Cosa prevede il Decreto Legislativo 445/1948 riguardo alla riscossione dei diritti di licenza sul carbone importato?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 445/1948 dispone la proroga della sospensione temporanea della riscossione del diritto di licenza (una tassa doganale) applicabile al carbone fossile e al carbone coke importati nel territorio italiano. La misura, originariamente concessa con un precedente decreto del novembre 1947, viene estesa dal 1° febbraio 1948 al 30 giugno 1948. Si tratta di una norma transitoria emanata nel primo dopoguerra, quando l'Italia aveva necessità di importare carbone per la ricostruzione economica senza gravare ulteriormente le importazioni con prelievi fiscali. La sospensione riguarda specificamente le voci tariffarie 564 e 564-bis della tariffa doganale, identificando con precisione i prodotti interessati. Questa disposizione rappresenta una misura di agevolazione commerciale temporanea, tipica dei decreti legislativi del periodo di transizione costituzionale, emanata su proposta congiunta dei Ministeri delle Finanze, del Bilancio, del Tesoro, dell'Industria e Commercio e del Commercio con l'Estero.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 445
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 445/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 445
## Temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza
dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel
territorio dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Art. 1 Articolo unico. La proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza, dovuto sul carbon fossile e sul carbone coke (voci della tariffa doganale 564 et 564-bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, accordata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 novembre 1947, n. 1590 , è ulteriormente consentita dal 1 febbraio 1948 fino al 30 giugno 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - DEL VECCHIO - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato Corte dei conti, addì 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 44. - FRASCA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 445/1948 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Legislativo 445/1948 è una norma doganale e tributaria che riguarda la sospensione dei diritti di licenza su importazioni di carbone, rilevante per chi studia la fiscalità doganale, i tributi all'importazione e le agevolazioni commerciali nel dopoguerra. Importatori, spedizionieri e operatori del settore energetico consultavano questa normativa per comprendere l'applicazione delle tariffe doganali, l'esenzione da tributi e le procedure di sdoganamento nel periodo di ricostruzione economica italiana.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.