Se manca il soggetto preposto al controllo nel trust non si applicano le agevolazioni di cui alla legge n. 212/2013. Si possono conferire beni e/o diritti in maniera frazionata e anche la nuda proprietà dei beni immobili
Se manca il soggetto preposto al controllo nel trust non si applicano le agevolazioni di cui alla legge n. 212/2013. Si possono conferire beni e/o diritti in maniera frazionata e anche la nuda proprietà dei beni immobili - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 512
OGGETTO: Se manca il soggetto preposto al controllo nel trust non si applicano le
agevolazioni di cui alla legge n. 212/2013. Si possono conferire beni e/o
diritti in maniera frazionata e anche la nuda proprietà dei beni immobili.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante rappresenta di essere genitore, insieme alla moglie, di due gemelli
omozigoti affetti da sindrome di down. Il contribuente riferisce di aver istituito
insieme alla moglie, in qualità di disponenti, un trust ai sensi della legge 22 giugno
2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare" a favore dei loro due figli, con atto
notarile del 9 novembre 2018.
Il suddetto Trust è stato istituito in favore dei due figli, quali persone affette da
disabilità grave, e persegue come finalità esclusiva, ai sensi dell'articolo 6, secondo
comma, della legge citata, l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza degli stessi.
L'istante riferisce di voler trasferire progressivamente al Trust, insieme alla
moglie, beni che compongono il loro patrimonio, affinché vengano gestiti dal trustee a
favore delle necessità dei loro figli.
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Al riguardo, precisa che in relazione alle proprietà immobiliari, per semplicità di
gestione, i danti causa conserveranno l'usufrutto, finché l'istante e la moglie avranno la
capacità e le energie per assicurarne la normale amministrazione e conservazione,
conferendo in trust dapprima la nuda proprietà e, successivamente, quando ce ne sarà
l'esigenza, l'usufrutto.
Il contribuente istante chiede delucidazioni in merito ai benefici previsti
dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2006, n. 112, che disciplina le erogazioni liberali,
le donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust
istituiti in favore di persone con disabilità grave. In particolare l'istante chiede
chiarimenti:
1) in merito alla rispondenza delle caratteristiche dello specifico trust ai requisiti
prescritti dalla legge n. 112 del 2006 per poter usufruire dei benefici fiscali predetti;
2) in merito alla correttezza delle modalità con cui verranno effettuati gli apporti
in trust ed alla disciplina fiscale;
3) in merito al valore da attribuire agli immobili eventualmente conferiti in trust.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Lo scopo istitutivo e le clausole che regolano la vita e il funzionamento del Trust
sono finalizzati alla tutela dei suddetti soggetti con disabilità grave, come da
documentazione allegata, rispondente ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104.
L'istante ritiene che i benefici previsti dall'articolo 6 sopra citato della spettino al
suddetto Trust, inclusi quelli in ambito di imposte sul reddito dei soggetti che
effettuano trasferimenti a favore del Trust, e che riguardo al trasferimento di immobili
il valore da assumere sia quello indicato nell'atto di trasferimento. Se viene trasferita la
sola nuda proprietà si applicheranno le tabelle di valutazione del diritto di usufrutto
(attualmente quella approvata con decreto interdirigenziale 20 dicembre 2019, in G.U.
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n. 304 del 30.12.2019 - allegata al Testo Unico dell'imposta di registro D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, con riferimento all'attuale tasso di interesse legale dello 0.05%
come fissato dal D.M. 12 dicembre 2019 - in G.U. n. 293 del 14.12.2019 - in vigore
dal 1° gennaio 2020). Ai fini della valutazione, in caso di apporto a titolo gratuito, si
dovrebbe ragionevolmente far riferimento ai valori catastali dei beni.
L'istante ritiene che i conferimenti in Trust del diritto di proprietà su immobili o
di somme di denaro potranno anche essere frazionari, senza che questo configuri
comportamento abusivo sanzionato dall'articolo 10-bis della predetta legge n. 212 del
2000, anche se ciò determina la ripetuta fruizione dei benefici fiscali.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si rappresenta che il comma 9, così come modificato dall'art.
89, comma 10, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attualmente prevede "Alle erogazioni
liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei
confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si
applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto
articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
Con riferimento al primo dei quesiti posti dall'istante circa la sussistenza nel
Trust in oggetto dei requisiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 212 del 2016 si
rappresenta che, il comma 3, lett. f) del citato articolo, prevede, "l'individuazione
nell'atto istitutivo del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto
dell'istituzione del trust ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico
del trustee".
Al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, occorre preliminarmente
soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge, tra cui quello di cui alla citata lett. f). In
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assenza di tale requisito, dunque, non è possibile usufruire delle esenzioni e delle
agevolazioni previste dalla citata disposizione.
In via generale, l'obbligatorietà del soggetto preposto al controllo delle
obbligazioni assunte nell'atto istitutivo deve rinvenirsi nella necessità di garantire che
durante la vita del trust le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al
perseguimento delle finalità assistenziali, che le la legge vuole tutelare, per le quali il
trust è stato istituito.
Nel caso in esame, dalla documentazione fornita dall'istante, emerge l'assenza
del citato requisito di legge ovvero la mancanza del soggetto preposto al controllo
delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust che, per espressa previsione
contenuta nell'articolo 4 dell'atto istitutivo del suddetto Trust, "non viene al momento
nominato", pertanto, non risultano applicabili al caso di specie le agevolazioni previsti
dalla citata legge n. 212 del 2013.
Con riferimento al secondo quesito si condivide la soluzione del contribuente in
ordine alla possibilità di effettuare conferimenti di beni e/diritti in maniera frazionata
nel corso della vita del Trust, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla
lettera e/o alla ratio della disposizione in esame.
Quanto all'ipotesi avanzata dal contribuente circa la possibilità di conferire
soltanto la nuda proprietà dei beni immobili, la legge in esame non prevede preclusioni
in tal senso ed ai fini dell'attribuzione del valore ai beni conferiti si ritiene possa farsi
riferimento alle tabelle di valutazione del diritto di usufrutto in vigore al momento del
conferimento.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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