Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 81 e 82, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 81 e 82, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - pdf
Testo normativo
Prot. 338266/2021
Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1,
commi 81 e 82, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
Articolo 1
(Definizioni)
Nel seguito del provvedimento, s’intende per:
- “legge n. 205 del 2017”: la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di bilancio
per il 2018);
- “legge n. 147 del 2013”: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità
per il 2014);
- “decreto legge n. 98 del 2011”: il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- “decreto legge n. 201 del 2011”: il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- “decreto legge n. 185 del 2008”: il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
1
- “TUIR”: il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- “regime dell’imposta sostitutiva”: il regime di cui ai commi da 150 a 152
dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato per effetto dei commi
81 e 82 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017;
- “imposta sostitutiva”: l’imposta sostitutiva prevista all’articolo 15, comma 10,
del decreto legge n. 185 del 2008, con aliquota del 16 per cento;
- “operazione straordinaria o traslativa”: le operazioni di fusione, scissione,
conferimento d’azienda, cessione d’azienda o di partecipazioni, conferimento di
partecipazioni di controllo e scambio di partecipazioni;
- “bilancio individuale”: il bilancio d’esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti
del codice civile ovvero il corrispondente documento previsto dai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002, conforme agli schemi di bilancio previsti dalle
singole autorità di vigilanza;
- “bilancio consolidato”: il documento di cui agli articoli 25 e seguenti del Capo
III, rubricato “Bilancio consolidato”, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
ovvero il corrispondente documento previsto dalle normative degli Stati membri
dell’Unione Europea di attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante
modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE del Consiglio in
materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati ovvero il corrispondente
documento previsto dai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
conforme agli schemi di bilancio previsti dalle singole autorità di vigilanza;
- “partecipazioni di controllo”: le partecipazioni che presentano i requisiti di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 ovvero quelle che
soddisfano i requisiti di controllo previsti dai principi contabili internazionali di
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cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 luglio 2002 e relative interpretazioni;
- “partecipazioni di controllo congiunto”: le partecipazioni che presentano i
requisiti di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 ovvero
quelle che soddisfano i requisiti di controllo congiunto previsti dai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 e relative interpretazioni.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Sono ammesse al regime dell’imposta sostitutiva le società di capitali, le società
di persone e gli enti commerciali.
2. Il regime dell’imposta sostitutiva si applica ai soggetti di seguito indicati, che
abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto
di un’operazione straordinaria o traslativa:
a) incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
b) beneficiari in operazioni di scissione;
c) conferitari in operazioni di conferimento d’azienda;
d) conferitari in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi
dell’articolo 175 del TUIR;
e) conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai
sensi dell’articolo 177 del TUIR;
f) cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
g) cessionari in ipotesi di compravendita d’azienda, che includa partecipazioni di
controllo;
h) scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante
permuta ai sensi dell’articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una
partecipazione di controllo;
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i) soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di
controllo a seguito di un’operazione di fusione o scissione;
j) conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di
conferimento di azienda;
k) conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di
controllo ai sensi dell’articolo 175 del TUIR, ricevono a loro volta una
partecipazione di controllo;
l) conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante
conferimento ai sensi dell’articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una
partecipazione di controllo.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono esercitare l’opzione per il regime
dell’imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui
bilancio consolidato, riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione
straordinaria o traslativa ha avuto efficacia giuridica, a seguito di una delle ipotesi
di cui al comma precedente, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento,
marchi di impresa e altre attività immateriali.
4. Nei limiti di quanto indicato all’articolo 3, resta fermo che:
a) in presenza di più soggetti che redigono il bilancio consolidato all’interno del
medesimo gruppo, ciascun soggetto incluso in una delle ipotesi di cui al comma 2,
può esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva;
b) in presenza di più soggetti rientranti in una delle ipotesi di cui al comma 2,
appartenenti ad un unico gruppo, ciascuno di essi può esercitare l’opzione per il
regime dell’imposta sostitutiva, ancorché il bilancio consolidato venga redatto
esclusivamente dalla capogruppo;
c) il soggetto che, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma 2, abbia acquisito
in più fasi nel corso del medesimo periodo d’imposta o abbia incrementato il
controllo, anche per il tramite di un soggetto partecipato, può, anche insieme a
quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva. Il soggetto
che, a seguito di una delle ipotesi di cui al comma 2, abbia acquisito in più fasi il
controllo nel corso di più periodi d’imposta, anche per il tramite di un soggetto
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partecipato, può, anche insieme a quest’ultimo, esercitare l’opzione per il regime
dell’imposta sostitutiva solo con riferimento alla quota di partecipazione acquisita
nel periodo di imposta nel corso del quale si è perfezionato il controllo;
d) i soggetti che, a seguito di una della ipotesi di cui al comma 2, abbiano acquisito
una partecipazione di controllo congiunto, possono esercitare l’opzione per il
regime dell’imposta sostitutiva;
e) l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva può essere esercitata dal soggetto
subentrato, a seguito di fusione o scissione, ad uno dei soggetti di cui al comma 2
che, se ancora esistente, avrebbe potuto esercitare tale opzione in relazione ad
un’operazione straordinaria o traslativa effettuata in un determinato periodo
d’imposta, sempre che il subentro avvenga entro il termine previsto per il
versamento dell’imposta sostitutiva con riferimento al predetto periodo d’imposta.
Articolo 3
(Base imponibile)
1. La determinazione della base imponibile da assoggettare al regime dell’imposta
sostitutiva, anche in misura parziale, deve avvenire secondo le regole contenute
nei commi seguenti.
2. Per le ipotesi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2 dell’articolo 2 la base
imponibile è costituita dal minore fra:
a) la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel
bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi e il
valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla
società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica
dell’operazione;
b) il corrispondente valore di avviamento, marchi d’impresa e altre attività
immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto
di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi, iscritto nel bilancio consolidato
riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione ha avuto efficacia giuridica,
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ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in connessione ad altre
partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati.
3. Per le ipotesi di cui alle lettere da f) ad h) del comma 2 dell’articolo 2 la base
imponibile è costituita dal minore fra:
a) la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel
bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi e la
corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata risultante dal bilancio
riferibile all’esercizio chiuso prima dell’operazione di cui alle citate ipotesi;
b) il corrispondente valore di avviamento, marchi d’impresa e altre attività
immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto
di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi, iscritto nel bilancio consolidato
riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione ha avuto efficacia giuridica,
ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in connessione ad altre
partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati.
4. Per le ipotesi di cui alle lettere da i) ad l) del comma 2 dell’articolo 2 la base
imponibile è costituita dal minore fra:
a) la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel
bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi e il
valore del patrimonio netto o della partecipazione oggetto di conferimento, fusione
o scissione così come risultante dalla situazione contabile redatta dalla società
conferente, fusa, incorporata o scissa alla data di efficacia giuridica
dell’operazione;
b) il corrispondente valore di avviamento, marchi d’impresa e altre attività
immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto
di una delle operazioni di cui alle citate ipotesi, iscritto nel bilancio consolidato
riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione ha avuto efficacia giuridica,
ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in connessione ad altre
partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati.
5. Resta fermo che:
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a) nelle ipotesi di cui ai commi da 2 a 4, l’importo assoggettato ad imposta
sostitutiva non rileva ai fini della determinazione del valore fiscale della
partecipazione;
b) nelle ipotesi di cui ai commi da 2 a 4, non rilevano gli incrementi – intervenuti
successivamente all’acquisizione – del valore contabile della partecipazione
derivanti da fenomeni valutativi, incluse le circostanze in cui tale valore si sia
modificato per effetto di una legge di rivalutazione, né i decrementi di tale valore
derivanti da fenomeni valutativi;
c) nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 ciascun soggetto
può affrancare una quota di avviamento, marchi d’impresa e altre attività
immateriali iscritti nel proprio bilancio consolidato pari, al massimo, al maggior
valore della partecipazione di controllo ad esso riferibile;
d) nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 2, ciascun soggetto
facente parte del gruppo può affrancare una quota di avviamento, marchi d’impresa
e altre attività immateriali pari, al massimo, al maggior valore della partecipazione
direttamente detenuta;
e) nelle ipotesi in cui il valore della partecipazione di controllo e il valore delle
voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali siano espressi in
valuta estera, i medesimi devono essere considerati in base ai valori in euro al
cambio, rispettivamente, della data di efficacia giuridica dell’operazione e di
quello utilizzato nel bilancio consolidato riferibile all’esercizio nel corso del quale
l’operazione ha avuto efficacia giuridica.
Articolo 4
(Effetti dell’esercizio dell’opzione)
1. La deduzione di cui all’articolo 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 del valore affrancato dell’avviamento e dei
marchi d’impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a
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prescindere dall’imputazione al conto economico, a partire dal secondo periodo di
imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.
2. La deduzione di cui all’articolo 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 delle altre attività immateriali, comprese
quelle a vita utile definita, può essere effettuata in misura non superiore ad un
decimo, a prescindere dall’imputazione al conto economico, a partire dal secondo
periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.
3. Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui al regime
dell’imposta sostitutiva, inclusa la trasformazione - ai sensi dell’articolo 2, comma
55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - delle attività per imposte anticipate iscritte in
bilancio a seguito dell’esercizio dell’opzione medesima, qualora la relativa
contabilizzazione sia ammessa in applicazione di corretti principi contabili,
s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di
controllo, i marchi d’impresa e le altre attività immateriali o l’azienda cui si
riferisce l’avviamento affrancato, perfezionati anteriormente al quarto periodo
d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.
Conseguentemente:
a) il valore dell’avviamento, dei marchi d’impresa e delle altre attività immateriali
affrancato con il regime dell’imposta sostitutiva si considera fiscalmente non
riconosciuto; la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui gli effetti
dell’opzione si intendono revocati tiene conto della loro rideterminazione.
b) gli ammortamenti fiscali medio tempore operati sono recuperati mediante
variazioni in aumento extracontabili, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP,
nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui gli effetti dell’opzione si
intendono revocati;
c) l’imposta sostitutiva versata è scomputata dalle imposte sui redditi dovute con
riferimento al periodo d’imposta in cui gli effetti dell’opzione si intendono
revocati, ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR;
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d) il credito d’imposta riconosciuto per effetto della trasformazione - ai sensi
dell’articolo 2, comma 55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - delle attività per imposte
anticipate iscritte in bilancio a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime
dell’imposta sostitutiva, qualora la relativa contabilizzazione sia ammessa in
applicazione di corretti principi contabili, è riversato entro trenta giorni dal
momento in cui gli effetti dell’opzione si intendono revocati, per la parte già
utilizzata, e maggiorato degli interessi moratori calcolati al tasso legale decorrenti
dalla medesima data, secondo le modalità previste dal Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi,
relativa al periodo d’imposta in cui gli effetti dell’opzione si intendono revocati,
tiene conto della rideterminazione del credito d’imposta;
e) gli atti di realizzo - intervenuti anteriormente al quarto periodo d’imposta
successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva – riguardanti le singole
attività immateriali, inclusi i marchi d’impresa ed esclusi gli avviamenti, oggetto
di affrancamento determinano gli effetti di cui alle precedenti lettere da a) a d) solo
con riferimento alle predette attività;
f) gli atti di realizzo parziale - intervenuti anteriormente al quarto periodo
d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva – della
partecipazione di controllo precedentemente acquisita per effetto di una delle
operazioni di cui all’articolo 2, comma 2, determinano gli effetti di cui alle
precedenti lettere da a) a d) in proporzione alla percentuale di partecipazione
ceduta rispetto a quella complessivamente acquisita che ha dato luogo
all’affrancamento. La proporzione di cui al precedente periodo non si applica se i
predetti atti di realizzo parziale della partecipazione determinano la perdita del
controllo;
g) gli atti di realizzo - intervenuti anteriormente al quarto periodo d’imposta
successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva – aventi ad oggetto un
ramo d’azienda determinano gli effetti di cui alle precedenti lettere da a) a d) con
riferimento alle singole attività immateriali affrancate, inclusi i marchi d’impresa,
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facenti parte del predetto ramo d’azienda e all’avviamento affrancato ad esso
relativo.
4. In caso di trasferimento nel territorio dello Stato della residenza ai fini delle
imposte sui redditi del soggetto titolare dell’avviamento, dei marchi d’impresa e
delle altre attività immateriali in relazione ai quali è stata esercitata l’opzione per
il regime di imposizione sostitutiva ovvero di trasferimento nel territorio dello
Stato delle medesime attività per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa,
il valore fiscale assunto dalle stesse ai sensi dell’articolo 166-bis del TUIR va
considerato al netto della corrispondente base imponibile dell’imposta sostitutiva
di cui all’articolo 3. Parimenti, in applicazione del medesimo criterio di cui al
periodo precedente, il valore fiscale delle attività riferite a società non residenti,
per le quali è stata esercitata l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva, deve
essere assunto al netto della corrispondente base imponibile dell’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 3, ogniqualvolta il suo riconoscimento ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive determini
fenomeni di doppia deduzione fiscale.
5. L’esercizio dell’opzione per qualunque regime di riallineamento dei valori
fiscali e contabili previsto dalle norme tributarie, nonché l’esercizio dell’opzione
per i regimi di cui all’articolo 23, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 98 del
2011 e di cui all’articolo 20 del decreto legge n. 201 del 2011, precludono la
possibilità – con riferimento ai medesimi valori di avviamento, marchi d’impresa
e altre attività immateriali - di optare per il regime dell’imposta sostitutiva e
l’esercizio dell’opzione per quest’ultimo regime preclude - con riferimento ai
medesimi valori di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali -
l’esercizio dell’opzione per i predetti regimi. Il medesimo valore di avviamento,
marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritto nel bilancio consolidato, già
affrancato - in tutto o in parte - con il regime dell’imposta sostitutiva da un soggetto
incluso in una delle ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 2, non può essere
assoggettato - per la quota già affrancata da un altro soggetto - al medesimo regime,
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in relazione alla stessa operazione ovvero ad una delle altre operazioni incluse
nelle ipotesi di cui al medesimo comma 2.
6. In presenza di atti negoziali che comportano l’acquisizione da parte di un gruppo
economico della partecipazione di controllo precedentemente detenuta da un altro
gruppo economico, che ha formato oggetto di affrancamento in base al regime
dell’imposta sostitutiva in capo a quest’ultimo, è fatto obbligo alle società
appartenenti al gruppo economico dante causa, anche per il solo tramite della
società capogruppo, di comunicare alle società aventi causa o, in alternativa, alla
sola società capogruppo di queste ultime - per ciascuna delle ipotesi di cui al
comma 2 dell’articolo 2 in relazione alla quale si è proceduto all’esercizio
dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva – gli importi assoggettati ad
imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e
altre attività immateriali suscettibili di affrancamento; la mancata o incompleta
osservanza del predetto obbligo comporta la decadenza per le società appartenenti
al gruppo dante causa dal regime dell’imposta sostitutiva, con gli effetti di cui al
precedente comma 3, al ricorrere delle condizioni previste al comma 5, in ipotesi
di esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva da parte delle
società appartenenti al gruppo avente causa.
7. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato, in un’unica rata, entro il
termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in cui l’operazione ha avuto efficacia giuridica, secondo le modalità
previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
8. Gli effetti fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nei limiti dell’importo
della base imponibile determinata - in conformità a quanto disposto dagli articoli
3 e 4 - ai fini della commisurazione dell’imposta versata.
9. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data
indicazione, per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 2 in relazione
alla quale si è proceduto all’esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta
sostitutiva, degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva rispetto ai valori delle
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voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di
affrancamento secondo quanto disposto dall’articolo 3.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, nel caso in cui la voce relativa
all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali iscritta nel
bilancio consolidato non sia riferita ad un soggetto residente o ad una stabile
organizzazione sita nel territorio dello Stato di un soggetto non residente, i soggetti
di cui al comma 2 dell’articolo 2 provvedono alla segnalazione dei valori di tali
attività singolarmente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
in cui viene esercitata l’opzione.
11. L’omessa o incompleta segnalazione in dichiarazione ai sensi del comma 10 è
punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
12. Tutti gli altri elementi necessari ai fini dell’attività di controllo e di
accertamento sulla corretta applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, ivi
incluse le informazioni relative alle differenze fra i valori contabili delle
partecipazioni e/o del patrimonio netto delle imprese controllate emersi in una
delle ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 2, quelle relative alla riconducibilità
delle predette differenze ai valori di avviamento, marchi d’impresa e altre attività
immateriali, iscritti nei bilanci consolidati di riferimento, nonché quelle relative al
rispetto delle previsioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, devono essere
evidenziati in un apposito documento extracontabile da esibire, su richiesta,
all’ufficio competente.
13. L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva relativa all’avviamento, ai
marchi d’impresa e alle altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato
non può essere esercitata ove tali attività siano riferite ad un soggetto o a una stabile
organizzazione siti in Stati o territori non inclusi nella lista di cui all'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Articolo 5
(Ambito temporale di applicazione)
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1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano, in conformità alle
disposizioni dei commi da 81 a 83 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, alle
operazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 effettuate a partire dal periodo
d’imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n.
205 del 2017.
2. Qualora si siano verificate le fattispecie di cui all’articolo 4, comma 4, nel
periodo intercorrente tra l’inizio del periodo d’imposta indicato nel comma 1 e la
data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il soggetto titolare delle attività trasferite
in Italia assume come valore fiscalmente riconosciuto dell’attività trasferita quello
al momento dell’ingresso in Italia di tale attività al netto della corrispondente base
imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 3 e recupera i maggiori
ammortamenti fiscali medio tempore operati mediante variazioni in aumento
extracontabili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla
data di pubblicazione del presente provvedimento, senza applicazione di interessi
e sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo 6
(Abrogazione del provvedimento del 6 giugno 2014)
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2014, prot.
n. 2014/77035, “Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147”, è abrogato e sostituito dal presente
provvedimento a decorrere dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
13
L’articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020” prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 10-
bis e 10-ter dell’articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alle operazioni
effettuate a decorrere dal periodo d’imposta anteriore a quello in corso alla data di
entrata in vigore della richiamata legge n. 205 del 2017, anche per le voci relative
all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali iscritte nel
bilancio consolidato non riferite ad una stabile organizzazione sita nel territorio
dello Stato di un soggetto non residente.
Il comma 81, infatti, estende la possibilità, previo pagamento dell’imposta
sostitutiva di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 decreto legge n. 185 del
2008, come modificato e integrato dai commi da 150 a 152 dell’articolo 1 della
legge n. 147 del 2013, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad
avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali, anche se non afferenti ad
una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.
Il comma 83, richiamando il disposto del comma 151 dell’articolo 1 della legge n.
147 del 2013, conferma la preclusione della possibilità di optare per il regime in
argomento con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e
altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento
previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter,
del Tuir, e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto legge n. 185 del 2008
e viceversa (comprendendo, anche, gli altri regimi di riallineamento
nominativamente non indicati).
Stante la ratio espressa dal legislatore, nel citato comma 83 secondo cui “al fine di
evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali
oggetto di riallineamento”, nell’ambito del predetto divieto devono,
coerentemente, rientrare anche la deduzione degli ammortamenti relativi ai valori
fiscali delle attività immateriali assunti ai fini delle imposte sui redditi e
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dell’imposta regionale sulle attività produttive dai soggetti che trasferiscono la
sede nel territorio dello Stato anche all’esito di operazioni straordinarie.
Infine, il comma 83 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, siano stabilite le disposizioni volte ad evitare fenomeni di doppia
deduzione.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
- articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) Disciplina normativa di riferimento:
- articolo 1, commi da 81 a 83, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- articolo 1, commi da 150 a 152, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it) tiene luogo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
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Roma, 30 novembre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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