Decreto Legislativo
Non_Fiscale
Decreto Legislativo 523/1948
Ricostruzione e riparazione degli immobili degli Istituti postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 523
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 523/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 523
## Ricostruzione e riparazione degli immobili degli Istituti
postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in
seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1 Le opere necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili destinati a convitti e colonie marine e montane, di proprietà degli Istituti cauzioni e quiescenza e assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali telegrafiche, esistenti a Pesaro, Livorno, Ferentino, Saltino (Firenze), Calambrone (Pisa) e Messina, distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche, sono eseguite fino alla somma di lire 200 milioni, a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, attingendo ai fondi concessi, come sovvenzione straordinaria del Tesoro, a favore dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, con decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 177 . Le somme così erogate saranno rimborsate dagli Istituti in annualità trentennali al 5% decorrenti dall'ultimazione delle opere. In caso di insolvenza l'Amministrazione postale tratterrà le annualità scadute dai contributi da essa dovuti agli Enti stessi.
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