Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 1042/2013
Definizione di bene immobile nell’ambito del Regolamento di esecuzione UE del 7 ottobre 2013, n. 1042 - Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
Riferimento normativo
Definizione di bene immobile nell’ambito del Regolamento di esecuzione UE del 7 ottobre 2013, n. 1042 - Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - pdf
Testo normativo
5
Roma,
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
A utonomi ed Enti non Commerciali
Risposta n. 47
OGGETTO: Definizione di bene immobile nell’ambito del Regolamento di
esecuzione UE del 7 ottobre 2013, n. 1042 -
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’interpellante è una struttura di cooperazione transfrontaliera con
personalità e capacità giuridica fra i territori x e y, sottoposto alla legislazione
italiana applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico.
Il Gruppo è istituito ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1082/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge
della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e del Regolamento della
Repubblica di y, ed è iscritto in apposito Registro presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri del Governo Italiano - Dipartimento per gli Affari
regionali.
Compito principale dell’interpellante è l'implementazione dei programmi
di cooperazione territoriale e dei progetti cofinanziati dall'Unione europea e da
altri meccanismi finanziari.
A tal fine, in data 3 maggio 2017, l’Interpellante ha firmato con l'Autorità
di Gestione del Programma di Cooperazione territoriale xxx, il Contratto di
2
Concessione di Finanziamento in qualità di beneficiario unico per l'attuazione dei
progetti di “Investimento Territoriale Integrato” (di seguito “ITI”).
In base all’articolo 2, comma 3 del predetto Contratto è disposta la
concessione del finanziamento del progetto denominato ALFA e del progetto
BETA, per un importo complessivo di Euro xxx.
Secondo quanto rappresentato, il progetto ALFA prevede la realizzazione
di opere infrastrutturali sia in territorio italiano che xxx, quali:
- costruzione di un ponte ciclabile sul fiume xxx e pista ciclabile presso xxx
nel Comune di xxx;
- realizzazione di un'area ricreativa presso xxx nel Comune di xxx con
parcheggio attrezzato per camper;
- realizzazione di un percorso ciclabile lungo il confine xxx (parte delle
opere in territorio italiano e parte in territorio xxx);
- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici siti in Italia ed in xxx;
- restauro di edifici siti in Italia e in xxx.
L’interpellante quale beneficiario unico per l'attuazione dei progetti
dell’ITI, è l’amministrazione aggiudicatrice degli appalti per l’esecuzione dei
predetti lavori da realizzarsi in parte anche Italia. A seguito delle procedure di
gara di appalto effettuate in base alla normativa xxx, l’istante dichiara che
stipulerà le seguenti tipologie di contratti:
1. direzione lavori e coordinamento sicurezza di opere da realizzarsi
interamente in xxx;
2. lavori di realizzazione di infrastrutture da realizzarsi interamente in
xxx;
3. direzione lavori e coordinamento sicurezza di opere da realizzarsi parte
in xxx e parte in Italia;
4. lavori di realizzazione di infrastrutture da realizzarsi parte in xxx e
parte in Italia.
Ciò posto, l’istante chiede di precisare quale sia il corretto trattamento
fiscale, ai fini Iva, applicabile alle descritte prestazioni di servizi relative alle
3
opere del Progetto ITI (quali un ponte ciclabile, piste ciclabili e un'area ricreativa
con parcheggio attrezzato per camper e gli impianti idrici, fognari ed elettrici ad
essa pertinenti) e, in particolare, se “gli stessi possano essere considerati "beni
immobili".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che le opere infrastrutturali da realizzare nell'ambito
dei Progetti ITI si riferiscano a beni che “rientrano nel concetto di beni
immobili”. Di conseguenza, trattandosi di prestazioni di servizi relative a beni
immobili, in deroga al criterio generale della rilevanza Iva nel Paese del
committente e richiamando le disposizioni contenute nell’art. 7-quater del d.P.R.
633 del 1972, si applica l'Iva del luogo ove è situato il bene immobile.
L’istante ritiene, pertanto, corretto adottare il seguente comportamento:
- al servizio di direzione lavori, coordinamento sicurezza delle opere e
lavori di realizzazione delle infrastrutture da realizzarsi interamente in
xxx, applicare l’Iva in base alla normativa xxx relativamente;
- al servizio di direzione lavori, coordinamento sicurezza e lavori di
realizzazione delle infrastrutture da realizzarsi sia in xxx che in Italia, si
applica l'Iva xxx per la parte di opere realizzata in xxx e l’Iva italiana per
le parte realizzata in Italia, previa predisposizione di computi di progetto
separati ed una contabilità lavori separata.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Agli effetti dell’Iva, sotto il profilo della territorialità, in deroga alla regola
generale prevista per i servizi “generici” dall'art. 7-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (tassazione nel Paese in cui è stabilito il
committente), ai sensi dell'art. 7-quater, comma 1, lett. a), del medesimo decreto,
i servizi relativi agli immobili sono tassati nel luogo ove detti beni sono situati,
indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore o del destinatario di
tali servizi.
4
Analogamente al disposto dell’articolo 7-quater del d.P.R. n. 633 del 1972
citato, l’articolo 47 della Direttiva del 28 novembre 2006, n. 112 - prevede che
“Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le
prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore
alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i
terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un
bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione
di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli
uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”.
La natura delle prestazioni menzionate deve essere valutata avendo
riguardo ai criteri desumibili dalla normativa comunitaria in materia e, in
particolare, dalle disposizioni - in vigore dal 1° gennaio 2017 - contenute nel
Regolamento di esecuzione UE del 7 ottobre 2013, n. 1042, integrativo e
modificativo del Regolamento del 15 marzo 2011, n. 282, concernenti la
definizione di beni immobili e dei servizi relativi agli stessi.
Al riguardo, con l'introduzione dei nuovi artt. 13-ter e 31-bis nel
Regolamento di esecuzione UE n. 282 del 2011, viene fornita una puntuale
definizione del concetto di “bene immobile” e un'elencazione, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, dei servizi che si qualificano come relativi ad
immobili e di quelli che invece non rientrano in tale categoria.
L’articolo 31-bis del Regolamento n. 282 del 2011 nel definire i servizi
relativi ai beni immobili di cui all’art. 47 della citata Direttiva n. 112/2016, fa
rientrare nella nozione soltanto i servizi che presentano un nesso
sufficientemente diretto con tali beni.
In tale contesto normativo si precisa altresì che il nesso richiesto sussiste
qualora il bene costituisce parte essenziale e indispensabile della prestazione
ovvero se il servizio viene erogato o destinato a un bene immobile.
In particolare, nell’ambito di applicazione del citato articolo 31-bis,
rientrano le seguenti categorie di servizio:
5
- l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e
demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti, come previsto
nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 31-bis;
- l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di
costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali
condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili, come previsto
nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 31-bis;
- lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture
permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e
simili, come previsto nella lettera l) del comma 2 dell’articolo 31-bis.
Nelle Note esplicative della Commissione Europea relative al
Regolamento di esecuzione n. 1042/2013 del Consiglio, al paragrafo 2.3.1, in
merito alla definizione di servizi immobiliari contenuta nell’art. 31-bis, si
sottolinea che per un’applicazione comune delle norme è opportuno evitare il
ricorso ai concetti giuridici nazionali ai fini Iva al fine di evitare una doppia o
mancata imposizione.
L'art. 13-ter del Regolamento n. 282 del 2011 nel definire i beni immobili
dà rilievo all'aspetto della “fissità” stabile di tali beni al suolo, che deve
concretamente tradursi nella difficoltà di rimozione o smontaggio degli stessi, se
non alterandoli o distruggendoli.
In particolare, in base a tale disposizione, è considerato bene immobile: a)
una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui è possibile
costituire diritti di proprietà o di possesso; b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto
sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia
agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile; c) qualsiasi elemento che sia
stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in
mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte,
finestre, tetti, scale e ascensori; d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno
installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa
essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio. Le lettere a)
6
e b) si riferiscono a beni che non possono essere spostati agevolmente. Le lettere
c) e d) riguardano beni che, pur potendo essere spostati sono, pur sempre
strettamente connessi o integrati in un bene immobile, tanto che la loro rimozione
renderebbe il fabbricato inidoneo all'uso per cui è costruito, alterandone le
relative funzionalità.
Le Note esplicative della Commissione Europea relative al Regolamento
n. 1042/2013 sopra richiamate, chiariscono (p. 2.2.2.1) che il termine “edificio”
ha un significato ampio e comprende, oltre al fabbricato inteso come struttura
con un tetto e dei muri (come una casa o una fabbrica), anche altre strutture
(erette dall’uomo) che non si considerano generalmente come fabbricati.
Si precisa, inoltre, che gli edifici possono comprendere opere di
ingegneria civile, quali strade, ponti, aerodromi, porti, dighe, condotte del gas,
impianti idrici e fognari, nonché impianti industriali quali centrali elettriche,
turbine eoliche, raffinerie, ecc.
Nelle medesime Note esplicative (p. 2.3.1) si precisa che il fatto che uno o
più beni immobili si trovino in una zona geografica più vasta all’interno di una
giurisdizione (come una città o una regione) o che si trovino in diversi Stati
membri non pregiudica, di per sé, il fatto che il servizio presenti un nesso con un
bene immobile. Nei casi in cui la prestazione del servizio avvenga in più di una
giurisdizione, i diritti di imposizione saranno ripartiti proporzionalmente fra le
giurisdizioni di competenza.
Nel caso di specie, l’istante riferisce che in qualità di soggetto pubblico
unico incaricato dell’attuazione dei Progetti ITI, stipulerà specifici contratti di
appalto – a seguito di espletamento di gara pubblica in xxx - per l’esecuzione
delle seguenti prestazioni:
1. direzione lavori e coordinamento sicurezza di talune “opere” da
realizzarsi interamente in xxx ed altre da realizzarsi parte in xxx e parte
in Italia;
2. lavori di realizzazione di infrastrutture da realizzarsi interamente in xxx
ed altre da realizzarsi parte in xxx e parte in Italia.
7
In particolare, sulla base di quanto rappresentato, trattasi delle seguente
opere infrastrutturali:
1. costruzione di un ponte ciclabile sul fiume xxx e di una pista ciclabile
presso xxx nel Comune di xxx;
2. realizzazione di un'area ricreativa presso xxx nel Comune di xxx con
parcheggio attrezzato per camper;
3. realizzazione di un percorso ciclabile lungo il confine italo-xxx.
Ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata, in data 11
settembre 2018, è stato chiesto all’istante di trasmette gli schemi dei contratti
(anche in bozza) di cui trattasi. A seguito di tale richiesta, in data 12 settembre
2018, l’Istante ha inviato esclusivamente la bozza del contratto di appalto per la
realizzazione dell’area ricreativa con parcheggio attrezzato per camper in xxx a
di cui al punto sub 2, rinviando per la restante documentazione espressamente
richiesta a quanto in corso di pubblicazione sul sito del Ministero della xxx.
In base all’articolo 2 (Oggetto del contratto) della predetta bozza di
contratto, la prestazione resa dall’appaltatore consiste “nell’esecuzione degli
interventi edili ed infrastrutturali ai fini della realizzazione delle opere
infrastrutturali”. Tali interventi - si precisa nella stessa bozza - “sono specificati
[nel N.D.R.] capitolato tecnico dei lavori, nella documentazione di progetto e
nella documentazione di gara”. Tale documentazione, posta in allegato alla
bozza di contratto, non è stata prodotta dall’interpellante.
Stante la rappresentazione operata dall’istante anche a seguito di
documentazione integrativa, qualora oggetto di appalto siano prestazioni di
servizi relativi alla realizzazione, direzione e coordinamento della sicurezza delle
predette opere “infrastrutturali”, le stesse rientrano tra le prestazioni relative a
beni immobili e, pertanto, sono da assoggettare ad Iva ai sensi della normativa
sopra citata nel luogo in cui detti beni sono situati indipendentemente dal luogo
di stabilimento del prestatore o del destinatario di tali servizi. In particolare,
tenuto conto che l’istante non è titolare di partita Iva e che si tratta di operazioni
passive sarà onere del fornitore adempiere correttamente agli obblighi di
8
fatturazione, versamento e dichiarazione in materia di Iva nel rispetto della
normativa prevista dai predetti Stati membri.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 1042/2013 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Interpello AdE 244/2007
Interessi passivi – art. 96 del TUIR – terreni – diritto di superficie – acquis…
Interpello AdE 2412781/2014
Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR - Indennità sostitutiva di mensa ges…
Interpello AdE 8902784/2014
IVA – Trattamento applicabile all'attività di accompagnamento svolta da una gui…
Interpello AdE 2369755/2014
IVA - Territorialità prestazioni di logistica integrata
Interpello AdE 147/2015
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della re…
Interpello AdE 18/2000
Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rap…
Altre normative del 2013
Imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio ammi…
Interpello AdE 133
Risposta n. 298 all'interpello: Ecobonus – Cessione del credito d’imposta a soggetto priv…
Interpello AdE 298
Se manca il soggetto preposto al controllo nel trust non si applicano le agevolazioni di …
Interpello AdE 212
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3 del decreto-legge 23 di…
Interpello AdE 145
Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi dell'arti…
Interpello AdE 4495892