Risposta n. 298 all'interpello: Ecobonus – Cessione del credito d’imposta a soggetto privato. Articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Risposta n. 298 all'interpello: Ecobonus – Cessione del credito d’imposta a soggetto privato. Articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Risposta n. 298
OGGETTO: Ecobonus – Cessione del credito d’imposta a soggetto privato
Articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito, “Istante”) fa presente di essere proprietario di un’unità
abitativa nella quale deve effettuare interventi di riqualificazione energetica.
L’Istante precisa di essere un contribuente no-tax area e che, al solo fine di
eseguire detti lavori, potrebbe avere un prestito da parte di un genitore.
Specifica, altresì, che sia il prestito che i pagamenti ai fornitori sono
effettuati tramite bonifici che movimentano il suo conto corrente.
Il contribuente fa riferimento alla Guida “Le agevolazioni fiscali per il
risparmio energetico”, pubblicata sul sito Internet di questa Agenzia delle
Entrate, laddove si legge:
“Per quanto concerne (…) i soggetti a favore dei quali può essere
effettuata la cessione del credito, si tratta dei fornitori dei beni e dei servizi
necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o altri soggetti privati.
Per “altri soggetti privati” devono intendersi, oltre alle persone fisiche,
anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in
forma associata (società ed enti).
Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere collegati al
rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
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L’Istante chiede, quindi se nel suo caso sussiste la possibilità di cedere al
genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni cui avrebbe diritto,
considerando il genitore prestatore come un altro soggetto privato collegato al
rapporto che ha dato origine alla detrazione.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene di poter cedere al genitore, che gli presta la liquidità per
sostenere le spese dei lavori di riqualificazione energetica sull’unità immobiliare
di sua proprietà, il credito corrispondente all’ammontare delle detrazioni che gli
spetterebbero, ma di cui non può godere in quanto contribuente incapiente.
La soluzione è ritenuta corretta anche in considerazione del fatto che
tutte le movimentazioni di somme effettuate sul proprio conto corrente per mezzo
di bonifici, sia in entrata sia in uscita, sono tracciabili.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
(convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come
modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’articolo 1, comma 3, lett. a), n.
5), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), prevede che i soggetti che sostengono
le spese per interventi di riqualificazione energetica e che ricadono nella c.d.
“no-tax area”, in quanto nell’anno precedente si trovano nelle condizioni di cui
all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
lettera a), del TUIR (vale a dire i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai
fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita
dalle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR), possono optare per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione delle spese sostenute in favore dei fornitori
o di altri soggetti privati.
Pertanto, la cessione del credito è consentita purché le condizioni di
incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di
riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno
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precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in
concreto, fruire della detrazione.
Con riferimento ai soggetti cessionari si fa presente che la norma fa
generico riferimento ai “soggetti privati” diversi dai fornitori non collegati al
rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Nel caso di specie, si ritiene che trovandosi l’Istante (cedente), nel
presupposto della veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, in situazione di
incapienza nell’anno che precede quello di sostenimento delle spese de qua,
possa ricorrere alla cessione del credito d’imposta, corrispondente alle spese
sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di
proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.
Le modalità di tale cessione sono libere (cfr. risoluzione n. 84/E del 5
dicembre 2018), mentre gli adempimenti di comunicazione all’Agenzia delle
Entrate dei dati relativi alla cessione sono espressamente previsti dal punto 4 del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019, prot.
100372.
Si evidenzia, inoltre, che il cessionario, secondo le indicazioni del punto
5 del citato Provvedimento, può utilizzare il credito ricevuto solo in
compensazione presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi
telematici dell’Agenzia.
Infine, corre l’obbligo precisare che resta, comunque, in capo all’Istante
la verifica dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione; egli è tenuto,
quindi, a rispettare tutte le formalità richieste per il riconoscimento della stessa.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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