una disciplina ad hoc [cfr. l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ­ in tema di versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto ­ lì dove prevede che «L'acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto»]. Passando all'esame del secondo quesito, si ricorda che la risoluzione n. 91/E del 2013 già ha chiarito che «il versamento dell'acconto potrà essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva. L'eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d'acconto rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, è scomputabile dal versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo» [evidenziazione aggiunta, ndr]. Invero, il documento di prassi ha inteso precisare che la ''compensazione'' consentita mediante Modello F24, ai fini del recupero dell'acconto dell'imposta sostitutiva, è esclusivamente quella ''verticale''. Tale indicazione, invero, è in linea con il contenuto della Relazione Tecnica, lì dove precisa: «Quanto poi all'acconto dell'imposta sostitutiva sul risparmio Pagina 7 di 8 amministrato, pari al 100 per cento dei versamenti dovuti nei primi 11 mesi dell'anno di riferimento, gli effetti finanziari dell'incremento dell'acconto valutati sulla base dei versamenti effettuati con F24 nell'anno in corso sono indicati pari a 670 mln di euro per il solo anno 2013. Per le annualità successive non si stimano effetti di gettito attesa la compensazione con i versamenti successivi dell'imposta sostitutiva» [evidenziazione aggiunta, ndr]. Ciò conferma l'intento del Legislatore di escludere la compensazione di un'eventuale eccedenza a credito con i debiti relativi ad altre imposte o contributi. Da ultimo, è opportuno chiarire che con le risposte ad interpello n. 435/E del 25 agosto 2022 e n. 395/E del 25 luglio 2023 è stato chiarito che, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, «allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione». Quanto innanzi chiarito, tuttavia, non comporta che anche i ''relativi crediti'' possano essere utilizzati in compensazione ''orizzontale'' con i debiti di altre imposte e contributi, laddove la normativa di riferimento ne stabilisca una destinazione specifica, ovvero, nel caso in esame, lo scomputo «dal versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo». Una simile eccezione, d'altronde, è già è stata declinata ­ sempre con i predetti documenti di prassi ­ con riferimento alle accise, lì dove è stato chiarito che «è possibile, utilizzando il modello di pagamento unificato F24Accise, versare le somme a debito indicate nella sezione ''Accise/Monopoli ed altre versamenti non ammessi Pagina 8 di 8 in compensazione'' mediante compensazione con i crediti esposti nelle altre sezioni dello stesso, mentre non è consentito utilizzare le eccedenze a credito indicate nella citata sezione del modello in parola per compensare i debiti relativi ad altre imposte e contributi». In conclusione, le soluzioni prospettate dall'istante non possono essere condivise. IL VICE DIRETTORE CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI (firmato digitalmente)

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