Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanita' per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Quali sono le principali disposizioni del Decreto Ministeriale 582/1992 riguardanti i rapporti tra il Ministero della Sanità e i medici ambulatoriali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 582/1992 rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti convenzionali tra il Ministero della Sanità e i medici specialisti e generici operanti negli ambulatori gestiti direttamente dal Ministero. Questo accordo si applica specificamente ai medici che forniscono assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, regolamentando le loro prestazioni professionali e le relative compensazioni economiche. Il decreto adegua la precedente disciplina del 1987 agli standard previsti dall'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo una maggiore uniformità normativa. L'accordo è stato sottoscritto il 30 luglio 1991 con i principali sindacati medici (SUMAI, SMESASN) e ha validità per il triennio 1989-1991, comportando un onere complessivo aggiuntivo di circa 7,5 miliardi di lire rispetto alle previsioni precedenti.
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Riferimento normativo
DECRETO 31 dicembre 1992, n. 582
Testo normativo
DECRETO n. 582/1992
# DECRETO 31 dicembre 1992, n. 582
## Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanita' ed i medici
ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori
direttamente gestiti dal Ministero della sanita' per l'assistenza
sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Art. 1 IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare l'art. 6 che prevede che il Ministero della sanità può avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984 , con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visto il proprio decreto del 22 giugno 1987, n. 576, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988 , con il quale è stata emanata la disciplina per il triennio 1986-1988 dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante; Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture delle unità sanitarie locali; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 , è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del S.S.N. per il triennio 1› luglio 1989-30 giugno 1991; Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 576/87 , tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 316/1990 ; Considerato che in data 30 luglio 1991 è stata raggiunta al riguardo una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SMESASN) di Napoli e di Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1989-91 in conformità alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 comporta, rispetto agli oneri già previsti a tale titolo, un presumibile maggiore onere complessivo di L. 7.500.000.000; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 806/92 espresso dalla sezione I nell'adunanza generale del 18 maggio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL.1/31890/4.18.54 del 15 ottobre 1992); ADOTTA il seguente regolamento: 1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1989-91, sottoscritto ai sensi dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , riportato nel testo allegato, vistato dal proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 10
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Il DM 582/1992 è il riferimento normativo per la disciplina dei rapporti convenzionali tra Ministero della Sanità e medici ambulatoriali, affrontando questioni di accordo collettivo nazionale, prestazioni sanitarie e compensi economici accessori. Professionisti del settore sanitario e consulenti amministrativi lo consultano per comprendere le modalità di rapporto libero-professionale, i livelli di assistenza sanitaria e la regolamentazione del personale medico operante presso strutture pubbliche dedicate all'assistenza del personale navigante e dell'aviazione civile.
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