Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 145/2013
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Attività attinenti al design e all’ideazione estetica - Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
Riferimento normativo
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Attività attinenti al design e all’ideazione estetica - Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 41
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Grandi contribuenti e
internazionale
Roma, 26 Luglio 2022
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
- Attività attinenti al design e all’ideazione estetica - Articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
Con la presente risoluzione sono portati all’attenzione degli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti forniti per la corretta individuazione dei
criteri che, in generale, rilevano ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche “decreto-legge”),
effettuati nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e
dell’occhialeria.
Nell’ambito delle attività istruttorie relative a istanze di interpello riferite ad
attività svolte nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, presentate prima
della pubblicazione della circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 (con la quale, si
ricorda, sono state fornite, per quanto di interesse nel caso di specie, nuove
indicazioni sulla gestione degli interpelli che involgono questioni tecniche di
competenza di altre Amministrazioni), la scrivente ha provveduto a chiedere al
Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche “Mi.S.E.”) il parere tecnico
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previsto dalla previgente modalità di istruttoria delle istanze in argomento (cfr.
circolare n. 5/E del 16 marzo 2016).
In considerazione di quanto espresso dal Mi.S.E alla scrivente in ordine
all’ammissibilità delle attività rappresentate al beneficio di cui all’articolo 3 del
decreto legge, relativamente agli aspetti che interessano in questa sede, si ritiene
opportuno portare a conoscenza il contenuto di uno dei pareri in questione,
riguardante la società ALFA SPA (di seguito anche “ALFA”, “società” o “istante”),
esercente l’attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della
moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria – e quella successiva di
produzione –svolta per alcuni marchi detenuti da società appartenenti ad un Gruppo
BETA di cui anche ALFA fa parte (di seguito anche “Brand Owners”).
Al riguardo, ALFA riferisce di svolgere “attività di ricerca e sviluppo a
partire dalle fasi di ideazione, sino alla fase di prototipia … per i summenzionati
Brand”.
In particolare, come rappresentato nell’istanza d’interpello, a seguito “...
della individuazione di un tema stilistico che dia l’impronta riconoscibile della
singola Brand Owner al prodotto, la Società procede con la realizzazione di diversi
modelli prototipali estetici e tecnici, ognuno finalizzato ad un diverso studio delle
caratteristiche del futuro prodotto richiesto. Solo successivamente si procede alla
realizzazione di un modello di prototipo che racchiude tutte le soluzioni tecniche le
quali saranno compatibili con le scelte estetiche e con le esigenze di vestibilità e di
comfort nell’utilizzo del prodotto …. A seguito della realizzazione dei vari step di
prototipia, ogni modello di prototipo verrà presentato alla Brand Owner che
esprimerà le proprie valutazioni in ordine al successivo sviluppo dell’input creativo
...”.
In ordine alle attività svolte, ALFA chiede di usufruire dell’incentivo del
credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-
legge per taluni costi sostenuti nell’anno d’imposta 2019.
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Il Mi.S.E., nell’aprile 2022, ha espresso il seguente parere in merito
all’ammissibilità dell’attività svolta da ALFA al credito d’imposta in argomento:
«… [S]i ricorda in via generale che l’individuazione delle attività di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d’imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le
definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale”
contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione
Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato
a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”. Tali definizioni, com’è noto, risultano a
loro volta mutuate da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni
statistiche nazionali in materia di spese in ricerca e sviluppo, secondo i criteri di
classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. Manuale di
Frascati, concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research
and Experimental Development”. In questo senso, si ricorda, al punto 75 della citata
Comunicazione 198/01 del 2014, viene espressamente precisato che: “Per
classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si
baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite
nel Manuale di Frascati dell’OCSE”. Pertanto, come più volte precisato e ribadito da
questo Ufficio e dalla stessa Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi emanati in
materia, i principi generali e i criteri contenuti nelle suddette linee guida per le
rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate
dall’OCSE assumono diretta rilevanza anche ai fini dell’applicazione della disciplina
del credito d’imposta.
Secondo i principi e i criteri contenuti in tale manuale, le attività qualificabili
come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo
di innovazione condotto da un’impresa, per il superamento di una o più incertezze
scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello
stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze
già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la
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finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o
al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta, quindi, di
attività (lavori) che necessariamente si caratterizzano, anzitutto, per la presenza di
elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio
d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano. Proprio per tali
contenuti e caratteristiche, contribuendo all’avanzamento delle conoscenze generali
attraverso il superamento di ostacoli o incertezze scientifiche o tecnologiche e,
quindi, producendo un beneficio per l’intera economia, le attività di ricerca e sviluppo
sono potenzialmente meritevoli di essere incentivate con la concessione di contributi
pubblici. In coerenza con tale impostazione, quindi, le attività di ricerca e sviluppo
agevolabili sono quelle che si rendono necessarie, nell’ambito di uno specifico
progetto di innovazione industriale o commerciale, per il superamento di un ostacolo
o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le
capacità già disponibili; mentre, non si considerano attività di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d’imposta le attività innovative che costituiscono il risultato di
un semplice utilizzo dello stato dell’arte nello specifico settore e che, pertanto, pur
potendo dare luogo sia a un ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità
della singola impresa e sia a un miglioramento dei suoi prodotti o processi, non
comportino un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili
(stato dell’arte).
In tal senso, come più volte chiarito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate
(si veda, in particolare, la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019), nel campo di
applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che
l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma esclusivamente quelle –
svolte internamente ovvero commissionate all’esterno – che si caratterizzano per la
presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e
qualificazione sopra indicati: vale a dire, si ripete, le attività che nell’ambito di un
determinato progetto finalizzato all’introduzione di un nuovo prodotto (bene o
servizio) o di un nuovo processo (di produzione di un prodotto) – o finalizzato ad
apportare significativi miglioramenti a prodotti o processi esistenti – si rendano
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necessarie per il superamento di un problema o di un’incertezza scientifica o
tecnologica, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del
settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e
disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico. Per converso,
devono ritenersi escluse le attività che, pur dando luogo a un ampliamento del livello
delle conoscenze o delle capacità della singola impresa, derivino essenzialmente
dall’effettuazione di investimenti volti all’introduzione da parte della stessa di
tecnologie e conoscenze già note e diffuse nell’ambito del settore di appartenenza.
I criteri sopra ricordati, come ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate con
la risposta n. 188 del 17 marzo 2021, assumono valenza generale, nel senso che
devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, sia pur con gli adattamenti di
nozioni e concetti che i diversi comparti (industriali e commerciali) richiedono in
ragione della loro specificità. Pertanto, avendo riguardo al settore e alla fattispecie
che qui occupa, potrebbero essere considerate in via di principio attività ammissibili
al credito d’imposta le attività volte, nell’ambito di uno specifico progetto di
innovazione industriale o commerciale, al superamento di un ostacolo o un’incertezza
scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già
disponibili, in materia, a esempio, di performance tecniche (omissis…). Mentre,
devono in via di principio ritenersi escluse dalle attività ammissibili al credito
d’imposta le attività concernenti il lancio di nuovi prodotti, o le modifiche ai prodotti
e procedimenti esistenti, non finalizzate alla risoluzione di un ostacolo di carattere
scientifico e/o tecnologico non risolvibile sulla base delle conoscenze e capacità già
disponibili nello stato dell’arte e nella prassi del settore. In particolare, è questo il
caso delle attività attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la
concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino
elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai
materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri
elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma
esteriore o l’aspetto estetico del prodotto. Tali attività non costituiscono attività di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, non comportando in linea di
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principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo
scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.
Analogamente, non costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività
relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le
abitudini dei consumatori, nonché le attività riguardanti la valutazione di gradimento
dei prodotti (sotto il profilo estetico), necessarie per il corretto posizionamento di una
nuova collezione, al fine anche di individuarne il mercato di inserimento. In generale,
devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio
dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate
alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.
In questo senso, tornando all’esame della fattispecie oggetto d’interpello,
(omissis), la società istante ha, tra l’altro, rappresentato che “…la Società … è
chiamata alla realizzazione di prodotti (omissis) che, per poter cogliere le aspettative
e i gusti dei clienti, devono presentare soluzioni tecniche e di materiali sempre nuovi,
collegate da un vincolo di stretta complementarietà con lo sforzo estetico unico e
nuovo per ogni stagione”; senza tuttavia documentare in che modo e per quali
specifici aspetti l’utilizzo di nuovi materiali e soluzioni tecniche per la realizzazione
delle nuove collezioni stagionali avrebbe reso necessari lavori finalizzati al
superamento di ostacoli tecnici o scientifici non superabili con le conoscenze già in
possesso della società e del gruppo di appartenenza e comunque facenti parte delle
conoscenze già ampiamente diffuse nel settore di appartenenza. Allo stesso modo, le
attività descritte (omissis) in generale come “…sforzo preliminare, in termini di
compatibilità dei tre elementi fondamentali succitati (materiali, tecnica e forma,
complementariamente intesi), mediante lo svolgimento di studi (omissis),
individuando soluzioni strutturali compatibili con il tipo di prodotto (omissis) …” e
“…ricerca soluzioni nuove come l’ideazione e lo sviluppo (omissis) o la
sperimentazione di materiali mai utilizzati nel comparto, testandoli in termini di
resistenza, leggerezza e qualità (omissis) …” non sembrano potersi classificare, in
mancanza di altri elementi più specifici, alla stregua di attività di ricerca e sviluppo
nell’accezione sopra precisata. Anche l’evidenziata circostanza che “…di pari passo
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allo studio di materiali nuovi, vi è anche quello delle tecniche di realizzazione delle
parti strutturali o meramente estetiche (omissis), che possono comportare delle
difficoltà per la realizzazione di dettagli (omissis) …” rappresenta una problematica
di carattere ricorrente nell’ambito dello specifico settore in cui opera l’impresa e che,
pertanto, non può qualificarsi alla stregua di un’incertezza tecnica non superabile con
le conoscenze già disponibili nel settore.
Gli elementi forniti dalla società istante (omissis) …, non consentono,
dunque, di enucleare quali sarebbero state le attività di ricerca e sviluppo
nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta svolte dalla medesima società
nel periodo d’imposta 2019 e per le quali, inoltre, la medesima società avrebbe
assunto anche il rischio d’insuccesso tecnico e finanziario (sempre nell’accezione
rilevante ai fini della disciplina agevolativa). A ben guardare, infatti, le ulteriori
informazioni fornite dalla società istante poggiano sull’assunto apodittico e generico
secondo il quale le attività relative all’ideazione e alla successiva produzione dei
nuovi modelli dei prodotti sarebbero complementari e, pertanto, includendo anche
fasi di ingegnerizzazione delle creazioni elaborate nelle fasi di design e ideazione
estetica, assumerebbero automaticamente la qualificazione di attività di ricerca e
sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. In effetti e più
propriamente, sulla base delle informazioni rappresentate dalla società istante, le
attività in questione devono considerarsi quali attività ricollegabili all’ordinario
processo di progettazione e realizzazione dei nuovi prodotti, sia pur sulla base degli
obiettivi e di programmi individuati in esito alle attività di ricerca stilistica; tali
devono considerarsi, in particolare, anche le attività svolte per l’individuazione di
materiali e soluzioni tecniche compatibili con gli input dei reparti deputati alla
definizione del tema stilistico, attraverso la scelta di materiali di alta qualità … e
l’effettuazione di prove di combinazione di forme, materiali e colori, per le quali la
società istante non ha fornito concreti elementi per l’individuazione di eventuali fasi
e lavori di ricerca e sviluppo finalizzati al superamento di un ostacolo o un’incertezza
scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili
nel settore e soprattutto già note nell’ambito del gruppo di appartenenza.
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Naturalmente, non può escludersi che nell’ambito dei progetti finalizzati al lancio di
nuovi prodotti possano essere stati svolti dei lavori con contenuti di ricerca e sviluppo
nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; tuttavia, la documentazione
prodotta dalla società non fornisce alcuna evidenza di tali lavori, né della tempistica
di eventuale svolgimento, né delle spese eventualmente correlate. In particolare, si
ricorda che, a stretto rigore, sia l’individuazione degli specifici lavori ammissibili, sia
la determinazione delle correlate spese eleggibili, non possono prescindere da una più
chiara definizione della Work Breakdown Structure (o struttura analitica) del progetto
di ricerca, all’interno della quale siano individuabili le singole unità più elementari
(Work Packages e Work Breakdown Elements), alle quali siano associabili il team di
progetto (personale interno e/o esterno all’impresa), i costi connessi, il valore dello
stato di avanzamento (Work In Progress), sia in termini di costi sostenuti e sia di
rapporto verso l’obiettivo.
In sostanza e in conclusione, deve osservarsi che le attività descritte dalla
società istante, pur essendo in generale finalizzate al rinnovo ricorrente dei prodotti
secondo lo schema operativo tipico delle imprese del settore attraverso la
realizzazione di nuove collezioni e campionari, non evidenzino in concreto contenuti
significativi ai fini dell’individuazione di eventuali fasi qualificabili come attività di
ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; senza
considerare che, attenendo le medesime attività in larga parte a innovazioni inerenti
al marketing, non risultano caratterizzate, come già rilevato, neanche da elementi di
rischio di insuccesso tecnico e finanziario nell’accezione rilevante ai fini del credito
d’imposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ferma restando la
possibilità per l’impresa di produrre eventualmente ulteriori elementi a supporto
dell’applicazione del beneficio, anche in punto di corretta ricostruzione sia della
tempistica di svolgimento di eventuali attività ammissibili e sia del rispetto
dell’approccio incrementale, si ritiene che le attività svolte dalla società istante nel
corso del periodo d’imposta 2019, così come descritte nella documentazione
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prodotta, non costituiscano nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo
nell’accezione rilevante agli effetti del credito d’imposta.
Ciò precisato, si ritiene opportuno segnalare, da ultimo, che la nuova
disciplina del credito d’imposta, introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2019, dall’art. 1,
commi 198 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha ampliato la tipologia delle
attività ammissibili al beneficio. Nel nuovo contesto normativo, infatti, l’ambito
oggettivo delle fattispecie agevolabili non è più circoscritto alle sole attività di ricerca
e sviluppo nell’accezione sopra ricordata, ma è stata estesa, tra l’altro, anche alle
attività di design e ideazione estetica, nell’ambito delle quali, tenendo presente il
carattere di misura generale del credito d’imposta, potrebbero in linea di principio
rientrare, pur sempre verificandosi il requisito della novità e della significatività (e
della “non ripetitività”) nonché gli altri requisiti richiesti dalla norma, alcune attività
di carattere creativo svolte dalla società istante.».
Ciò posto, alla luce del suddetto parere tecnico qui sopra riprodotto, ALFA
non può usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui al più volte
richiamato articolo 3 del decreto-legge.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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