Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 4495892/2013
Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del DM 21 febbraio 2013 nel caso di "enti di previdenza obbligatoria"
Riferimento normativo
Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del DM 21 febbraio 2013 nel caso di "enti di previdenza obbligatoria" - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 356/2022
OGGETTO: Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 16, comma 5 del DM 21 febbraio 2013 nel caso di "enti
di previdenza obbligatoria"
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L' Istante dichiara di essere una compagnia di mutua assicurazione di diritto
finlandese, residente in Finlandia ed ivi soggetto passivo ai fini delle imposte sul
reddito.
L'Istante è stata costituita nel 1983 in conformità alla legge finlandese sulle
compagnie di assicurazione che hanno ad oggetto la gestione delle pensioni dei
lavoratori (Employment Pension Insurance Companies - 354/997) e, laddove non
diversamente previsto, dalla legge relativa alla disciplina nazionale delle compagnie di
assicurazione 521/2008.
L'Istante è soggetta a supervisione e controllo della competente autorità di
vigilanza ("Finnish Financial Supervisory Authority", FIN-FSA).
L'Istante riferisce di essere una delle compagnie di mutua assicurazione
pensionistiche operanti in Finlandia che gestiscono il regime della pensione legata al
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reddito per i lavoratori del settore privato, subordinati e/o autonomi, costituita sotto
forma di mutua assicurazione, e di esercitare l'attività di assicurazione prevista dalla
legge sulle pensioni obbligatorie dei dipendenti (Legge TyEL - 395/2006) e dalla legge
sulle pensioni obbligatorie dei lavoratori autonomi (Legge YEL - 1272/2006), nonché
attività riassicurativa ad esse collegate.
L'Istante dichiara di non esercitare attività assicurativa in Paesi diversi dalla
Finlandia e, in particolare, di non esercitare attività istituzionale in Italia.
L'Istante evidenzia che il sistema pensionistico pubblico vigente in Finlandia
prevede:
- un regime della pensione di base, responsabile dell'erogazione delle pensioni
nazionali e della pensione garantita, che offre un reddito minimo ai pensionati che non
percepiscono altra pensione o la cui copertura previdenziale è esigua, ed il cui importo
diminuisce con l'aumentare del reddito derivante dalla pensione previdenziale legata al
reddito e si azzera oltre un certo tetto di pensione previdenziale; la pensione di base è
erogata dall'Istituto di Previdenza Sociale della Finlandia ("Kela");
- un regime della pensione previdenziale legata al reddito che mira a garantire ai
lavoratori del settore pubblico e del settore privato - subordinato e/o autonomo - un
tenore di vita analogo a quello detenuto durante la vita lavorativa. L'ammontare della
prestazione pensionistica è legato al reddito del lavoratore e trova la propria disciplina
in un determinato numero di disposizioni, tra cui: - la legge in materia di previdenza
dei lavoratori subordinati (Legge TyEL - 395/2006) e la legge in materia di previdenza
dei lavoratori autonomi (Legge YEL - 1272/2006).
Tali due regimi costituiscono il sistema pensionistico obbligatorio c.d. "primo
pilastro".
Nell'istanza viene precisato che per i lavoratori del settore pubblico la pensione
previdenziale legata al reddito è erogata dall'Istituto Pensionistico della Finlandia (
Keva), mentre i lavoratori privati vedono riconosciuta la propria pensione legata al
reddito attraverso:
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- le compagnie di assicurazione pensionistiche;
- i fondi pensione aziendali;
- i fondi pensione di settore.
La maggior parte dei lavoratori finlandesi aderisce al sistema della pensione
previdenziale legata al reddito mediante le compagnie di assicurazione pensionistiche,
tra cui è compresa l'Istante. Queste ultime a loro volta sono disciplinate dall'
"Employment Pension Insurance Companies" - 354/997, che all'articolo 1 stabilisce
che le compagnie di assicurazione pensionistiche per il lavoro possono essere
costituite sotto forma di società di assicurazione a responsabilità limitata, o di società
di mutua assicurazione.
Il sistema di assicurazione sociale finlandese ha la particolarità di attribuire a
compagnie di assicurazione private la gestione di una parte della protezione sociale
riconducibile al primo pilastro.
In sostanza, l'Istante è autorizzata esclusivamente a svolgere attività di gestione
delle pensioni dei lavoratori del comparto privato nell'ambito del sistema pensionistico
obbligatorio (primo pilastro), sotto supervisione della FIN-FSA (al riguardo richiama
il contenuto dell'autorizzazione rilasciata dal Concilio di Stato e dell'atto costitutivo).
Al riguardo, l'articolo 3 della "Employment Pension Insurance Companies" -
354/997 espressamente vieta alle società di mutua assicurazione l'esercizio di attività,
anche di natura assicurativa, diverse da quelle finalizzate all'erogazione del trattamento
pensionistico dei propri assistiti ovvero dei propri soci.
L'Istante afferma, quindi, che la sua attività assicurativa è strettamente
regolamentata ed è riconducibile al sistema pensionistico pubblico obbligatorio.
L'Istante chiede, quindi, se la norma di esenzione dall'imposta sulle transazioni
finanziarie di cui all'articolo 1, comma 494, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n.
228 risulta applicabile alle operazioni di allocazione del patrimonio aventi ad oggetto
il trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In base alla descrizione dell'attività svolta, l'Istante ritiene di non essere tenuta
all'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni di
allocazione del patrimonio che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di
azioni emesse da società residenti in Italia, in quanto autorizzata ad esercitare
esclusivamente attività di gestione delle pensioni dei lavoratori del comparto privato
nell'ambito del sistema pensionistico pubblico obbligatorio ("primo pilastro"), e,
quindi, ritiene di ricadere nell'esenzione dell'imposta concessa agli «enti di previdenza
obbligatoria» di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto ministeriale 21 febbraio
2013.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con l'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013), è stata introdotta nel nostro ordinamento l'imposta
sulle transazioni finanziarie (di seguito "FTT").
In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della predetta legge n. 228 del
2012, l'imposta sulle transazioni finanziarie si applica, con l'aliquota dello 0,2 per
cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri
strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice
civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, e al trasferimento
dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza
del soggetto che emette il certificato.
L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, e
trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo
di conclusione della transazione.
L'aliquota è ridotta alla metà, pari allo 0,1 per cento, per le transazioni effettuate
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nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate
in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società
la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell'anno precedente a quello
in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.
Le modalità di attuazione delle norme previste dall'articolo 1, commi da 491 a
500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato il 21 febbraio 2013 (di seguito,
"decreto FTT"), pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013, come modificato
dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2013 e
dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013.
L'articolo 1, comma 494, lettera c) della citata legge n. 228 del 2012 prevede
che l'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica "agli enti di previdenza
obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252". In particolare, l'articolo 16, comma 5, del
decreto FTT precisa che l'imposta "non si applica ai fondi pensione sottoposti a
vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° settembre 1996 e successive modificazioni, nonché
alle altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati
esclusivamente dai soggetti di cui al periodo precedente".
Nella relazione illustrativa del citato decreto FTT è specificato che nell'articolo
16 "vengono delineate con maggiore precisione le esenzioni dall'imposta
distinguendo le ipotesi in cui l'esenzione è riferita all'intera operazione (comma 1) da
quelle in cui l'esenzione opera con riferimento ad una ola delle parti dell'operazione
(commi 3 e 5), con la conseguenza che l'imposta rimane eventualmente applicabile
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alla controparte. [...] Inoltre, nel comma 5 dell'articolo viene precisato che l'esenzione
soggettiva di cui alla lettera c) del comma 494 della legge deve ritenersi applicabile
anche ai fondi pensione europei, nonché ai cosiddetti Pension fund pooling vehicles,
purché totalmente partecipati dai predetti fondi. L'inserimento dei fondi pensione
europei si rende necessario al fine di rendere la previsione normativa conforme al
diritto comunitario".
Come chiarito nella relazione illustrativa, si tratta di una esenzione soggettiva,
legata alla natura del soggetto che partecipa all'operazione che deve necessariamente
rientrare in una delle categorie puntualmente indicate all'articolo 16, comma 5.
Ciò posto, secondo quanto affermato nell'istanza, l'Istante non rientra né tra i "
fondi pensione", né tra le "altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" e né tra i "soggetti ed enti partecipati
esclusivamente dai soggetti di cui al periodo precedente", ma svolge funzioni proprie
di un ente di previdenza obbligatoria.
Al riguardo, si osserva che, in linea generale, l'ente di previdenza obbligatoria ha
lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori ed assistenza a favore degli
iscritti e loro superstiti, attraverso le forme e le modalità previste dalla normativa
vigente. In particolare, un ente si configura come "ente di previdenza obbligatoria"
qualora svolga, allo scopo di predisporre una tutela per i lavoratori, le attività di
raccolta dei contributi obbligatori per legge a carico degli iscritti, le attività di gestione
(in proprio o affidata a terzi) dei predetti contributi e l'attività di erogazione delle
prestazioni in favore degli iscritti al ricorrere dei requisiti previsti per legge.
Nel caso di specie, occorre preliminarmente tenere conto delle descritte
peculiarità del sistema previdenziale sociale finlandese, che, pur rientrando sotto le
competenze del Ministero degli Affari sociali e della salute, attribuisce a compagnie di
assicurazioni private la gestione di una parte del sistema pensionistico obbligatorio
(c.d. "primo pilastro"), nello specifico la gestione delle pensioni previdenziali legate al
reddito dei lavoratori privati.
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Secondo quanto rappresentato, l'Istante è una compagnia di assicurazione
pensionistica costituita nel 1983, in forma di società di mutua assicurazione, che
svolge, dietro licenza del Governo finlandese, l'esercizio dell'attività di assicurazione
pensionistica obbligatoria per i lavoratori del settore privato, in conformità alla legge
finlandese sulle compagnie di assicurazione aventi ad oggetto la gestione delle
pensioni dei lavoratori (attualmente la "Employment Pension Insurance Companies" -
354/997, cfr. allegati A1, A2, A3 e A) ed è soggetta alla supervisione e al controllo
dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria competente ("Finnish Financial Supervisory
Authority" FIN-FSA).
La predetta legge si applica a "una società pensionistica di mutua assicurazione
finlandese (...) il cui oggetto sociale consista in attività di assicurazione pensionistica
obbligatoria a norma di legge come definita nella legge delle pensioni (395/2006) e
nella legge sulle pensioni dei lavoratori autonomi (1272/2006)". (articolo 1 della
"Employment Pension Insurance Companies" - 354/997).
Lo scopo delle compagnie di assicurazione pensionistica finlandesi, come
stabilito dall'art. 2 della predetta legge, è di "svolgere attività di assicurazione
pensionistica obbligatorie a norma di legge, impegnandosi nell'emissione di coperture
pensionistiche obbligatorie (...) gestendo i fondi maturati dalla società per questo
scopo, in modo che le prestazioni previste dalle assicurazioni siano garantite".
In base alla predetta legge, "Una compagnia di assicurazione pensionistica non è
autorizzata a svolgere altre attività assicurative oltre a quelle definite nelle leggi
menzionate nell'articolo 1, comma 1 della presente legge, così come le attività di
riassicurazione direttamente collegate a tale attività" (articolo 3) e "l'Autorità di
Vigilanza Finanziaria controlla che le compagnie di assicurazione pensionistica
rispettino la legislazione assicurativa e le buone pratiche assicurative (...) che la
solvibilità (...) e i fattori che la influenzano siano organizzati in modo da
salvaguardare le prestazioni agli assicurati e che i sistemi di governo aziendale
dell'impresa siano adeguati e affidabili.". (articolo 31).
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La Legge TyEL 395/2006 sulle pensioni obbligatorie di lavoro dipendente all'art.
1 stabilisce che "Il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere e di versare i contributi
previdenziali per i suoi dipendenti in conformità alla presente Legge per il lavoro
svolto in Finlandia, a meno che non sia previsto diversamente. Il lavoratore
dipendente è obbligato a partecipare alla propria copertura previdenziale pagando il
contributo pensionistico a suo carico. Il datore di lavoro può provvedere alla
copertura previdenziale come previsto dalla presente Legge con le compagnie di
assicurazione pensionistica di cui alla Legge sulle Compagnie di Assicurazione
Pensionistica (L. 354/1997) (...) Il Centro Finlandese per le Pensioni opera come
organo di collegamento per tutti gli enti pensionistici. Le funzioni e l'amministrazione
del Centro Finlandese per le Pensioni sono stabilite nella Legge sul Centro
Finlandese per le Pensioni (L. 397/2006)."
Secondo l'art. 152 della Legge TyEL 395/2006, "il datore di lavoro trattiene il
contributo pensionistico a carico del lavoratore dipendente dalla retribuzione versata
a quest'ultimo (reddito da lavoro) in relazione al pagamento della retribuzione e lo
versa integralmente all'ente pensionistico con cui il datore di lavoro ha concordato la
previdenza per i suoi dipendenti ai sensi della presente Legge".
Analogamente dispone la Legge YEL - 1272/2006 in materia di previdenza
obbligatoria dei lavoratori autonomi.
Ciò posto, tenuto conto che in base al sistema previdenziale finlandese, secondo
quanto rappresentato, l'Istante svolge esclusivamente l'attività di gestione delle
pensioni previdenziali legate al reddito dei lavoratori del comparto privato nell'ambito
del sistema previdenziale obbligatorio in Finlandia, Stato membro dell'Unione
Europea, si ritiene che, ai fini della applicazione della FTT, lo stesso possa essere
ricompreso tra gli "enti di previdenza obbligatoria" e, pertanto, possa beneficiare
dell'esenzione dall'imposta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma
494, lett. c) della legge n. 228 del 2012 e dell'art. 16, comma 5 del decreto FTT.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
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assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni
valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella
eventuale sede di accertamento.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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