Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 351/1989

Sostituzione del comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale concernente la compilazione e la custodia dei verbali relativi a decisioni di collegi giudicanti.

Pubblicato: 30/10/1989 In vigore dal: 30/10/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1989, n. 351

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 351/1989 # DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1989, n. 351 ## Sostituzione del comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale concernente la compilazione e la custodia dei verbali relativi a decisioni di collegi giudicanti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante approvazione del codice di procedura penale ; Visto l' art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 , recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 1989; Visto il conforme parere in data 24 ottobre 1989 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1989; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il comma 5 dell'art. 125 del codice di procedura penale , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , è sostituito dal seguente: "5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.". AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Si trascrive il testo dell' art. 125 del codice di procedura penale , come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 125 (Forme dei provvedimenti del giudice). - 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. 2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. 3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge. 4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta. 5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. 6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente".

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