Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanita' ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Quali sono le caratteristiche principali dell'accordo collettivo nazionale disciplinato dal Decreto Ministeriale 583/1992 per i medici fiduciari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 583/1992 rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale che regola i rapporti libero-professionali tra il Ministero della Sanità e i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. L'accordo ha validità per il triennio 1989-1991 ed è stato sottoscritto in conformità all'articolo 6 del DPR 620/1980, che autorizza il Ministero della Sanità ad avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale. La disciplina introdotta adegua la precedente normativa (decreti ministeriali del 1985 e 1987) agli istituti dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale convenzionati con le unità sanitarie locali, per la parte compatibile. L'applicazione di questa disciplina per gli anni 1989-1991 comporta un onere complessivo aggiuntivo stimato in 1.500.000.000 lire rispetto ai costi precedentemente previsti.
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Riferimento normativo
DECRETO 31 dicembre 1992, n. 583
Testo normativo
DECRETO n. 583/1992
# DECRETO 31 dicembre 1992, n. 583
## Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della
sanita' ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Art. 1 IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare l'art. 6 che prevede che il Ministero della sanità può avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984 , con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i propri decreti del 5 febbraio 1985 e del 22 giugno 1987, n. 575, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985 e nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988 , con i quali è stata emanata la disciplina dei rapporti libero- professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al predetto personale navigante, avente validità fino al 31 dicembre 1988; Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 , è stato emanato l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali per il triennio 1› luglio 1988-30 giugno 1991; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1985 e 22 giugno 1987, n. 575 , applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990 ; Considerato che in data 30 luglio 1991 è stata raggiunta, al riguardo, una intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità e i medici fiduciari per l'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1985 e 22 giugno 1987, n. 575 , per il periodo 1› gennaio 1989-31 dicembre 1991; Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1989-91 in conformità alle predette intese; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 comporta, rispetto agli oneri già previsti a tale titolo, un presumibile maggiore onere complessivo di L. 1.500.000.000; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 806/92- bis espresso dalla sezione I nell'adunanza generale del 18 maggio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL.1/31890/4.18.54 del 15 ottobre 1992); ADOTTA il seguente regolamento: 1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1989-91, sottoscritto ai sensi dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , riportato nel testo allegato, vistato dal proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 9
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Il decreto disciplina i rapporti convenzionali tra Ministero della Sanità e medici fiduciari, regolando aspetti di diritto del lavoro sanitario, compensi economici e prestazioni accessorie per il personale navigante e dell'aviazione civile. Consulenti e amministrazioni pubbliche lo consultano per questioni relative a contrattazione collettiva nazionale, oneri di bilancio sanitario e rapporti libero-professionali nel settore pubblico.
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