Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nel locali di spettacolo e trattenimento a favore del soccorso invernale e della riqualificazione dei disoccupati.
Quali sono le caratteristiche del sopraprezzo istituito dal Decreto Legislativo 4/1948 sui biglietti di spettacolo e intrattenimento?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 4/1948 istituisce un sopraprezzo temporaneo sui biglietti d'ingresso per spettacoli e trattenimenti pubblici, applicabile esclusivamente nei giorni festivi dal 25 gennaio al 31 marzo 1948. La misura riguarda tutti i locali che organizzano spettacoli soggetti a diritto erariale, incluse manifestazioni sportive con o senza scommesse, e rappresenta una forma di prelievo straordinario a favore del soccorso invernale e della riqualificazione dei disoccupati nel dopoguerra. Il sopraprezzo è calcolato in modo progressivo in base al prezzo del biglietto al netto del diritto erariale: 5 lire fino a 50 lire, 10 lire da 50 a 200 lire, e 20 lire oltre 200 lire. Un aspetto rilevante è che il sopraprezzo stesso è esente da diritto erariale e imposta di entrata, rappresentando quindi un prelievo netto sugli incassi degli esercenti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948, n. 4
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 4/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948, n. 4
## Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nel locali di
spettacolo e trattenimento a favore del soccorso invernale e della
riqualificazione dei disoccupati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948: Art. 1 In deroga all' art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 , è istituito, per un periodo di tempo limitato ai giorni festivi dal 25 gennaio al 31 marzo 1948, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente: sul biglietto, al netto del diritto erariale, fino a L. 50: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 5; oltre L. 50 fino a L. 200: . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 10; oltre L. 200:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 20. Tale sopraprezzo è esente dal diritto erariale e imposta entrata.
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Il Decreto Legislativo 4/1948 disciplina un tributo straordinario su biglietti di spettacolo e manifestazioni sportive, configurandosi come prelievo erariale temporaneo. La normativa è rilevante per commercialisti e gestori di locali di intrattenimento in relazione a diritti erariali, imposte di entrata e obblighi di versamento di tributi speciali nel periodo postbellico italiano.
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