Quali erano le tariffe per le conversazioni telefoniche sulle linee fonotelegrafiche secondo il Decreto Legislativo 485/1948 e come sono state successivamente modificate?
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Il Decreto Legislativo 485/1948 ha stabilito le tariffe per le conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente su linee fonotelegrafiche, differenziate in base alla distanza: 12 lire per linee fino a 3 chilometri, 24 lire per linee da oltre 3 a 25 chilometri, e 36 lire per linee oltre i 25 chilometri. Questo provvedimento rientrava nella competenza del Ministero per le poste e le telecomunicazioni ed era stato coordinato con i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio. Le tariffe rappresentavano il corrispettivo dovuto per ogni conversazione e costituivano una fonte di entrata per l'amministrazione pubblica nel settore delle telecomunicazioni. Successivamente, il D.P.R. 22 febbraio 1949, n. 146 ha aumentato tutte le tariffe a partire dal 1° maggio 1949, portandole rispettivamente a 16, 32 e 47 lire, applicabili per ogni conversazione della durata di tre minuti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 485
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 485/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 485
## Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche scambiate
esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Art. 1 Articolo unico. L'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253 , modificato dall' art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44 , e dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 459 , è modificato come appresso: Art. 98. - La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita nella misura seguente: L. 12 su linee fino a 3 chilometri; L. 24 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 36 su linee oltre i 25 chilometri. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 118. - FRASCA ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 22 febbraio 1949, n. 146 ha disposto (con l'articolo unico) che "La tariffa, delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche, stabilita col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485 , è aumentata come segue dal 1 maggio 1949: L. 16 su linee fino a 3 chilometri; L. 32 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 47 su linee oltre i 25 chilometri. L'anzidetta tassa si applica per ogni conversazione della durata di tre minuti primi".
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Il Decreto Legislativo 485/1948 riguarda la disciplina tariffaria delle telecomunicazioni e rappresenta un intervento normativo nel settore dei servizi pubblici di comunicazione. Commercialisti e consulenti aziendali che operavano nel settore delle telecomunicazioni dovevano considerare queste tariffe come costi di esercizio e componenti di reddito, oltre a verificare gli aggiornamenti normativi successivi come il D.P.R. 146/1949 per la corretta contabilizzazione delle spese telefoniche.
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