Quali agevolazioni economiche prevede il Decreto Legislativo 380/1948 per gli esercenti di aziende minerarie?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 380/1948 rappresenta una misura di sostegno economico temporaneo rivolta agli operatori del settore estrattivo minerario nel dopoguerra. La norma concede un'integrazione di prezzo (sovvenzione) per ogni tonnellata di combustibili fossili nazionali venduti e consegnati, specificamente antraciti, ligniti, xiloidi e torbose, con esclusione delle torbe e del carbone sulcis della Società Carbonifera Sarda. Il beneficio era limitato nel tempo, dal 1° marzo al 30 giugno 1948, periodo di particolare difficoltà economica per il settore estrattivo italiano. Oltre all'integrazione di prezzo sulla vendita, il decreto prevedeva anche un contributo aggiuntivo per i combustibili consumati internamente negli stabilimenti industriali degli stessi esercenti o di imprenditori associati, escludendo però i consumi interni delle miniere stesse. Si trattava di un intervento straordinario dello Stato per sostenere la redditività delle aziende minerarie e garantire la continuità produttiva nel settore energetico nazionale nel periodo di ricostruzione post-bellica.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 380
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 380/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 380
## Concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili
nazionali agli esercenti di aziende minerarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948; Art. 1 A decorrere dal 1 marzo 1948, sino al 30 giugno 1948, è concessa agli esercenti di aziende minerarie una integrazione di prezzo per ogni tonnellata venduta e consegnata di antraciti, ligniti picee, xiloidi e torbose ed in genere di combustibili fossili ad eccezione delle torbe e del carbone sulcis prodotto dalla Società Carbonifera Sarda. A decorrere dalla stessa data è concesso un contributo per ogni tonnellata dei combustibili indicati nel comma precedente, consumata da stabilimenti industriali appartenenti agli stessi esercenti o ad imprenditori con essi consociati, con esclusione dei combustibili impiegati per i consumi interni della miniera.
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Il Decreto Legislativo 380/1948 disciplina contributi e integrazioni di prezzo nel settore estrattivo, rappresentando un intervento di politica industriale e sostegno economico alle aziende minerarie. La norma è rilevante per comprendere le agevolazioni storiche ai combustibili fossili nazionali, le sovvenzioni di prezzo e i contributi pubblici alle imprese estrattive, aspetti che interessano storici dell'economia e studiosi di diritto amministrativo economico.
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