Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 411/1948

Proroga del termine di presentazione delle domande di prestazioni sanitarie ed economiche da parte di cittadini italiani aventi diritto ad indennita' per infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.

Pubblicato: 12/05/1948 In vigore dal: 23/03/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 411

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 411/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 411 ## Proroga del termine di presentazione delle domande di prestazioni sanitarie ed economiche da parte di cittadini italiani aventi diritto ad indennita' per infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 17 marzo 1948: Art. 1 Articolo unico. Il termine stabilito dall' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919 , per la presentazione delle domande dirette al conseguimento di prestazioni sanitarie ed economiche da parte dei cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale a carico di istituti assicuratori germanici è prorogato di mesi sei. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - SFORZA - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 233. - FRASCA

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