Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 578/1992

Regolamento recante criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano diunificazione e al Comitato elettrotecnico italiano in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Pubblicato: 10/06/1993 In vigore dal: 23/12/1992 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 23 dicembre 1992, n. 578

Testo normativo

DECRETO n. 578/1992 # DECRETO 23 dicembre 1992, n. 578 ## Regolamento recante criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano diunificazione e al Comitato elettrotecnico italiano in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 , concernente le norme per la sicurezza degli impianti; Visto in particolare l' art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 il quale destina il 3% del contributo di cui alla legge 12 aprile 1982, n. 597 all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI, Ente nazionale italiano di unificazione e dal CEI, Comitato elettrotecnico italiano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 6 dicembre 1991, n. 447 , recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, che all'art. 6 stabilisce che l'erogazione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, deve avvenire secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Ritenuto che il contributo di cui all' art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , debba essere determinato anche in relazione all'attività di predisposizione di normative tecniche svolte dagli enti federati all'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione); Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 , concernente il presente regolamento relativo a: "Criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano di unificazione - UNI e al Comitato elettrotecnico italiano - CEI in relazione ai versamenti INAIL di cui all' art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 "; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'attività di normazione di cui all' art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) secondo programmi annuali da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di arrivo. 2. I programmi sono articolati nei seguenti capitoli e devono proporre i relativi preventivi di spesa: a) capitolo norme da pubblicare; b) capitolo studi prenormativi e progetti di norme; c) capitolo relativo a programmi di studi per la certificazione ai fini del miglioramento qualitativo della sicurezza. Altri capitoli aggiuntivi saranno consentiti nel rispetto del campo di applicazione della legge. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere con cadenza semestrale alla revisione dei preventivi di spesa di cui al precedente comma 2. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 46/1990 reca "Norme per la sicurezza degli impianti". Per il testo dell' art. 8 della legge n. 46/1990 si veda in nota all'art. 2. - Il D.P.R. n. 447/1991 reca il "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 , in materia di sicurezza degli impianti. Per il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 447/1991 si veda in nota all'art. 3. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell' art. 7 della legge n. 46/1990 : "Art. 1 (Installazione degli impianti). - 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. 2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti. 3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo".

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