Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 529/1992

Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.

Pubblicato: 11/01/1993 In vigore dal: 30/12/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 529/1992 # DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529 ## Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 21 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio del 25 marzo 1991 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; ((Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste,)) di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il presente decreto disciplina: a) l'istituzione, per gli animali, compresi nell'elenco di cui all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ed appartenenti a specie e razze diverse da quelle regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 , del relativo libro genealogico, così come definito nell'allegato al presente decreto; b) l'istituzione, per le specie e razze autoctone di cui alla lettera a), che presentino limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato al presente decreto; c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2; d) la commercializzazione degli stessi animali e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ad essi relativi, secondo le norme stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei libri genealogici o dei registri anagrafici, nonchè sulla base della apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.

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