Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in una giornata domenicale determinata a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati".
Cosa prevede il Decreto Legislativo 56/1948 riguardo al sovraprezzo sui biglietti ferroviari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 56/1948 istituisce un meccanismo di sovraprezzo applicato dalle Ferrovie dello Stato sui biglietti dei viaggi che iniziano di domenica, con l'obiettivo di finanziare il "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati". Si tratta di una misura straordinaria del dopoguerra volta a raccogliere risorse per l'assistenza sociale durante i mesi invernali. Il sovraprezzo è calcolato in modo progressivo in base al valore del biglietto: dai 20 lire per biglietti fino a 200 lire, fino a 200 lire per biglietti superiori a 1000 lire. La misura riguarda esclusivamente i viaggi ferroviari che hanno inizio in giornata domenicale, rappresentando un contributo obbligatorio a carico dei viaggiatori. Per le aziende di trasporto ferroviario, questo decreto rappresenta un obbligo di riscossione e versamento delle somme raccolte al fondo assistenziale, con modalità di applicazione da definire dal Ministro dei Trasporti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 56
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 56/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 56
## Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in una
giornata domenicale determinata a favore del "Fondo nazionale di
soccorso invernale per i disoccupati".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948: Art. 1 Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati", un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in una domenica, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente: biglietti di importo fino a L. 200........................ L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500................... " 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000.................. " 100 biglietti di importo oltre L. 1000........................ " 200
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Il Decreto Legislativo 56/1948 disciplina una forma di prelievo parafiscale su servizi di trasporto ferroviario, operando come contributo obbligatorio finalizzato a finanziamento di fondi assistenziali. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questa norma nel contesto della contabilità delle Ferrovie dello Stato, della gestione dei ricavi da biglietteria e degli obblighi di versamento a fondi pubblici di soccorso.
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